In assenza di una previsione esplicita, in sede di lettera di invito, delle carenze documentali sanzionabili con l’esclusione, è necessario valutare, alla stregua di un parametro di stampo teleologico, se la singola prescrizione violata risponda ad un interesse apprezzabile della stazione appaltante;
nella specie la mancata allegazione all’offerta dell’attestato comprovante la presa visione degli atti progettuali costituisce una carenza meramente formale essendo incontestato in atti visto che l’attestato è stato in effetti rilasciato dagli Uffici del Comune stesso che ne hanno trattenuto copia;
la sanzione dell’esclusione risulta in definitiva sproporzionata, specie in seno ad una procedura di trattativa privata caratterizzata da un più accentuato tratto di elasticità e rapidità, a fronte di una dimenticanza meramente formale (la produzione dell’attestato) che non ha messo in dubbio il dato, in possesso della stessa amministrazione comunale agli effetti dell’art. 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dell’effettivo rilascio dell’attestato e, soprattutto, dell’effettiva presa visione del progetto documentata a mezzo della predetta certificazione;
a cura di *************
riportiamo qui di seguito la decisone numero 4062 del 25 giugno 2010 pronunciata dal Consiglio di Stato
N. 04062/2010 REG.DEC.
N. 08513/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
Sul ricorso numero di registro generale 8513 del 2007, proposto da:
Comune di **************, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. ***************** e ***************, con domicilio eletto presso *************** in Roma, viale Parioli N. 74/C/4;
contro
Controinteressata Sas di P. Rosetta non costituita in giudizio;
nei confronti di
****************, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del TAR CALABRIA – CATANZARO :SEZ. I n. 00860/2006, resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO LAVORI PER RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO RETE VIARIA COMUNALE..
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 2 marzo 2010 il Cons. ******************** e uditi per le parti gli avvocati nessuno comparso per le parti;
FATTO e DIRITTO
Ritenuta la sussistenza dei presupposti di legge per la definizione del giudizio con decisione succintamente motivata ai sensi dell’art. 26 della legge n. 1034/1971;
Rilevato che il giudizio ha ad oggetto la trattativa privata indetta con avviso del Comune di Torre di ******** al fine di appaltare i lavori di “ripristino e miglioramento della rete viaria comunale” per un importo a base d’asta di € 152.920,00;
Rilevato che con la sentenza appellata i Primi Giudici hanno accolto il ricorso proposto dalla parte odiernamente appellata avverso l’esclusione disposta dalla stazione appaltante in ragione dell’omessa produzione, da parte della ditta Controinteressata, dell’attestato di cui al punto 7 dell’invito” (attestato di presa visione degli elaborati progettuali);
Ritenuto che la sentenza appellata è meritevole di conferma alla stregua delle considerazioni che seguono:
a) in assenza di una previsione esplicita, in sede di lettera di invito, delle carenze documentali sanzionabili con l’esclusione, è necessario valutare, alla stregua di un parametro di stampo teleologico, se la singola prescrizione violata risponda ad un interesse apprezzabile della stazione appaltante;
b)nella specie la mancata allegazione all’offerta dell’attestato comprovante la presa visione degli atti progettuali costituisce una carenza meramente formale essendo incontestato in atti visto che l’attestato è stato in effetti rilasciato dagli Uffici del Comune stesso che ne hanno trattenuto copia;
c) la sanzione dell’esclusione risulta in definitiva sproporzionata, specie in seno ad una procedura di trattativa privata caratterizzata da un più accentuato tratto di elasticità e rapidità, a fronte di una dimenticanza meramente formale (la produzione dell’attestato) che non ha messo in dubbio il dato, in possesso della stessa amministrazione comunale agli effetti dell’art. 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dell’effettivo rilascio dell’attestato e, soprattutto, dell’effettiva presa visione del progetto documentata a mezzo della predetta certificazione;
Reputato, in definitiva, che l’appello merita reiezione mentre la mancata costituzione in giudizio della parte appellata esonera il Collegio dalla statuizione in ordine alle spese di giudizio;
P.Q.M.
Respinge l’appello.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2010 con l’intervento dei Signori:
*****************, Presidente
Filoreto **********, Consigliere
********************, ***********, Estensore
************, Consigliere
Angelica Dell’Utri, Consigliere
L’ESTENSORE |
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IL PRESIDENTE |
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Il Segretario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/06/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Dirigente della Sezione
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