E’ illegittimo il verbale elevato per mezzo del tutor non consentendo tale apparecchio l’ applicazione della tolleranza del 5% prevista dal CdS

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E’ questo il principio con cui il GdP di Viterbo con la sentenza in commento ha annullato il verbale elevato dalla P.S. per mezzo dell’apparecchio denominato tutor.
Nella specie, la verbalizzazione è stata fatta in seguito a lettura dei dati provenienti da un’apparecchiatura TUTOR presente su un tratto di autostrada, nella specie la Milano/Napoli, perché la velocità media del veicolo intestato alla società ricorrente risultava superiore il limite di velocità di km 130/h.
In particolare, ha ritenuto il Giudice adito che benché alla velocità risultata fosse stata applicata la riduzione del 5%, come previsto ex D.M. 29/10/97, detta riduzione non può però essere applicata nei casi in cui la rilevazione sia operata con mezzi diversi dall’“autovelox” che consente di rilevare la velocità immediatamente; negli altri casi di rilevazione della trasgressione di “eccesso di velocità” (art. 142 CDS), col c.d. scontrino entrata – uscita autostradale, non può essere applicato il criterio di cui sopra, ma una riduzione diversa, come precisato dal comma 3 dell’art. 345 delle disp. di att.ne del codice della strada.
Ed infatti, ha proseguito il Giudicante, non può ritenersi apparecchiatura “Autovelox” il Tutor in quanto questo strumento consente di accertare le violazioni di “eccesso di velocità” attraverso il calcolo della media di velocità percorsa tra due postazioni, con la conseguenza che, per necessaria analogia con la media calcolata con mezzi diversi, al “tutor” deve applicarsi la riduzione prevista ex citato art. 345, comma 3° disp. att.ne.
Ciò comporta, ha osservato ancora il GdP, che in difetto di precisazione normativa non può essere applicata riduzione alcuna oppure in analogia con quanto detto sopra (art. 345, comma 3°), va applicata la riduzione “progressiva” del 5%, 10% e 15% e poiché la legge prevede in ogni caso la necessità di effettuare una riduzione questa va comunque applicata, ma, non conosciuto il suo criterio nei casi di rilevazione diverse le postazioni “autovelox” fisse e/o mobili, ne deriva l’impossibile corretta verifica del comma della norma ex art. 142 violato.
Ha concluso, infine, il Giudice, in ogni caso in cui venga applicata tout court la sola riduzione del 5% nei casi di accertata violazione mediante calcolo della velocità media non vi è certezza dell’esatto accertato superamento della velocità massima consentita e, pertanto, in tale situazione la verbalizzazione effettuata è dubbia in quanto applicato un criterio (riduzione del 5%) non previsto per legge.
 
Avv. Alfredo Matranga
 
REPUBBLICA ITALIANA
 
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
SETTORE CIVILE
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
Il Giudice di Pace di Viterbo avv. Andrea Stefano Marini Balestra ha pronunciato in data odierna la seguente
SENTENZA
 
Nella speciale procedura ex lege n. 689/81 iscritta al n. … RGAC per l’anno 2008 discussa in udienza del 1/10/08 al cui termine è stato letto il dispositivo
TRA
…………… in persona del legale rappresentante p.t., corrente . alla via . difeso in proprio
 
E
Ministero dell’Interno in persona del Ministro on. Avv. Roberto Maroni
 
E
Polizia Stradale……… in persona del Comandante p.t.
Oggetto: opposizione a sanzione applicata in materia di infrazioni alle norme sulla circolazione stradale
 
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
 
Con ricorso tempestivamente depositata a questo Ufficio in data 17/4/08 il ricorrente ha impugnato il verbale di accertamento contravvenzione n. SCV 257081 elevato dal Comando Polstrada di … il 8/1/08 in relazione la accertata violazione del giorno 5/1/08 ex art. 142, 8° comma d. l.vo 285/92 sulla ADS del Sole ….. in territorio del Comune di …. allorchè la vettura …. era stata scoperta percorrere l’autostrada a velocità superiore quella massima consentita, deducendo vari motivi di opposizione.
Ha resistito con note ed allegati foto l’Ufficio resistente;
Alla udienza fissata per la discussione del 1/10/08 era presente la Parte ricorrente per delega al ..
Il Giudice all’esito della discussione e l’esame degli atti, ha letto il dispositivo
 
MOTIVO DELLA DECISIONE
 
Il ricorso è fondato.
 
