E’ corretto affermare che solo il Sindaco (e non il dirigente del settore) sarebbe competente ad adottare provvedimenti sanzionatori in materia edilizia? un’ordinanza demolitoria deve essere preceduta dall’avviso di avvio del procedimento, come richiesto

Lazzini Sonia 06/12/07
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Per espressa previsione dell’art. 107 comma 3 lettera g) del T. U. n. 267 del 2000 ed in aderenza al principio di separazione delle responsabilità di indirizzo politico- amministrativo da quelle gestionali, la competenza ad adottare provvedimenti sanzionatori in materia edilizia spetta direttamente alla dirigenza burocratica.; ugualmente infondato è il motivo mediante il quale si deduce che la competenza alla repressione degli abusi edilizi spetterebbe al Prefetto, poichè il potere di vigilanza intestato all’Autorità statale dall’art. 32 comma 49 della legge n. 326 del 2003 è chiaramente aggiuntivo rispetto a quello attribuito in via primaria ai comuni in subiecta materia; la repressione degli abusi edilizi è un preciso obbligo dell’amministrazione, la quale non gode di alcuna discrezionalità al riguardo.
 
In merito ad una controversia in materia edilizia, merita di essere segnalata la decisione numero dell’ 1 ottobre 2007 emessa dal Consiglio di Stato
 
< Al riguardo si osserva infatti da un lato che, secondo l’orientamento giurisprudenziale cui il Collegio aderisce, gli atti sanzionatori in materia edilizia – attesa la loro natura rigidamente vincolata – non risultano viziati ove non preceduti dalla comunicazione d’avvio del relativo procedimento; dall’altro che, a seguito della sospensione dei lavori disposta sulla base degli accessi e dei rapporti redatti dagli organi di polizia locale, l’interessata era di fatto a conoscenza della pendenza del procedimento, nel quale dunque poteva intervenire.>
 
ed ancora:
 
< Infondato, a prescindere da ogni ulteriore considerazione, è il motivo mediante il quale si lamenta la mancata concessione del termine di novanta giorni entro il quale provvedere alla demolizione: nel caso all’esame infatti le opere in questione insistono in area vincolata e ad esse si applica quindi il procedimento repressivo previsto dall’art. 27 del T.U. sull’edilizia, il quale appunto prescrive la demolizione immediata.>
 
