E’ illegittima l’ordinanza-ingiunzione prefettizia se manca la prova in giudizio dell’avvenuta convocazione del ricorrente che aveva fatto richiesta di audizione personale

Scarica PDF Stampa
E’ questo il principio con cui il Giudice di Pace di Cerignola ha accolto il ricorso proposto dal ricorrente avverso l’ordinanza con cui il Prefetto di Foggia aveva rigettato il ricorso, ingiungendo il pagamento del doppio della sanzione connessa al verbale elevato per una infrazione al CdS.
In particolare, secondo il Giudice di Pace, pur avendo il Prefetto allegato, tra la documentazione inviata, copia della lettera del 24.10.2006 con la quale invitava il ricorrente a presentarsi per il giorno 7.11.2006 per la sua audizione personale, non ha, tuttavia, allegato agli atti alcuna documentazione attestante l’avvenuta ricezione di tale invito da parte del ricorrente.
Secondo il GdP, pertanto, “poiché manca la prova dell’avvenuta convocazione del ricorrente e la mancata audizione personale del ricorrente che ne abbia fatto richiesta è motivo di nullità dell’intera procedura, non può che accogliersi l’opposizione".
 
AVV. ****************
 
 
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE
Avv.***************a, alla pubblica udienza del 28.9.2007 tenutasi in Cerignola ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella controversia in materia dl opposizione a infrazione amministrativa ex L. 689/81 scritta al n. 143 r.g. 2007
Tra
………., residente in Lecce e rappresentato dall’Avv. ***************­ga del foro di Lecce
e
PREFETTO DI FOGGIA
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 29.1,2007, ……….., proponeva opposizione contro l’ordinanza ingiunzione del Prefetto di Foggia n.1089/2006 per € 292,97 laddo­ve il provvedimento prefettizio impugnato e la conseguenza del precedente ricorso, non accolto, contro un verbale della Polizia Stradale di Bari. Con tale verbale, a …….. veniva contesta­ta la violazione di cui all’art. 142 comma 8 del codice della strada, per aver l’autovettura tg……..di sua proprietà, superato di oltre 40 Km/h i limiti massimi di velocità po­sti sulla AA 16 Autostrada Napoli-****** località Cerignola il giorno 19.1.2006 alle ore 13,39; rilevazione effettuata con apparecchio Autovelox modello l04/C2. I1 ricorrente lamentava 1) la tardività dell’emissione dell’ordinanza ingiunzione in quanto emessa oltre il termine dl 210 giorni prescritti dagli artt.203 e 204 c.d.s.; 2) la vi­olazione dell’art, 18 L. 689/81 per non essere stato convocato per la sua audizione per­sonale, nonostante l’espressa richiesta in tal senso; 3) la mancanza di motivazione dell’ordinanza ingiunzione; 4) l’emissione del provvedimento impugnato da parte di persona diversa dal Prefetto, 5) la erroneità della rilevazione della velocità in quanto verificata con apparecchiatura non tarata.
Per queste ragioni chiedeva dichiararsi la nullità dell’ordinanza ingiunzione opposta.
Il Prefetto dl Foggia inviava la documentazione relativa all’accertamento dell’infrazione e della successiva emissione dell’ordinanza ingiunzione.


All’udienza del 28.9.2007. dopo la discussione, la causa veniva decisa come da dispositivo di sentenza e contestuale motivazione.
Motivi della decisione
 
L’opposizione è fondata e va pertanto accolta. Motivo esclusivo ed assorbente dell’accoglimento dell’opposizione è la mancata prova dell’avvenuta convocazione del ricorrente che ne aveva fatta richiesta, per la sua audizione personale.
La Prefettura di Foggia tra la documentazione inviata, ha allegato copia della lettera del 24.10.2006 con la quale invitava il ricorrente a presentarsi per il giorno 7.11.2006 per la sua audizione personale. Tuttavia agli atti non veniva allagata alcuna documenta­zione attestante l’avvenuta ricezione ditale invito da parte del ricorrente.
Pertanto, poiché manca la prova dell’avvenuta convocazione del ricorrente e la manca­ta audizione personale del ricorrente che ne abbia fatto richiesta è motivo di nullità dell’intera procedura, non può che accogliersi l’opposizione.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace di Cerignola, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da …………….. cosi decide:
·         accoglie l’apposizione annullando l’ordinanza ingiunzione n. 1089/2006 del Prefetto di Foggia nonché il sottostante verbale dl accertamento della Polizia Stradale
compensa tra le patti le spese di lite.
Cerignola 28.9.2007
 
 

Matranga Alfredo

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento