E’ illegittima, perchè contraria alle norme sulla libera concorrenza, l’ordinanza sindacale con cui viene autorizzata l’apertura domenicale dei soli esercizi di vicinato

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E’ questo il principio con cui la I sezione del TAR Lecce ha accolto il ricorso proposto da una media struttura di vendita avverso l’ordinaza del sindaco che limitava l’apertura ai soli esercisi di vicinato.
Il TAR Lecce ha evidenziato preliminarmente il contrasto esistente tra la legge regionale pugliese in materia – la quale pone il principio della chiusura domenicale, con possibilità di derogarvi previa autorizzazione comunale – e la normativa statale (decreto legislativo n. 114 del 1998), che in tema di città d’arte come quella di specie fissa invece l’opposto principio della libera apertura domenicale per tutte le tipologie di esercizio, senza distinzioni legate alla diversa dimensione aziendale.
Ha poi proseguito il Tar adito, rilevando che il decreto legislativo n. 114 del 1998 ha principalmente inteso favorire l’apertura del mercato alla concorrenza (Corte cost., sent. n. 64 del 2007) al fine di rimuovere vincoli e privilegi, realizzando una maggiore eguaglianza di opportunità, in chiave di libera esplicazione della capacità imprenditoriale, per tutti gli operatori economici.
Pertanto, per il TAR Lecce tale programmazione della apertura degli esercizi commerciali costituisce:
– da un lato, una barriera, sotto il profilo soggettivo ed oggettivo, all’accesso al mercato ed al suo libero funzionamento (cfr. Corte cost., sent. n. 430 del 2007);
– e, dall’atro, viola i principi comunitari in tema di libera concorrenza. 
Ed ancora, per il Giudicante la liberalizzazione degli orari e dei giorni di apertura favorisce, in termini pro-concorenziali, la creazione di un mercato più dinamico e più aperto all’ingresso di nuovi operatori;
Ritenuto, sotto diversa angolazione, che le nuove dinamiche competitive sembrano altresì caratterizzate, sul piano della domanda, da una maggiore e significativa disponibilità alla mobilità per l’acquisto, soprattutto se domenicale (cfr. Segnalazione Antitrust 24 ottobre 2008);
Considerato infine che la disposizione regionale citata, ad una sommaria delibazione, sembra introdurre altresì una ingiustificata discriminazione tra esercizi di diverse tipologie dimensionali.
 
 
Avv. ****************
 
 
N. 00287/2009 REG.ORD.SOSP.
N. 01628/2008 REG.RIC.           
 
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce – Sezione Prima
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
Sul ricorso numero di registro generale 1628 del 2008, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
** Spa, rappresentato e difeso dagli avv. **********************, ********************, con domicilio eletto presso ******************** in Lecce, via Augusto Imperatore, 16;
contro
Comune di Lecce, rappresentato e difeso dagli avv. *****************, ********************, con domicilio eletto presso ******************** in Lecce, c/o Municipio; Regione Puglia – Bari;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
dell’ordinanza del Dirigente del Settore Attività Economiche e Produttive del Comune di Lecce n. 1016/08 dell’11/11/2008, notificata in pari data, nella parte d’interesse della ricorrente; dell’ordinanza del Sindaco del Comune di Lecce n. 932/08 del 14/10/2008; dei processi verbali di accertamento di violazione amministrativa nn. 2209/08 del 19/10/2008, 1127/08 del 2/11/2008 e 1091 del 9/11/2008, con cui è stata contestata alla ricorrente la violazione della suddetta ordinanza sindacale; della deliberazione di Giunta regionale 1 agosto 2008 n. 1448, pubblicata sul BURP n. 134 del 29/8/2008, nella parte d’interesse della ricorrente; del provvedimento con cui il Comune di Lecce ha stabiito di concedere la facoltà di deroga all’obbligo di chiusura domenicale e festiva per il mese di novembre 2008, soltanto in favore degli esercizi commerciali di vicinato, situati in alcune zone del territorio comunale, così come individuate dal provvedimento stesso; di ogni altro atto ai predetti connesso, presupposto e/o consequenziale, ivi espressamente compresi, ove occorra, il verbale di consultazione del 7/10/2008 e la nota prot. n. 122280 del 9/10/2008 dell’Assessore alle Attività Economiche e Produttive del Comune di Lecce;
nonché, per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, dell’ordinanza del Sindaco del Comune di Lecce n. 1028 del 14 novembre 2008; del verbale di accertamento di violazione amministrativa della Polizia Municipale di Lecce del 16 novembre 2008; nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o consequenziale, ivi espressamente compreso, ove occorra, il verbale di consultazione del 7 novembre 2008;
nonché, per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, dell’ordinanza del Sindaco del Comune di Lecce n. 49 del 15 gennaio 2009; dell’ordinanza del Sindaco del Comune di Lecce n. 164 del 20 febbraio 2009; dei processi verbali di accertamento di violazione amministrativa n. 2221/09 dell’8 febbraio 2009, n. 11941/09 del 15 febbraio 2009 e n. 1095 dell’1 marzo 2009;.
 
Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Lecce;
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25/03/2009 il dott. *************** e uditi per le parti gli Avv.ti ******************, ********* e ******;
 
Premesso che la società ricorrente impugna l’ordinanza sindacale con cui, in applicazione dell’art. 18 della legge regionale n. 11 del 2003, come modificata sul punto dalla legge regionale n. 5 del 2008, viene autorizzata l’apertura domenicale dei soli esercizi di vicinato;
Premesso che viene evidenziato il contrasto tra la citata legge regionale – la quale pone il principio della chiusura domenicale, con possibilità di derogarvi previa autorizzazione comunale – e la normativa statale (decreto legislativo n. 114 del 1998) che in tema di città d’arte come quella di specie fissa invece l’opposto principio della libera apertura domenicale per tutte le tipologie di esercizio, senza distinzioni legate alla diversa dimensione aziendale;
Considerato che il decreto legislativo n. 114 del 1998 ha principalmente inteso favorire l’apertura del mercato alla concorrenza (Corte cost., sent. n. 64 del 2007) al fine di rimuovere vincoli e privilegi, realizzando una maggiore eguaglianza di opportunità, in chiave di libera esplicazione della capacità imprenditoriale, per tutti gli operatori economici;
Considerato pertanto, ad un primo esame, che la programmazione della apertura degli esercizi commerciali costituisce una barriera, sotto il profilo soggettivo ed oggettivo, all’accesso al mercato ed al suo libero funzionamento (cfr. Corte cost., sent. n. 430 del 2007);
Considerati anche i principi comunitari in tema di libera concorrenza e gli effetti che gli stessi sono idonei a produrre sugli ordinamenti nazionali;
Considerato peraltro che la liberalizzazione degli orari e dei giorni di apertura favorisce, in termini pro-concorenziali, la creazione di un mercato più dinamico e più aperto all’ingresso di nuovi operatori;
Ritenuto, sotto diversa angolazione, che le nuove dinamiche competitive sembrano altresì caratterizzate, sul piano della domanda, da una maggiore e significativa disponibilità alla mobilità per l’acquisto, soprattutto se domenicale (cfr. Segnalazione Antitrust 24 ottobre 2008);
Considerato infine che la disposizione regionale citata, ad una sommaria delibazione, sembra introdurre altresì una ingiustificata discriminazione tra esercizi di diverse tipologie dimensionali;
P.Q.M.
Accoglie l’istanza di tutela cautelare e per l’effetto sospende gli atti in epigrafe indicati.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 25/03/2009 con l’intervento dei Magistrati:
************, Presidente
Luigi Viola, Consigliere
***************, Referendario, Estensore
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/03/2009
IL SEGRETARIO

Matranga Alfredo

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