E’ corretta la giurisdizione del giudice amministrativo nel caso una Società richieda lo svincolo di cauzioni presentate a seguito di occupazione di suolo pubblico terminata l’occupazione provvisoria dello stesso?e’ vero che solo a seguito dell’accertamen

Lazzini Sonia 04/12/08
Scarica PDF Stampa
Osserva il Consiglio di Stato  che la situazione giuridica dell’odierna appellante deve essere qualificata come interesse legittimo e come tale sottoposta la giudice amministrativo in quanto .l’odierna appellante, terminata l’occupazione provvisoria a seguito della definizione dell’affidamento della gestione dell’Aeroporto di Napoli Capodichino, chiede all’amministrazione di attivare e concludere il procedimento per l’accertamento dello stato di fatto, costitutivo del proprio credito._ In applicazione dell’art. 17 del D.L. 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, in legge 23 maggio 1997, n. 135, i gestori designati degli impianti aeroportuali possono essere ammessi alla occupazione provvisoria delle aree demaniali prima della definizione del rapporto concessorio._Per tutta la durata dell’occupazione provvisoria sono tenuti a costituire una cauzione, commisurata ai diritti aeroportuali riscossi, che viene svincolata al termine del rapporto provvisorio, previo accertamento della corretta gestione del bene demaniale._Qualora il detentore provvisorio abbia provocato dei danni, l’amministrazione potrà quindi rivalersi sulla somma vincolata come cauzione._Da ciò consegue che il credito dell’occupante provvisorio non sorge direttamente dalla legge, al verificarsi dei presupposti che questa individua, ma sorge sulla base dell’accertamento costitutivo che l’amministrazione deve perfezionare valutando discrezionalmente il comportamento del detentore provvisorio, e quindi l’assenza di danni al bene demaniale ovvero la loro imputabilità a cause riguardo alle quali non è individuabile una sua responsabilità._L’amministrazione, a seguito dell’istanza del detentore provvisorio, deve quindi attivare il procedimento, volto ad accertare la situazione di fatto del bene e l’eventuale responsabilità del detentore in ordine ad eventuali danni riscontrati._Solo all’esito di tale accertamento sorgerà l’obbligo di restituzione delle somme vincolate.
 
Merita di essere segnalato il seguente passaggio tratto dalla decisione numero 4835 del 7 ottobre 2008, emessa dal Consiglio di Stato
 
La fattispecie si presenta, quindi, in termini analoghi ad altre, soprattutto la revisione dei prezzi in tema di appalti, quanto meno nel sistema vigente prima dell’entrata in vigore del codice degli appalti, nelle quali la giurisprudenza ha costantemente distinto un momento genetico, nel quale l’amministrazione ha posizione giuridica sovraordinata in ordine all’accertamento dei presupposti per la concessione del beneficio, alla quale si contrappone una situazione di interesse legittimo, ed un momento nel quale entrambe le parti hanno posizioni paritetiche, costituito dalla fase preordinata all’adozione delle misure conseguenti all’accertamento, fino alla liquidazione ed al pagamento delle somme conseguenti all’accertamento.
 
 
Applicando le argomentazioni appena svolte alla fattispecie in esame, deve essere rilevato che l’odierna appellante, terminata l’occupazione provvisoria a seguito della definizione dell’affidamento della gestione dell’Aeroporto di Napoli Capodichino, chiede all’amministrazione di attivare e concludere il procedimento per l’accertamento dello stato di fatto, costitutivo del proprio credito.
 
Non è contestato che sussistano i presupposti per procedere a tale accertamento per cui le amministrazioni intimate, non avendo risposto – ovvero risposto solo parzialmente – per la parte di rispettiva competenza all’istanza dell’appellante, sono venute meno ad un obbligo di legge.
 
In riforma della sentenza di primo grado, deve quindi essere dichiarato il loro obbligo di provvedere sull’istanza, attivando il procedimento di cui si tratta entro trenta giorni dalla notificazione della presente decisione e portandolo a conclusione entro i successivi novanta giorni.
 
Ma vi è di più
 
Non può, invece, essere accolta l’ulteriore domanda, con la quale l’appellante chiede la condanna delle amministrazioni intimate allo svincolo delle somme in questione.
 
