E’ illegittimo il provvedimento di revisione della patente di guida mediante nuovo esame di idoneità tecnica in assenza di comunicazione delle decurtazioni di punteggio

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Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Milano, sezione terza, con sentenza n. 1593 del 20/5/10, ha accolto il ricorso proposto da un’automobilista avverso il provvedimento con il quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale della Motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre – ha disposto la revisione della patente di guida mediante nuovo esame di idoneità tecnica, in conseguenza dell’esaurimento dei 20 punti previsti dalla legge.

Il G.A. ha in particolare riscontrato la violazione di legge, in relazione all’art. 126 bis del d.l.vo 1992 n. 285, e l’eccesso di potere nella condotta della P.A., in quanto la decurtazione del punteggio relativo alle diverse violazioni commesse non è mai stata comunicata dall’Anagrafe Nazionale all’abilitato alla guida.

Il TAR Lombardia, come quello di Piemonte e Puglia, ritiene infatti che la comunicazione delle singole variazioni di punteggio rilevi anche ai fini della partecipazione ai corsi che consentono di recuperare i punti decurtati in conseguenza delle violazioni commesse; corsi di aggiornamento che, in base al comma 4 dell’art. 126 bis, possono essere frequentati solo finché il punteggio non sia esaurito.

Da ciò deriva in capo all’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida l’obbligo di comunicare agli interessati ogni variazione di punteggio e a tale comunicazione si correla la possibilità per l’interessato di partecipare ai corsi di aggiornamento, che consentono il recupero dei punti decurtati, così da evitare la perdita integrale del punteggio dalla quale discende la necessaria sottoposizione dell’interessato ad un nuovo esame di idoneità tecnica alla guida.

Da qui il principio giurisprudenziale per cui in assenza di comunicazione delle decurtazioni di punteggio, il provvedimento di revisione della patente di guida mediante nuovo esame di idoneità tecnica è illegittimo.

 

 

Avv. *************                                  

Avv. ****************

 

 

N. 01593/2010 REG.SEN.

N. 00735/2010 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)


ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,
Sul ricorso numero di registro generale 735 del 2010, proposto da:
**** ****, rappresentata e difesa dall’avv. ************************, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. ******************, in Milano piazza Grandi n. 2;

contro

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale della motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre – Ufficio Provinciale di Milano, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, presso i cui Uffici è domiciliato per legge, in Milano via Freguglia n. 1;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

– provvedimento prot. n. 2/208 datato 05.01.2010 con il quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale della Motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre – Ufficio Provinciale di Milano ha disposto la revisione della patente di guida mediante nuovo esame di idoneità tecnica, in conseguenza dell’esaurimento dei 20 punti previsti dalla legge;

– di ogni altro atto connesso, collegato, presupposto o consequenziale;

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Ufficio Provinciale di Milano;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 06/05/2010 il dott. ****************** e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Avvisate le stesse parti ai sensi dell’art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;

 

Considerato che, in relazione agli elementi di causa, sussistono i presupposti per l’adozione di una decisione in forma semplificata;

Rilevato che con ricorso ritualmente notificato e depositato la ricorrente ha impugnato gli atti indicati in epigrafe deducendo i vizi di violazione di legge, in relazione all’art. 126 bis del d.l.vo 1992 n. 285 e di eccesso di potere sotto diversi profili.

Ritenuta la fondatezza dei motivi proposti per le ragioni che seguono.

Con il provvedimento indicato in epigrafe l’amministrazione ha disposto la revisione della patente nei confronti della sig.ra **** ****, ai sensi dell’art. 126 bis del d.l.vo 1992 n. 285, in conseguenza dell’esaurimento del punteggio di 20 punti attribuiti alla titolare.

E’ fondata e presenta carattere assorbente la censura mediante la quale la ricorrente lamenta la violazione di legge evidenziando che la decurtazione del punteggio relativo alle diverse violazioni commesse non le è mai stata comunicata dall’Anagrafe Nazionale degli abilitati alla guida.

L’art. 126 bis del d.l.vo 1992 n. 285 disciplina la patente a punti e stabilisce, al comma 1, che “All’atto del rilascio della patente viene attribuito un punteggio di venti punti. Tale punteggio, annotato nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui agli articoli 225 e 226, subisce decurtazioni, nella misura indicata nella tabella allegata, a seguito della comunicazione all’anagrafe di cui sopra della violazione di una delle norme per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente ovvero di una tra le norme di comportamento di cui al titolo V, indicate nella tabella medesima. L’indicazione del punteggio relativo ad ogni violazione deve risultare dal verbale di contestazione”.