a cura di *************
 
 
R E P U  B B L I C A     I T A L I A N A
N. 5049/2007
Reg. Dec.
N. 9406 Reg. Ric.
Anno 2006
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello proposto da P. Carmela rappresentata e difesa dall’avvocato ********************** e domiciliata presso la Segreteria sezionale;
contro
il Comune di Lacco Ameno in persona del legale rappresentante, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
della sentenza del T.A.R. Campania – VI Sez. di Napoli n.10564 del 2006;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 3 luglio 2007 il Consigliere ***********; udito l’avvocato ****** per delega dell’avvocato ********; 
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’odierna appellante ha realizzato senza titolo edilizio in area sottoposta a vincolo paesaggistico opere per le quali in data 30.3.2004 asserisce di aver presentato domanda di condono ai sensi dell’art. 32 del D. L. n. 269 del 2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 326 del 2003.
Il comune, senza pronunciarsi espressamente sull’istanza, con ord.za del 0.3.2005 ha ingiunto la demolizione di tali opere.
L’interessata ha quindi impugnato l’ordinanza in questione avanti al T.A.R. Campania il quale con la sentenza semplificata in epigrafe indicata ha respinto il gravame.
La sentenza è impugnata con l’atto di appello in esame dalla soccombente che ne chiede l’integrale riforma deducendo sei motivi di appello.
L’Amministrazione comunale non si è costituita in questa fase del giudizio.
2. L’appello è infondato e va pertanto respinto.
Con il primo motivo l’appellante deduce che ha errato il Tribunale nel ritenere che – attesa l’obiettiva insanabilità del manufatto per cui è controversia – l’omessa previa delibazione dell’istanza di condono da parte dell’Amministrazione comunale non vizia l’ordinanza di demolizione.
Il mezzo va disatteso.
Come è noto, è controverso in giurisprudenza se – a fronte di censure volte a sostenere che l’amministrazione deve pronunciarsi sulla domanda di condono prima di adottare provvedimenti repressivi di abusi edilizi – il giudice possa tenere conto della assoluta non condonabilità dell’opera, specie sotto il profilo temporale e vincolistico.
Nel caso all’esame, però, tale complessa questione risulta in definitiva irrilevante in quanto i lavori abusivi sanzionati – secondo quanto si evince dalle risultanze fidefacienti dei rapporti redatti dagli organi di Polizia locale – erano in corso nel gennaio del 2005, e dunque in data ben posteriore sia al termine discriminante del 31 marzo 2003 sia soprattutto alla data di presentazione della domanda di condono.
E’ quindi evidente in conclusione che l’ordinanza impugnata sanziona un abuso edilizio in corso, rispetto al quale la precedente domanda di condono, sotto il profilo giuridico, è insuscettibile di spiegare effetto alcuno.
Con il secondo motivo si deduce che l’ordinanza demolitoria non è stata preceduta dall’avviso di avvio del procedimento, come invece richiesto dall’art. 7 della legge n. 241 del 1990.
Il mezzo è infondato.
Al riguardo si osserva infatti da un lato che, secondo l’orientamento giurisprudenziale cui il Collegio aderisce, gli atti sanzionatori in materia edilizia – attesa la loro natura rigidamente vincolata – non risultano viziati ove non preceduti dalla comunicazione d’avvio del relativo procedimento; dall’altro che, a seguito della sospensione dei lavori disposta sulla base degli accessi e dei rapporti redatti dagli organi di polizia locale, l’interessata era di fatto a conoscenza della pendenza del procedimento, nel quale dunque poteva intervenire.
Del tutto infondato è poi il motivo mediante l’appellante deduce il vizio di incompetenza, sostenendo che – in difetto di apposite previsioni applicative, asseritamente non contenute nello Statuto comunale – solo il Sindaco (e non il dirigente del settore) sarebbe competente ad adottare provvedimenti sanzionatori in materia edilizia.
Al riguardo basta infatti osservare che per espressa previsione dell’art. 107 comma 3 lettera g) del T. U. n. 267 del 2000 ed in aderenza al principio di separazione delle responsabilità di indirizzo politico- amministrativo da quelle gestionali, la competenza ad adottare provvedimenti sanzionatori in materia edilizia spetta direttamente alla dirigenza burocratica.
Ugualmente infondato è il motivo mediante il quale si deduce che la competenza alla repressione degli abusi edilizi spetterebbe al Prefetto, poichè il potere di vigilanza intestato all’Autorità statale dall’art. 32 comma 49 della legge n. 326 del 2003 è chiaramente aggiuntivo rispetto a quello attribuito in via primaria ai comuni in subiecta materia.
Infondato, a prescindere da ogni ulteriore considerazione, è il motivo mediante il quale si lamenta la mancata concessione del termine di novanta giorni entro il quale provvedere alla demolizione: nel caso all’esame infatti le opere in questione insistono in area vincolata e ad esse si applica quindi il procedimento repressivo previsto dall’art. 27 del T.U. sull’edilizia, il quale appunto prescrive la demolizione immediata.
Ulteriormente l’ appellante deduce che il provvedimento è illegittimo per carenza di motivazione, non avendo l’amministrazione evidenziato le specifiche ragioni di pubblico interesse che imponevano di dar corso all’ordine di demolizione e non avendo la stessa comparato detto interesse pubblico col sacrificio irreversibile imposto al privato.
Anche questo mezzo è chiaramente infondato in quanto la repressione degli abusi edilizi è un preciso obbligo dell’amministrazione, la quale non gode di alcuna discrezionalità al riguardo.
Infine, per quanto riguarda la mancata acquisizione del parere della Commissione edilizia, si ricorda che l’ ingiunzione a demolire opere edilizie abusive non deve essere preceduta dal parere della Commissione edilizia comunale, in quanto essa non è titolare di alcuna competenza in ordine alle specifiche valutazioni di merito urbanistico che l’ art. 7 L. 28 febbraio 1985 n. 47 ha rimesso ad altro organo comunale, titolare esclusivo delle relative funzioni di verifica dell’ esistenza dei requisiti legali.
Quanto sopra con la precisazione che nel caso in esame l’ordine di demolizione discende dall’applicazione della normativa edilizia, che rientra nella competenza propria del comune, e non già di quella paesaggistico ambientale nel cui ambito gli enti locali esercitano di norma funzioni delegate.
Le censure dedotte risultano in conclusione infondate e l’appello va pertanto respinto.
Nulla per le spese del grado non essendosi costituita l’Amministrazione appellata.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando, respinge l’appello.
Nulla per le spese del grado.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
            Così deciso in Roma, il 3 luglio 2007 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, nella Camera di Consiglio con l’intervento dei Signori:
*******          *******                              Presidente
*****                ********                          Consigliere
Antonino         ******** estensore            Consigliere
****               *****                                  Consigliere
Vito                 *******                             Consigliere
 
L’ESTENSORE                                            IL PRESIDENTE
*****************                             ***************
 
IL SEGRETARIO
*************
 
    Depositata in Segreteria
           Il 01/10/2007
(Art. 55, L. 27.4.1982, n. 186)
           Il Dirigente
    ********************
 

Lazzini Sonia

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