E’ inammissibile l’impugnazione spedita con raccomandata alla cancelleria di un giudice incompetente e pervenuta oltre il termine di legge nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato

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(Annullamento con rinvio)

(Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 582, c. 2)

Il fatto

La Corte di Appello di Milano dichiarava inammissibile per tardività l’appello proposto dall’imputato nei confronti della sentenza del 22 giugno 2016 del Tribunale di Como in forza della quale costui era stato condannato alla pena, sospesa, di anni uno mesi otto di reclusione, per il reato di cui agli artt. 81 capoverso, 609-bis, comma 3, 61, comma 1, n. 11 cod. pen. con prevalenza dell’attenuante sull’aggravante contestata e subordinando la sospensione condizionale della pena al pagamento del disposto risarcimento del danno.

I motivi addotti nel ricorso per Cassazione

Avverso la predetta decisione veniva proposto ricorso per cassazione articolato su un motivo di impugnazione.

In particolare, la difesa del ricorrente, lamentando violazione di norme processuali, aveva osservato che – pacifico essendo il termine di proposizione dell’appello al 15 ottobre 2016, anche in considerazione della sospensione dei termini in periodo feriale – era stato depositato in data 14 ottobre 2016 l’atto d’appello nella cancelleria del Tribunale di Monza, luogo dove si trovava il difensore e Foro di appartenenza ed, in pari data, l’atto era stato trasmesso al Tribunale di Como, Giudice a quo, non rilevando in alcun modo, ai fini della tempestività del gravame, la data in cui la raccomandata contenente l’atto era pervenuta al giudice lariano.

Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione

Il ricorso veniva reputato fondato alla stregua delle seguenti considerazioni.

Si osservava prima di tutto che vero è infatti che, in tema di impugnazioni, le parti private ed i loro difensori possono presentare, ex art. 582, comma 2, cod. proc. pen., l’atto di impugnazione anche nella cancelleria del tribunale del luogo nel quale si trovano, pur se incompetente a riceverlo ma solo se tale luogo è diverso da quello in cui è stato emesso il provvedimento impugnato (Sez. 1, n. 20779 del 13/04/2018).

Ciò posto, gli Ermellini rilevavano che, con la sentenza del 22 giugno 2016, il Tribunale di Como aveva indicato in giorni sessanta il termine per il deposito della motivazione, previsto, pertanto, per il 20 agosto 2016 e, considerata la sospensione feriale dei termini, l’ultimo giorno utile per il deposito dell’atto di appello, era pertanto, ad avviso del Supremo Consesso, il 15 ottobre 2016 a norma degli artt. 544, comma 3, e 585, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. atteso il tempestivo deposito della motivazione.

A sua volta il difensore dell’imputato aveva depositato personalmente l’atto di gravame il 14 ottobre 2016 presso la cancelleria del Tribunale di Monza (foro di appartenenza dello stesso difensore) e, in pari data, l’Ufficio brianzolo aveva trasmesso al Tribunale di Como l’atto d’impugnazione con raccomandata pervenuta il 24 ottobre 2016.

Tal che se ne faceva conseguire come il ricorso dovesse ritenersi tempestivo posto che, ai fini della tempestività della presentazione dell’impugnazione, ai sensi dell’art. 582, comma secondo, cod. proc. pen., non assume rilievo il periodo di tempo intercorrente tra il deposito dell’atto di impugnazione presso la cancelleria del giudice del luogo ove si trova l’impugnante ed il suo arrivo presso quella del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (Sez. 1, n. 45324 del 10/09/2019; Sez. 2, n. 54277 del 25/11/2016) rilevandosi al contempo che il provvedimento impugnato aveva invece ritenuto l’inammissibilità dell’impugnazione richiamando l’insegnamento per il quale è inammissibile l’impugnazione spedita con raccomandata alla cancelleria di un giudice incompetente e pervenuta oltre il termine di legge nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, come disposto dall’art. 582 cod. proc. pen., ricadendo sull’impugnante il rischio che l’impugnazione presentata – con qualsiasi modalità, e quindi anche per posta – ad un ufficio diverso da quello indicato dalla legge sia dichiarata inammissibile per tardività, dovendo aversi riguardo, ai fini della tempestività, solo alla data di ricezione dell’atto da parte dell’ufficio competente (Sez. 2, n. 6839 del 18/01/2017); difatti, la regola generale prevede (art. 582, comma 1, cod. proc. pen.) è che l’atto d’impugnazione sia presentato personalmente ovvero a mezzo di incaricato nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, con salvezza peraltro dei casi espressamente previsti, ex artt. 582 e 583 cod. proc. pen..

Orbene, declinando tali criteri ermeneutici rispetto al caso di specie, i giudici di Piazza Cavour facevano presente che il difensore, facendo corretto uso della norma di cui all’art. 582, comma 2 cit., aveva depositato personalmente l’impugnazione presso la cancelleria del Tribunale di Monza ove il medesimo si trovava anche in quanto iscritto al locale Ordine professionale.
Di talché se ne faceva discendere come la sentenza impugnata andasse annullata con rinvio per il giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano.

Conclusioni

La decisione in questione è assai interessante nella parte in cui è postulato che è inammissibile l’impugnazione spedita con raccomandata alla cancelleria di un giudice incompetente e pervenuta oltre il termine di legge nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, come disposto dall’art. 582 cod. proc. pen., ricadendo sull’impugnante il rischio che l’impugnazione presentata – con qualsiasi modalità, e quindi anche per posta – ad un ufficio diverso da quello indicato dalla legge sia dichiarata inammissibile per tardività, dovendo aversi riguardo, ai fini della tempestività, solo alla data di ricezione dell’atto da parte dell’ufficio competente.

Pertanto, ove dovesse spedita l’impugnazione in questo modo e presso la cancelleria di un giudice non competente a riceverla, si suggerisce di farlo con un congruo anticipo rispetto alla scadenza dei termini di impugnazione atteso che, come appena visto, ove pervenga oltre tali termini nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, essa è inammissibile.

Il giudizio in ordine a quanto statuito in siffatta sentenza, proprio perché fa chiarezza su tale tematica processuale, dunque, non può che essere positivo.

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