Sul piano procedimentale il comma 2 precisa che “L’organo da cui dipende l’agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne dà notizia, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. La contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi. Il predetto termine di trenta giorni decorre dalla conoscenza da parte dell’organo di polizia dell’avvenuto pagamento della sanzione, della scadenza del termine per la proposizione dei ricorsi, ovvero dalla conoscenza dell’esito dei ricorsi medesimi….”

Inoltre, il successivo comma 3 specifica che “Ogni variazione di punteggio è comunicata agli interessati dall’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida”.

Le conseguenze della perdita integrale dei 20 punti sono definite nel successivo comma 6 dell’art. 126 bis, ove si stabilisce che “Alla perdita totale del punteggio, il titolare della patente deve sottoporsi all’esame di idoneità tecnica di cui all’articolo 128. A tale fine, l’ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, su comunicazione dell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, dispone la revisione della patente di guida. Il relativo provvedimento, notificato secondo le procedure di cui all’articolo 201, comma 3, è atto definitivo. Qualora il titolare della patente non si sottoponga ai predetti accertamenti entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di revisione, la patente di guida è sospesa a tempo indeterminato, con atto definitivo, dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri. Il provvedimento di sospensione è notificato al titolare della patente a cura degli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, che provvedono al ritiro ed alla conservazione del documento”

La comunicazione delle singole variazioni di punteggio rileva anche ai fini della partecipazione ai corsi che consentono di recuperare i punti decurtati in conseguenza delle violazioni commesse; corsi di aggiornamento che, in base al comma 4 dell’art. 126 bis, possono essere frequentati solo finché il punteggio non sia esaurito.

Invero, l’art. 6 del DM 29.07.2003 prevede che “Non è possibile iscriversi ad un corso se non si è prima ricevuta la comunicazione, da parte del Dipartimento dei trasporti terrestri, di decurtazione del punteggio”.

Il quadro normativo ora richiamato pone in capo all’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida l’obbligo di comunicare agli interessati ogni variazione di punteggio e a tale comunicazione si correla la possibilità per l’interessato di partecipare ai corsi di aggiornamento, che consentono il recupero dei punti decurtati, così da evitare la perdita integrale del punteggio dalla quale discende la necessaria sottoposizione dell’interessato ad un nuovo esame di idoneità tecnica alla guida.

Nel caso di specie l’amministrazione non ha provato, neppure all’esito dell’istruttoria disposta dal Tribunale, che le singole variazioni di punteggio siano state comunicate alla ricorrente, nonostante gravi proprio sull’amministrazione l’onere di provare, a fronte di una specifica contestazione, l’avvenuta comunicazione agli interessati delle singole variazioni di punteggio.

La documentazione versata in atti dalla parte resistente non dimostra l’avvenuta comunicazione delle decurtazioni di punteggio che hanno condotto all’adozione del provvedimento impugnato, trattandosi di una serie di verbali per infrazioni stradali redatti a carico della ricorrente, nonché di una serie di tabulati che in relazione a ciascuna infrazione commessa dall’interessata recano a margine l’indicazione “comunicato” o “da non comunicare”, ma tali indicazioni, così come i verbali di infrazione, nulla dicono sull’effettiva trasmissione all’interessata della notizia delle singole decurtazioni.

In altre parole, in mancanza di ulteriori riscontri, la documentazione in questione non dimostra che la ricorrente abbia effettivamente ricevuto le comunicazioni che l’amministrazione asserisce di avere effettuato nei suoi confronti, in adempimento dello specifico obbligo posto dal d.l.vo 1992 n. 285.

Va, pertanto, ribadita la fondatezza della censura in esame.

La natura sostanziale del motivo ora trattato consente di ritenere assorbite le ulteriori censure articolate dalla ricorrente.

In definitiva, il ricorso è fondato nei limiti dianzi esposti e merita accoglimento.

La peculiarità della situazione di fatto posta a fondamento del ricorso proposto, consente di ravvisare giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese della lite. Resta fermo l’onere di cui all’art. 13 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo integrato dal comma 6 bis dell’art. 21 del decreto-legge n. 223 del 2006, come modificato dalla legge di conversione n. 248 del 2006, a carico della parte soccombente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Milano, sezione terza, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e per l’effetto annulla il provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per la Motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre – Ufficio Provinciale di Milano prot. n. 2/2008 datato 05.01.2010.

Compensa tra le parti le spese della lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 06/05/2010 con l’intervento dei Magistrati:

*****************, Presidente

*********************, Referendario

******************, Referendario, Estensore

 

 

L’ESTENSORE       IL PRESIDENTE

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20/05/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO

Matranga Alfredo

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