E’ doveroso precisare che in virtù dell’art. 11, co. 7 e dell’art. 75 co. 6, d.lgs. n. 163/2006, l’aggiudicatario ha un obbligo ex lege di stipulare il contratto, la cui inosservanza è fonte di responsabilità contrattuale, e non precontrattuale.
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