E’ doveroso escludere una partecipante da una procedura ad evidenza pubblica le cui dichiarazioni richieste dal bando sono state rese e firmate dall’amministratore delegato senza che la firma sia stata preventivamente autenticata o, in alternativa, sia s

Lazzini Sonia 10/07/08
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Nella previsione di cui al combinato disposto degli artt.21, comma 1 e 38, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 445/2000, l’allegazione della copia fotostatica, sia pure non autenticata, del documento di identità dell’interessato vale a conferire legale autenticità alla sua sottoscrizione apposta in calce ad un’istanza o ad una dichiarazione e non rappresenta un vuoto formalismo, ma semmai si configura come l’elemento della fattispecie normativa diretto a comprovare, oltre alle generalità del dichiarante, l’imprescindibile nesso di imputabilità soggettiva della dichiarazione ad una determinata persona fisica.
 
Il Tar Veneto, Venezia con la sentenza numero 1568 del 23 maggio 2008 ci insegna che:
In tal senso quindi deve essere interpretato anche il bando di gara, indipendentemente dall’espressa previsione dell’esclusione per inosservanza della prescrizione così imposta
 
Né può assumere rilevanza la dedotta violazione del disposto di cui all’art. 10-bis della legge n. 241/90, atteso che la determinazione dell’esclusione risultava nella fattispecie atto obbligatorio.>
 
A cura di *************
 
Riportiamo qui di seguito la sentenza numero 1568 del 23 maggio 2008 emessa dal Tar Veneto, Venezia
Ricorso n. 919/2008       Sent. n. 1568/08
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima sezione, con l’intervento dei magistrati
Avviso di Deposito
del
a norma dell’art. 55
della   L.  27  aprile
1982 n. 186
Il Direttore di Sezione
************   – Presidente f.f.
************  – Consigliere
*****************  – Consigliere, relatore
SENTENZA
sul ricorso n. 919/08, proposto dalla ALFA Service S.r.l., in persona del Presidente pro tempore,  rappresentato e difeso dall’avv.to **************, con elezione di domicilio presso lo studio dell’****** ***************, in Venezia Mestre, ***** del Sale n. 33,
contro
l’U.l.s.s. n. 12  Veneziana in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv.to ***************, con elezione di domicilio presso lo studio dello stesso in Venezia Mestre, Via Cavallotti 22,
per l’annullamento
della deliberazione del 17 aprile 2008 n. 532 del Direttore Generale dell’ULSS n. 12 nella parte relativa alla non ammissione della società ricorrente al prosieguo della procedura ristretta per l’affidamento del servizio di accettazione ambulatoriale e di trascrizione referti per il nuovo presidio ospedaliero di Mestre.
Visto il ricorso, notificato il 9.5.2008 e depositato presso la Segreteria il16.5.2008 , con i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio dell’******** n. 12 Veneziana, depositato presso la Segreteria il 17.5.2008, con i relativi allegati;
visti gli atti tutti di causa;
uditi all’udienza camerale del 21 maggio 2008 (relatore il Consigliere *****************), gli avvocati: Testa per la parte ricorrente e ******** per l’******** n. 12  Veneziana;
considerato
che, per il combinato disposto dell’art. 23, XI comma, e dell’ art. 26, IV e V comma, della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, nella camera di consiglio fissata per l’esame dell’istanza cautelare, il Collegio, accertata la completezza del contraddittorio, verificato che non v’è necessità di procedere ad adempimenti istruttori e sentite sul punto le parti presenti, può definire il giudizio con sentenza succintamente motivata;
che, nel corso dell’udienza camerale fissata nel giudizio in epigrafe, il Collegio ha comunicato alle parti presenti come, all’esito, avrebbe potuto essere emessa decisione in forma semplificata, e queste non hanno espresso rilievi o riserve;
che sussistono i presupposti per pronunciare tale sentenza nella presente controversia;
   considerato che con il provvedimento impugnato la ricorrente è stata esclusa dall’ulteriore partecipazione alla gara de qua per la constatata irregolarità delle dichiarazioni rese in fase di prequalificazione;
che, infatti, tutte le dichiarazioni richieste dal bando sono state rese e firmate dall’amministratore delegato senza che la firma sia stata preventivamente autenticata o, in alternativa, sia stata allegata fotocopia del documento di identità, così come prescritto dal D.P.R. n. 445/00;
  il Collegio ritiene che il ricorso sia infondato.
Conformemente alla giurisprudenza formatasi sull’argomento, anche da parte di questo Tribunale amministrativo, nella previsione di cui al combinato disposto degli artt.21, comma 1 e 38, commi 2 e 3  del D.P.R. n. 445/2000, l’allegazione della copia fotostatica, sia pure non autenticata, del documento di identità dell’interessato vale a conferire  legale autenticità alla sua sottoscrizione apposta  in calce ad un’istanza o ad una dichiarazione e non rappresenta un vuoto formalismo, ma semmai si configura come l’elemento della fattispecie normativa diretto a comprovare, oltre alle generalità del dichiarante, l’imprescindibile nesso di imputabilità soggettiva della dichiarazione ad una determinata persona fisica.
Ne deriva che l’accertata omissione non può essere sanata  con la successiva regolarizzazione  della carenza così riscontrata, in quanto la mancata allegazione del documento di identità non costituisce un’irregolarità sanabile con la produzione postuma, ma integra gli estremi di una palese ed insanabile violazione della disciplina regolatrice della gara (cfr. ex multis, C.d.S, Sez.V, 7.11.2007, n. 5761).
In tal senso quindi deve essere interpretato anche il bando di gara, indipendentemente dall’espressa previsione dell’esclusione per inosservanza della prescrizione così imposta (cfr. TA.R. Veneto, ******, 31.7.2006, n.2220).
Né può assumere rilevanza la dedotta violazione del disposto di cui all’art. 10-bis della legge n. 241/90, atteso che la determinazione dell’esclusione risultava nella fattispecie atto obbligatorio.
Per le ragioni così esposte il ricorso va respinto.
Spese compensate.
    P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, lo rigetta.
Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 21 maggio 2008.
Il Presidente f.f.       L’Estensore 
Il Segretario 
  
SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il……………..…n.………
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Direttore della Seconda Sezione 
 
T.A.R. per il Veneto – I Sezione     n.r.g. 919/08

Lazzini Sonia

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