Incostituzionale della legge veneta che privilegia i bimbi di genitori che risiedono o lavorano entrambi in Veneto da almeno 15 anni

Alesso Ileana 21/09/18
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Corte costituzionale, sentenza 25 maggio 2018, n. 107.

Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna una legge regionale del Veneto del 2017 che modifica la precedente legge del 1990 sulle priorità di accesso agli asili nido.
La legge del 1990 prevedeva che avessero la precedenza i bambini “menomati, disabili o in situazioni di rischio e di svantaggio sociale” mentre la legge del 2017 stabilisce quale ordine di priorità:
1) in primo luogo quello dei bimbi disabili;
2) in secondo luogo quello dei figli di genitori residenti in Veneto, anche in modo non continuativo, da almeno quindici anni o che lavorino in Veneto ininterrottamente da quindici anni, compresi periodi di cassa integrazione, mobilità o disoccupazione».

Nella impugnazione alla Corte Costituzionale, il Governo sostiene che il nuovo criterio di precedenza violi il principio di eguaglianza e il principio di tutela dell’infanzia, poiché il beneficiario principale del servizio degli asili nido deve essere il bambino ed il principio comunitario della libera circolazione dei cittadini dell’Unione, e dei loro familiari.

Punti evidenziati dal Governo

Il Governo evidenzia inoltre che:
– la Corte Costituzionale nel 2014 ha dichiarato incostituzionale una legge della Valle d’Aosta che richiedeva la residenza di almeno 8 anni per accedere alla edilizia residenziale pubblica;
– che il criterio di 15 anni della legge veneta è eccessivo anche perché non è idoneo a privilegiare i soggetti radicati in Veneto.

Infatti: se ciascuno dei genitori deve maturare 15 anni la norma favorisce indebitamente i nati in Veneto, che verosimilmente vi hanno risieduto per i primi 15 anni di vita, mentre è un disincentivo a divenire genitori prima di avere accumulato una anzianità lavorativa di almeno quindici anni. In tal modo si viola una delle finalità del sistema degli asili nido, che è quella di favorire contemporaneamente il lavoro e la natalità.

La Regione Veneto difende la norma affermando che:
-la legge non viola il principio di uguaglianza, ma punta a dare una preferenza a coloro che abbiano contribuito più a lungo alla realizzazione del contesto sociale ed economico da cui ha origine il sistema locale di assistenza alla prima infanzia;
– la legge non fissa un criterio di ammissione ma solo di precedenza;
-gli asili non hanno una funzione educativa dei bambini, ma mirano a garantire un’adeguata assistenza familiare e a promuovere il lavoro, soprattutto femminile;
– la legge non discrimina il bambino orfano di uno o di entrambi i genitori perché la denominazione di genitore si estende a chi esercita la potestà genitoriale.
La Regione Veneto con una memoria integrativa presentata nella imminenza della udienza, illustra alla Corte che la legge non prevede un criterio escludente bensì prevede un criterio suppletivo, di preferenza, a parità di condizioni.
La Consulta dichiara la incostituzionalità della norma rilevando innanzitutto che la interpretazione data dalla Regione Veneto con la memoria integrativa non corrisponde alla effettiva portata della legge approvata.
In secondo luogo la Consulta evidenzia che:
– in origine, la funzione degli asili nido è stata soprattutto quella di facilitare l’accesso della donna al lavoro, ma oggi ad essi è anche riconosciuta, anche dalla legge regionale veneta, una funzione educativo-assistenziale. Gli asili nido hanno, quindi, una funzione educativa a vantaggio dei bambini, e una funzione socio-assistenziale a vantaggio dei genitori che non hanno i mezzi economici per pagare l’asilo privato o una baby-sitter;
– la previsione della residenza (o dell’occupazione) prolungata per quindici anni come titolo di precedenza per l’accesso agli asili nido, anche per le famiglie economicamente deboli, si pone in contrasto con la loro funzione sociale: il servizio, infatti, dovrebbe essere destinato primariamente alle famiglie in condizioni di disagio economico o sociale;
– la norma impugnata dal Governo, insomma, distorce la funzione del servizio degli asili nido, indirizzandolo non allo scopo di tutelare le famiglie che ne hanno bisogno, ma a quello di privilegiare chi è radicato in Veneto da molto tempo. La norma impugnata, quindi, persegue un fine opposto a quello della tutela dell’infanzia, perché crea le condizioni per privare del tutto una categoria di bambini del servizio educativo dell’asilo nido;

 

Cosa ha rilevato la Corte Costituzionale?

La Corte rileva inoltre che :
– già era nota la incostituzionalità della legge della Valle d’Aosta che richiedeva almeno 8 anni per accedere alla edilizia pubblica e che anche in quel caso vi era una discriminazione a danno dei cittadini italiani e della Unione europea;
– il nuovo criterio di precedenza introdotto dalla Regione Veneto, viola il Trattato sull’Unione europea. Il Trattato infatti stabilisce che ogni cittadino dell’Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. E’ evidente, rileva la Consulta, che anche se indirettamente, una norma che svantaggia alcuni per il solo fatto che hanno esercitato la loro libertà di circolare e di soggiornare in un altro luogo che non sia il Veneto costituisce una restrizione alle libertà riconosciute ad ogni cittadino dell’Unione.

Alesso Ileana

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