Non sussistono motivi di incompetenza territoriale in quanto la rilevazione con apparecchiatura TUTOR non consente esattamente di conoscere il luogo esatto della violazione (superamento limite della velocità), quindi va applicato il principio, del resto ormai accettato da normativa europea in tutti gli altri campi, che la competenza sia del giudice di residenza del consumatore (alias trasgressore)in quanto in questa sede è avvenuta la notifica del provvedimento da impugnare.
Ogni diversa applicazione prevista dalla “vecchia” legge 689/81, è certamente viziata per lesione del cittadino al costituzionale diritto di facile accesso alla giurisdizione.
Nel merito.
La verbalizzazione è stata eretta in seguito a lettura dei dati provenienti da un’apparecchiatura TUTOR presente su un tratto di autostrada, nella specie la Milano/Napoli, perché la velocità media del veicolo intestato alla soc. ricorrente risultava superiore il limite di velocità di km 130/h.
Alla velocità risultata è stata applicata la riduzione del 5% come previsto ex D.M. 29/10/97, detta produzione non può essere applicata nei casi in cui la rilevazione sia con mezzi diversi un “autovelox” rilevatore di velocità immediata.
Negli altri casi di rilevazione della trasgressione di “eccesso di velocità” (art. 142 comma 0 CDS) per es. esame disco crono tachigrafico, scontrino entrata –uscita autostradale, non può essere applicato il criterio di cui sopra, ma una riduzione diversa come precisato dal comma 3 dell’art. 345 delle disp. di …. del codice della strada.
Infatti, non può ritenersi apparecchiatura “Autovelox” il Tutor in quanto questo strumenti di accertamento violazioni di “eccesso di velocità” per media di velocità percorsa tra due postazioni.
Per necessaria analogia con la media calcolata con mezzi diversi il “tutor” deve applicarsi la riduzione prevista ex citato art. 345, comma 3° disp. att.ne.
Va osservato, quindi, che in difetto di precisazione normativa (estensione del sistema …… dell’art. 142, comma 6° CDS) e non può essere applicata riduzione alcuna oppure in analogia con quanto detto sopra (art. 345, comma 3°), applicata la riduzione “progressiva” del 5%, 10% e 15%.
Poiché la legge prevede in ogni caso la necessità di effettuare una riduzione questa va comunque applicata, ma, non conosciuto il suo criterio nei casi di rilevazione diverse le postazioni “autovelox” fisse e/o mobili, ne deriva l’impossibile corretta verifica del comma della norma ex art. 142 violato.
Pertanto, in ogni caso in cui venga applicata tout court la sola riduzione del 5% nei casi di accertata violazione mediante calcolo della velocità media non vi è certezza dell’esatto accertato superamento della velocità massima consentita.
In tale situazione la verbalizzazione effettuata è dubbia in quanto applicato un criterio (riduzione del 5%) non previsto per legge.
Pertanto, nell’ipotesi di specie, non potendosi esattamente conoscere l’effettiva violazione commessa si deve applicare l’art. 23/12° comma legge 689/81.
Il ricorso va pertanto in accolto.
Nulla si dispone per le spese.
 
PQM
 
Il Giudice di pace di Viterbo avv. Andrea Stefano Marini Balestra, così definitivamente pronunciando, decide:
in totale accoglimento del ricorso presentato dalla soc. …… dispone l’archiviazione del verbale SCV 257081 elevato dalla Sezione di …. della Polizia Stradale il giorno 8/1/08.
Nulla per le spese.
Così deciso in Vterbo il 6/10/08.

Matranga Alfredo

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