E’ illegittima l’ ordinanza ingiunzione del Prefetto se non viene provata in giudizio l’ avvenuta convocazione richiesta dal ricorrente

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Con questo principio il GdP di Manduria ha accolto il ricorso proposto avverso l’ordinanza ingiunzione del Prefetto di Taranto.
Nel ricorso innanzi al Prefetto il ricorrente aveva lamentato la mancata convocazione dello stesso per l’audizione personale.
A tal proposito, ha statuito il Giudice, non puo’ essere considerata determinate l’affermazione, secondo la quale il ricorrente, benche’ convocato, non si e’ presentato.
Per il GdP, infatti, non vi e’ prova in atti che l’interessato abbia effettivamente ricevuto l’avviso di convocazione, che peraltro non risulta nemmeno spedito con individuazione del numero postale della raccomandata.
Ha poi proseguito il Giudicante, nel giudizio di opposizione, l’Amministrazione ha veste sostanziale di parte attrice; sicche’ si realizza una inversione dell’onere della prova in favore del ricorrente. Per il GdP adito, la mancata ottemperanza all’onere incombente sulla P.A., di fornire i dati necessari, costituisce decisivo elemento per suffragare la fondatezza dei fatti sostenuti dal ricorrente.
In conclusione per il Giudice, e’ ormai noto che, in tema di applicazione di sanzioni amministrative, la mancata audizione dell’interessato, che ne abbia fatto richiesta, costituisce una violazione di regola procedimentale, il cui rispetto e’ prescritto dall’art. 18 della legge 689/1981 a garanzia del diritto di difesa del presunto trasgressore nella fase amministrativa; tale violazione rende illegittima l’Ordinanza ingiunzione emanata a conclusione del procedimento stesso (v. Cass 21.7.2004 n. 13505).
 
 
Avv. ****************
 
 
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di pace di Manduria, *******************, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
 
nella causa civile iscritta in 1" grado al n. 328/08 R.G. avente ad oggetto:
Opposizione a Sanzione Amministrativa
 
TRA
……….., rappresentato e difeso dall’Avv. ************ con elezione di domidlio in Manduria c/o studio dell’Avv. *************       
-Opponente
 
E
UTG-TA
-Amministrazione Opposta
 
All’udienza del 20/6/2008 sono state precisate le conclusioni come da verbale.
 
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
 
Con ricorso depositato il 25/1/2008 …………… ha proposto opposizione avverso l’Ordinanza ingiunzione prot. N. 2334/Area III Ric/2007 del Prefetto della Provincia di Taranto.
Disposta la comparizione per l’udienza del 20/6/2008, l’Amministrazione opposta ha depositato memoria, comparendo in giudizio attraverso un rappresentante del Comando Guardia di Finanza di Manduria.
La difesa del ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso, riportandosi alle motivazioni illustrate nel ricorso stesso.
La causa e’ stata decisa sulla base degli atti come da dispositivo letto in udienza e riservata per la motivazione.
 
MOTIVI DELLA DECISIONE
 
Il   ricorso va accolto.
Tralasciando gli altri motivi di doglianza, si evidenzia che ……….. lamenta la mancata convocazione per l’audizione personale.
A tal proposito non puo’ essere considerata determinate l’affermazione, secondo la quale il ricorrente, benche’ convocato, non si e’ presentato.
In atti non vi e’ prova che l’interessato abbia effettivamente ricevuto l’avviso di convocazione, che peraltro non risulta nemmeno spedito con individuazione del numero postale della raccomandata.
Nel giudizio di opposizione, l’Amministrazione ha veste sostanziale di parte attrice; sicche’ si realizza una inversione dell’onere della prova in favore del ricorrente. La mancata ottemperanza all’onere incombente sulla P.A., di fornire i dati necessari, costituisce decisivo elemento per suffragare la fondatezza dei fatti sostenuti dal ricorrente.
E’ noto che, in tema di applicazione di sanzioni amministrative, la mancata audizione dell’interessato, che ne abbia fatto richiesta, costituisce una violazione di regola procedimentale, il cui rispetto e’ prescritto dall’art. 18 della legge 689/1981 a garanzia del diritto di difesa del presunto trasgressore nella fase amministrativa; tale violazione rende illegittima l’Ordinanza ingiunzione emanata a conclusione del procedimento stesso (v. Cass 21.7.2004 n. 13505).
Quanto alle spese di giudizio, si ritiene sussistano giuste ragioni per la loro compensazione, attesa la natura della causa e tenuto conto che il ricorso e’ accolto per motivi attinenti alla forma e non alla sussistenza della violazione.
 
PQM
 
i1 Giudice di pace, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da Piechutta Siegmund con ricorso depositato in data 25/01/2008 avverso l’Ordinanza ingiunzione n. 2334/Area III Ric/2007 del Prefetto di Taranto, cosi’ provvede:
-accoglie il ricorso, annullando il provvedimento opposto e tutti gli atti dal provvedimento medesimo dipendenti;
-compensa le spese di giudizio.
****’ deciso in Manduria il 20/6/2008

Matranga Alfredo

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