Le argomentazioni appena svolte dimostrano infatti come il titolo allo svincolo sorga a seguito dell’eventuale adozione del provvedimento che conclude, in senso favorevole all’istante, il procedimento di accertamento sopra descritto; dal provvedimento sorgerà il diritto di credito che, se non soddisfatto spontaneamente, legittimerà la proposizione delle azioni di tutela di fronte al giudice ordinario.
 
 
A cura di *************
 
 
 
N.4835/08
Reg.Dec.
N. 2870 Reg.Ric.
ANNO 2008
 
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Sesta
ha pronunciato la seguente
 
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 2870/2008, proposto da ********* – Gestione Servizi Aeroporti Campani s.p.a., in persona del Presidente e Amministratore Delegato, rappresentata e difesa dagli avv.ti *************** e ******************** ed elettivamente domiciliata presso quest’ultimo in Roma, via Varrone n. 9;
 
contro
il Ministero dei Trasporti, in persona del Ministro in carica,
il Ministero dell’Economia e Finanze, in persona del Ministro in carica, l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile – E.N.A.C., in persona del Presidente in carica, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, sono domiciliati;
il Dipartimento per la Navigazione del Trasporto Marittimo ed Aereo in persona del Direttore in carica, non costituito,
 
per l’annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo per il Lazio, sede di Roma, Sezione III ter, n. 11205/2007 in data 14 novembre 2007, resa inter partes; 
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della parte intimata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 13 maggio 2008 relatore il consigliere *************** ed uditi l’avv. ********** e l’avv. *******;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
 
FATTO
Con ricorso al Tribunale Amministrativo per il Lazio, sede di Roma, *********, Gestione Servizi Aeroporti Campani s.p.a. in persona del Presidente e Amministratore Delegato, chiedeva la declaratoria dell’illegittimità del silenzio rifiuto serbato dal Ministero dei Trasporti, Dipartimento per la Navigazione del Trasporto Marittimo ed Aereo, dal Ministero dell’Economia e Finanze e dall’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, E.N.A.C., sulla richiesta di svincolo dei depositi cauzionali versati, in applicazione dell’art. 17 del D.L. 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, in legge 23 maggio 1997, n. 135, sul capitolo di entrata 3563, art. 5, del bilancio dello Stato fino al 31/5/2003, pari a complessivi € 2.424.091,42, pari al 10% dei diritti aeroportuali percepiti, ovvero, in subordine, fino alla data del 29/5/2002, pari a complessivi € 1.830962,04, per la gestione dell’Aeroporto di Napoli Capodichino, riguardo alla quale le era stata consentita l’anticipata occupazione del bene demaniale.
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale Amministrativo per il Lazio, sede di Roma, Sezione III ter, dichiarava inammissibile il ricorso, ritenendo che la posizione giuridica azionata debba essere qualificata come diritto soggettivo.
Avverso la predetta sentenza GE.S.A.C., Gestione Servizi Aeroporti Campani s.p.a. in persona del Presidente e Amministratore Delegato propone il ricorso in appello in epigrafe, contestando gli argomenti dedotti e chiedendo la sua riforma.
Si è costituita in giudizio l’Avvocatura Generale dello Stato chiedendo il rigetto dell’appello.
Alla camera di consiglio del 13 maggio 2008 la causa è stata trattenuta in decisione.
 
DIRITTO
L’appello è fondato.
La Sezione condivide il principio, affermato dai primi giudici, secondo il quale il rito di cui all’art. 21 bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, può essere esperito solo a tutela di interessi legittimi, quando cioè le soddisfazione dell’interesse di chi sia assoggettato al potere della pubblica amministrazione possa avvenire solo tramite l’esercizio, da parte di quest’ultima, della propria potestà, mentre la sua proposizione è inammissibile per la tutela di diritti soggettivi.
Peraltro, osserva la Sezione che la situazione giuridica dell’odierna appellante deve essere qualificata come interesse legittimo.
In applicazione dell’art. 17 del D.L. 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, in legge 23 maggio 1997, n. 135, i gestori designati degli impianti aeroportuali possono essere ammessi alla occupazione provvisoria delle aree demaniali prima della definizione del rapporto concessorio.
Per tutta la durata dell’occupazione provvisoria sono tenuti a costituire una cauzione, commisurata ai diritti aeroportuali riscossi, che viene svincolata al termine del rapporto provvisorio, previo accertamento della corretta gestione del bene demaniale.
Qualora il detentore provvisorio abbia provocato dei danni, l’amministrazione potrà quindi rivalersi sulla somma vincolata come cauzione.
Da ciò consegue che il credito dell’occupante provvisorio non sorge direttamente dalla legge, al verificarsi dei presupposti che questa individua, ma sorge sulla base dell’accertamento costitutivo che l’amministrazione deve perfezionare valutando discrezionalmente il comportamento del detentore provvisorio, e quindi l’assenza di danni al bene demaniale ovvero la loro imputabilità a cause riguardo alle quali non è individuabile una sua responsabilità.
L’amministrazione, a seguito dell’istanza del detentore provvisorio, deve quindi attivare il procedimento, volto ad accertare la situazione di fatto del bene e l’eventuale responsabilità del detentore in ordine ad eventuali danni riscontrati.
Solo all’esito di tale accertamento sorgerà l’obbligo di restituzione delle somme vincolate.
La fattispecie si presenta, quindi, in termini analoghi ad altre, soprattutto la revisione dei prezzi in tema di appalti, quanto meno nel sistema vigente prima dell’entrata in vigore del codice degli appalti, nelle quali la giurisprudenza ha costantemente distinto un momento genetico, nel quale l’amministrazione ha posizione giuridica sovraordinata in ordine all’accertamento dei presupposti per la concessione del beneficio, alla quale si contrappone una situazione di interesse legittimo, ed un momento nel quale entrambe le parti hanno posizioni paritetiche, costituito dalla fase preordinata all’adozione delle misure conseguenti all’accertamento, fino alla liquidazione ed al pagamento delle somme conseguenti all’accertamento.
***** sottolineare come da tale ricostruzione del rapporto la giurisprudenza abbia tratto anche conseguenze in tema di individuazione del giudice competente a conoscere delle sue diverse fasi (in termini C. di S., IV, 12 maggio 2008, n. 2191; Cass. Civ., SS. UU., 27 ottobre 2006, n. 23072).
Applicando le argomentazioni appena svolte alla fattispecie in esame, deve essere rilevato che l’odierna appellante, terminata l’occupazione provvisoria a seguito della definizione dell’affidamento della gestione dell’Aeroporto di Napoli Capodichino, chiede all’amministrazione di attivare e concludere il procedimento per l’accertamento dello stato di fatto, costitutivo del proprio credito.
Non è contestato che sussistano i presupposti per procedere a tale accertamento per cui le amministrazioni intimate, non avendo risposto – ovvero risposto solo parzialmente – per la parte di rispettiva competenza all’istanza dell’appellante, sono venute meno ad un obbligo di legge.
In riforma della sentenza di primo grado, deve quindi essere dichiarato il loro obbligo di provvedere sull’istanza, attivando il procedimento di cui si tratta entro trenta giorni dalla notificazione della presente decisione e portandolo a conclusione entro i successivi novanta giorni.Non può, invece, essere accolta l’ulteriore domanda, con la quale l’appellante chiede la condanna delle amministrazioni intimate allo svincolo delle somme in questione.
Le argomentazioni appena svolte dimostrano infatti come il titolo allo svincolo sorga a seguito dell’eventuale adozione del provvedimento che conclude, in senso favorevole all’istante, il procedimento di accertamento sopra descritto; dal provvedimento sorgerà il diritto di credito che, se non soddisfatto spontaneamente, legittimerà la proposizione delle azioni di tutela di fronte al giudice ordinario.
L’appello deve quindi essere accolto, nei limiti di cui sopra.
Le spese del presente grado, contenute nella misura liquidata in dispositivo in ragione del solo parziale accoglimento delle pretese dell’appellante, seguono la soccombenza.
 
P.Q.M.
il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie l’appello indicato in epigrafe e, in riforma della sentenza gravata, accoglie, nei termini di cui in motivazione, il ricorso di primo grado.
Condanna le amministrazioni soccombenti, in solido, al pagamento di spese ed onorari del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, il 13 maggio 2008 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sez.VI – nella Camera di Consiglio, con l’intervento dei Signori:
***************, Presidente
*************, Consigliere
************************, Consigliere
Bruno POLITO, Consigliere
Manfredo ATZENI, ***************
 
Presidente
CLAUDIO VARRONE
 
Consigliere                                                               Segretario
***************                                ***************
 

Lazzini Sonia

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento