E’ autonomamente risarcibile la lesione dell’immagine e del prestigio dell’individuo illegittimamente segnalato nella cdd “black list”, e cio’ indipendetemente dal danno patrimoniale ad essa conseguente.

Redazione 26/10/06
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La sentenza in commento segna un momento importante per la tutela del consumatore nella sempre piu’ articolata e complessa trama della legislazione relativa allo specifico argomento.
Con atto di citazione ritualmente notificato all’odierna convenuta il Sig. XXXXXXXXX assistito dall’Avvocato ***********’Aira adiva l’Onorevole Giudice di Pace di Palermo affinché Questo, accertati i fatti per cui è causa, condannasse la Fiditalia Spa per l’illegittima segnalazione del nominativo del cliente presso la Black List detenuta dal CTC ( Consorzio per la tutela del credito ), per l’omessa richiesta di cancellazione del nominativo, per il mancato avviso al segnalato e per tutta una serie di illegittimi comportamenti che la stessa ha tenuto nel corso del rapporto con il cliente.
Questi i fatti.
In data 25/10/1999 B. stipulava un contratto con Fiditalia S.p.A. in forza del quale riceveva un fido per un importo fruibile pari a Lire 5.000.000.
In relazione a tale posizione debitoria lo stesso corrispondeva secondo termini e modalità contrattualmente stabilite le previste rate di rimborso.
In occasione di alcune scadenze tuttavia lo stesso ritardava, a cagione di occasionali imprevisti, il pagamento di pochi giorni, talvolta 02, altre volte 05. In data 10/05/2002, infine, il B. corrispondeva la somma residua del debito di cui sopra in un’unica soluzione, secondo le indicazione della Fiditalia, per un importo pari a Euro 1.807,40, così come capitalizzati alla data di effettuazione del versamento.
In tal modo il B. assolveva ogni pendenza residua con la predetta società, e al fine di averne definitiva conferma lo stesso le inviava una missiva (in data 22/01/2003) a cui la Fiditalia rispondeva positivamente in data 06/03/03.
In data 24/01/2003, la Fiditalia S.p.a. proponeva al B. di diventare titolare di una particolare carta di credito c.d. “carta Eureka”, e questi contestualmente accettava, diventando titolare della carta n° XXXXXXXXX .
In relazione alla stessa appare opportuno osservare che la società de qua ha ritenuto di “proporre” al cliente un nuovo finanziamento, considerandolo così solvibile, ed ammettendo seppur implicitamente, come poi avvenuto nella missiva del 06/03/2003 citata, l’avvenuto pagamento di ogni eventuale pendenza debitoria.
Successivamente, il XXXXXXXXXi era suo malgrado protagonista di un umiliante episodio occorso presso il centro commerciale ******, ove gli veniva opposta l’impossibilità di contrarre un finanziamento offerto dallo stesso centro commerciale a mezzo di specifica società finanziaria aderente all’iniziativa in quanto il suo nominativo figurava nella c.d. “black list” del CTC (Consorzio per la tutela del credito), in possesso e disponibilità di tutte le società finanziarie: circostanza, quest’ultima, fino ad allora ignota al XXXXXXXXX stesso, che non aveva ricevuto alcun preavviso o missiva da parte della società richiedente l’iscrizione e ciò in spregio alle regole imposte dalla normativa vigente, ed in particolare dal garante della “Privacy e del Credito”, nella circolare dettante “nuove garanzie per i consumatori segnalati nelle centrali rischi come “cattivi pagatori” del 18 novembre 2002 .
L’odierno attore apprendeva in tal modo di essere stato segnalato al CTC quale “scarsamente solvibile e inaffidabile”. Riusciva successivamente ad accedere ai dati e ivi apprendeva che detta segnalazione era da ricondursi ad una nota inviata dalla Fiditalia al CTC già in data 25/01/2001 relativa al finanziamento n° XXXXXXXXX del 25/10/1999
Come sopra rilevato il finanziamento contratto in data 25/10/1999 è di modesta entità.
A tal uopo occorre osservare come il Garante abbia tenuto a precisare che “…le segnalazioni delle morosità alle centrali rischi devono essere effettuate solo in caso di mancato pagamento di somme consistenti, di più rate o di gravi ritardi, specialmente quando si tratta di finanziamenti di basso importo con rate di modesta entità…”
Nel caso di specie, come rilevato, nessun avviso peraltro è stato dato all’interessato perché potesse intervenire, interloquire, replicare o difendersi come previsto dallo stesso Garante nell’alveo della circolare de qua.
Nota che appariva alquanto incomprensibile, alla luce del fatto che il XXXXXXXXX aveva comunque assolto a tutti i pagamenti, anche se con ritardi, sporadici, non costanti, ed irrilevanti oscillanti all’interno del predetto lag di 03 – 05 giorni, per rate di importo molto modesto pari a 150.300 di vecchie lire.
Con un comportamento palesemente contraddittorio e lesivo dei principi generali dell’affidamento e della buona fede, la FIDITALIA SPA de qua NON INVIAVA, come invece previsto e sopra specificato alcuna missiva al cliente prima dell’inserimento del suo nominativo nella black list.. 
Incomprensibile tale nota appare anche alla luce della recente corrispondenza intercorsa tra la Fiditalia e l’odierno attore, da cui non emerge alcun motivo di doglianza da parte della convenuta nei confronti del XXXXXXXX.
Nota che, quindi, si pone in assoluta contraddizione con i più elementari dettati della correttezza e buona fede.
Il XXXXXXXXX, a seguito dell’inserimento del suo nome nella c.d. “black list” in possesso ed accessibili da parte di tutte le società finanziarie, non ha potuto accedere agli ordinari canali finanziari, riscontrando forti difficoltà ad accedere ad ogni e qualsiasi canale creditizio o di finanziamento. 
Ancora per tutto il primo trimestre dell’anno 2003, infatti, il suo nominativo – segnalato originariamente in data 25/01/2001 – era presente nella suddetta lista, nonostante la società rilevasse come solvibile il cliente de quo, come vi è prova nella circostanza per cui in data 24/01/2003 la Fiditalia S.p.a. proponeva al XXXXXXXXX di diventare titolare della citata carta di credito c.d. “carta Eureka”.
Con missiva del 15/04/2003, l’odierno attore invitava la Fiditalia a cancellare la sua posizione dalla centrale rischi, in quanto gravemente lesiva del suo onore e della sua reputazione, e dei danni riportati soprattutto sul piano morale chiedeva legittimo ristoro.
La posizione di XXXXXXXXX del Sig. XXXXXXXXX, e la necessità di spendere il proprio nome anche a fini XXXXXXXXX, ha contribuito ad implementare , se possibile il nocumento morale prodottasi in capo allo stesso a cagione del sopra citato scorretto comportamento della FIDITALIA SPA.
Valga infine evidenziare un ultimo fondamentale dato cronologico, infatti la segnalazione viene effettuata dalla FIDITALIA in data 25/10/2001, mentre il finanziamento de quo viene estinto, con unico versamento in data 10 maggio 2002, e per tutto il primo trimestre dell’anno 2003 nessuna cancellazione o richiesta di cancellazione era stata posta in essere dalla società originariamente segnalante.
Da tale data pertanto sarebbe stato obbligo ed onere, immediato, data la portata delle conseguenze in capo al soggetto segnalato, di FIDITALIA richiedere l’immediata cancellazione dello stesso.
Quanto all’aspetto giuridico della vicenda, nel suo complesso si osserva quanto segue.
Da plurime disposizioni dell’ordinamento giuridico, sia costituzionali che legislative, si desume l’esistenza in capo a ciascuna persona di un diritto all’onore, al decoro, alla reputazione e alla riservatezza. Beni strettamente legati alla persona, e che pertanto ricevono piena tutela tanto in sede penale, quanto in sede civile, dal momento che la loro ingiusta lesione produce un danno riconducibile all’alveo della tutela generale apprestata dall’art. 2043 c.c.: si tratta, infatti, di diritti della personalità, come tali assoluti, indisponibili, inviolabili e imprescrittibili.
Da quanto emerge dalla vicenda sopra illustrata è evidente che il comportamento della convenuta ha leso l’onore, il decoro, la reputazione e l’immagine del contraente debole.
Mentre l’onore si identifica con il sentimento soggettivo della propria dignità, la reputazione ha un carattere obiettivo e legato alla fama pubblica di cui un soggetto gode: è indubbio che le modalità umilianti con cui veniva a conoscenza di essere considerato un “cattivo pagatore”, oltre che il fatto in sé di essere stato oggetto di segnalazione alla centrale rischi, hanno costituito per l’odierno attore una grave offesa al suo onore prima, ma alla sua reputazione e immagine poi.
Per un XXXXXXXXX di un’importante XXXXXXXXX qualsiasi atto o fatto inerente al suo profilo morale assume un rilievo maggiore che per un semplice cittadino, dal momento che coinvolge automaticamente il suo ruolo e la sua attività. La vicenda sopra descritta si è riflessa così in un grave danno alla sua immagine e alla sua reputazione, che il fondamentale senso di giustizia impone di ristorare.
Tanto forte tutela ricevono nell’ordinamento in quanto beni che caratterizzano l’individuo sul piano spiccatamente morale: già con sentenza n. 561 del 1987, la Corte Costituzionale ha ribadito l’art. 2 Cost. quale norma fondamentale a cui devono essere ricondotte tutte quelle situazioni e quegli interessi che riconosce “preesistere alla legge”.
All’onore e alla reputazione è strettamente legato il bene della riservatezza, che trova esplicito riconoscimento nell’art. 8 Conv. Europea sui Diritti dell’Uomo: il diritto alla intimità della vita privata e familiare viene riconosciuto a prescindere dalla tutela dell’onore e del decoro, ed anche prescindendo dal diritto all’immagine. Una situazione giuridica soggettiva autonomamente tutelata, in quanto espressiva di un diverso diritto della personalità.
Al di là dell’orientamento – invero abbracciato solo da una parte della dottrina – che postula il carattere esteso della riservatezza, tale da abbracciare ogni e qualsiasi individuo (con la conseguenza che il diritto all’immagine, quello al segreto (es. della corrispondenza) e quello all’inviolabilità del domicilio ne sarebbero singole espressioni), l’orientamento assolutamente prevalente in dottrina e giurisprudenza definisce la riservatezza come il diritto alla protezione dall’altrui ingerenza, non giustificata da superiori interessi.
La legge 675/96 ( ed a fortori il D Lgs 196/2003 ) disciplina il trattamento dei dati relativi a persone (o enti) quando esso non ha finalità personali e salvo che sia effettuato da soggetti pubblici espressamente autorizzati. Questa legge espressamente prevede che l’interessato debba essere informato circa le finalità del trattamento – che devono essere esplicite, determinate e legittime – al momento della raccolta dei dati, che non devono eccedere tali finalità e devono essere esatti e aggiornati. Inoltre, possono essere diffusi solo con il suo consenso espresso liberamente, in forma specifica (e documentata per iscritto), salve le eccezioni previste dalla legge.
L’interessato ha il diritto di accedere ai dati, ha diritto di controllarne la correttezza e l’impiego, ha diritto di chiederne l’aggiornamento, la rettifica o la cancellazione, la trasformazione o il blocco, e ovviamente ha diritto di opporsi al trattamento dei dati per legittimi motivi.
A tali principi di carattere generale, anche in considerazione delle evoluzioni della recente normativa – legislativa e regolamentare – in tema di privacy, correttezza nei pagamenti e nell’adempimento delle obbligazioni pecuniarie, deve richiamarsi la giurisprudenza specifica in materia, che è stata “riassunta” in un provvedimento dell’Autorità Garante della Privacy emesso in data 18/11/2002, che detta precise regole volte a tutelare i consumatori nei loro rapporti con banche e finanziarie quando chiedono o ottengono prestiti, mutui, particolari carte di credito, finanziamenti per acquisti rateali, etc ( che si produce in copia ).
In particolare, proprio a proposito delle “nuove garanzie per i consumatori segnalati nelle centrali rischi come cattivi pagatori”, l’Autorità Garante ha precisato che “le segnalazioni delle morosità alle centrali rischi devono essere effettuate solo in caso di mancato pagamento di somme consistenti, di più rate o di gravi ritardi, specialmente quando si tratta di finanziamenti di basso importo con rate di modesta entità”. Ora: non vi è dubbio alcuno circa la modesta entità del finanziamento contratto dal XXXXXXXXX in data 25/10/1999, pari a Lire 5.000.000, e delle singole rate di rimborso pari a £ 150.300.
Tra l’altro, lo stesso provvedimento impone che banche e finanziarie, “prima di effettuare la segnalazione della morosità alla centrale rischi, devono, comunque, dare un preavviso agli interessati affinché possano eventualmente intervenire”: non solo è stato del tutto omesso tale preavviso, ma neppure in un momento successivo è stata data notizia di tale segnalazione al XXXXXXXXX.
Un’ulteriore grave violazione delle regole vigenti in materia è data dal tempo di conservazione del nominativo dell’odierno attore nella “black list”: dal 25/01/2001 (data della originaria illegittima segnalazione), a molto tempo oltre l’estinzione del finanziamento, così che il nominativo risultava ancora essere ivi presente – tra l’altro a sua insaputa – sino a tutto il primo trimestre dell’anno 2003, nonostante l’avvenuto pagamento a saldo sia avvenuto, come provato già nel mese di maggio 2002. Le parole dell’Autorità Garante in merito a tale circostanza sono da sole sufficienti a fugare qualsiasi residuo dubbio circa il peso dei danni riportati dal XXXXXXXXX e circa l’ulteriore grave scorrettezza della convenuta: “i dati relativi agli eventuali ritardi nei pagamenti, poi completamente sanati, devono essere cancellati entro un anno dalla data della loro regolarizzazione o comunque dalla data di estinzione del rapporto di finanziamento”. Il Garante ha esplicitamente dichiarato “sproporzionata” la scelta di conservare per cinque anni tutti i dati: parla infatti del “diritto all’oblio” dell’interessato, e della necessità di garantire detto diritto.
Il Garante esplicitamente afferma che “alcuni comportamenti scorretti espongono sia le centrali rischi sia le banche e le finanziarie a responsabilità civile, anche sul piano dei danni non patrimoniali
Considerata la modestia dei ritardi, e la scarsa entità delle rate la segnalazione nel caso in commento non andava comunque effettuata.
Nella comparsa di costituzione erisposta Fidtalia S.p.a. eccepiva l’incompetenza territoriale del Giudice Adito ( Palermo ) rilevando invece la competenza del foro Milanese.
La Fiditalia in comparsa osservava “….l’attore non provvedeva puntualmente al pagamento delle rate…..si prenda ad esempio il contratto di finanziamento multiconto del 09.08.2000 ( n° XXXXXXXXX ), alla data del 15.10.2001 il sig. XXXXXXXXX risultava moroso nei confronti di Fiditalia per la complessiva somma di £ 300.600…”
Tuttavia la segnalazione al CTC risulta essere stata fatta per ben altro contratto !
Ciò si evince dalla nota del CTC già prodotta in atti ma ancor di più lo riconosce la stessa società convenuta nella missiva del 03.06.03 in cui afferma”…il nominativo del sig. XXXXXXXXX era stato inserito SOLO IN RIFERIMENTO AL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO N° XXXXXXXXX“ ( con rate da appena £ 69.400 mensili ) e non già il contratto n. ********* ( con rate da £ 150.300 ) come appare invece dalla comparsa di risposta !
In ogni caso in caso di nuova eventuale morosità oltre alla dovuta comunicazione scritta al consumatore sarebbe dovuta seguire nuova segnalazione.
Giusto per completezza espositiva il primo contratto di cui sopra è stato posto in essere per l’acquisto di una serigrafia di *********** presso la Telemarket Srl ( come riconosciuto da controparte a pag. 3 della comparsa ), oggi imputata in un procedimento penale pendente presso il Tribunale di Bari per avere venduto banali falsi spacciandoli per ******** originali.
Inutile evidenziare che anche lo sfortunato acquisto del XXXXXXXXX rientra tra questi. 
 Peraltro, absit iniuria verbis, l’articolo la cui applicazione invoca la società convenuta non sarebbe da ravvisarsi come sostenuto nell’art. 18 c.p.c. ma semmai, ai fini dell’individuazione del foro generale delle persone giuridiche, nel successivo art. 19, posto che il primo si riferisce al foro generale delle persone fisiche.
L’art.19 c.c. individua il foro competente nel luogo in cui la società ha la sua sede, ma trattasi di un foro generale derogabile,ciò significa che l’attore ha possibilità di sostituirlo con un dei due fori speciali facoltatividi cui all’art. 20 c.p.c., il quale dispone testualmente:<< Per le cause relative a diritti di obbligazione è anche competente il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l’obbligazione dedotta in giudizio >>.
Nel caso di specie trattasi proprio di una causa avente ad oggetto un “diritto di obbligazione” , ergo una “domanda di risarcimento danni” – patrimoniali e non patrimoniali – derivanti dal comportamento della convenuta nel rapporto contrattuale instaurato il 14/10/99 con n. XXXXXXXXX  
Orbene, in effetti ad una prima analisi, sembrerebbe opportuno, salvo la questione troncante di cui infra, individuare il luogo nel quale l’obbligazione contrattuale è sorta in quello di conclusione del contratto da cui la stessa deriva, ed, il Sig. XXXXXXXXX, presa visione delle condizioni generali della domanda di finanziamento riportate sul retro del modulo contrattuale prestampato, dichiarava di accettarle e le sottoscriveva in Palermo.
Peraltro l’unico luogo che risulta essere indicato sul frontespizio è, infatti, sic et simpliciter, e molto capiziosamente   Palermo.
Ciò, anticipando ciò che si dirà dopo, già di per sé appare capestre e capizioso nei confronti del consumatore che si cimenta così con la complessità di moduli prestamapati posti ad indubbio e sicuro vantaggio del contraente forte.
La Fiditalia infatti nel predetto modulo alla clausola n.1 ”conclusione del contratto” prescrive che il contratto è concluso nel momento in cui la società ne riceve copia in “originale” e che, conseguentemente, l’accordo si considera perfezionato nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio l’esecuzione. Senza che nel contratto stesso sia peraltro rinvenibile alcuna espressa deroga alla competenza territoriale o specificazione del foro competente, come invece è presente nel contratto, contestualmente sottoscritto dal XXXXXXXXX con Telemarket s.r.l.
Il contratto oggetto di causa è come rilevato un modulo prestampato, c.d. “modulo standard di contratto”, che la società per mezzo di un suo agente ha fatto sottoscrivere al Sig. XXXXXXXXX e che contiene clausole uniformi che il cliente non può, né è in condizioni di discutere, e che è costretto ad accettare nella loro totalità.
ll contratto de quo, per le esposte ragioni, infatti rientra nella categoria dei cdd. <>.
L’ordinamento giuridico, a tal proposito, nell’intento di contemperare interessi opposti, se da un lato ha riconosciuto efficacia alle “condizioni generali di contratto” ed ai contratti conclusi mediante moduli – al fine di assicurare l’uniformità del contenuto di tutti i rapporti di natura identica e accelerarne la stipulazione -, dall’altro si è profondamente preoccupato della situazione dell’altro contraente ( chiaramente la parte economicamente più debole) e, per le più gravi clausole indicate nell’art.1341, comma 2°, c.c., ha richiesto, ai fini della loro efficacia, la specifica approvazione per iscritto da parte del contraente gravato, in modo che su di esse sia richiamata la sua attenzione, esse sono le cdd. CLAUSOLE VESSATORIE espressamente indicate dalla legge e fra le quali è prevista anche quella relativa alla individuazione del Foro competente.
La Giurisprudenza di legittimità al fine di assicurare l’applicazione concreta, ed evitare abusi, in relazione alla ratio ispiratrice di tale normativa ha poi applicato un correttivo ormai unanimemente riconosciuto ad ogni stadio giurisprudenziale.
Richiedendo non solo la sottoscrizione delle clausole ma la prova rigorosa di una trattativa all’uopo tenutasi tra consumatore e contraente forte.
La “regula iuris” dettata dall’art.1469 bis c.c. al n.19 in merito alla competenza a conoscere dell’eventuale controversia insorta tra le parti in tema di contratti conclusi tra consumatori e professionisti, infatti, è nel senso dell’individuazione della stessa nell’autorità giudiziaria del foro di residenza o domicilio del consumatore, senza poter applicare i criteri legali di determinazione della competenza territoriale. Ritiene la legge che tra le altre anche questa clausola deve presumersi vessatoria fino a prova contraria perché determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. Come tale, dunque, va specificatamente accettata per iscritto dal contraente, e deve essere oggetto della specifica trattativa sopra accennata.
Recita infatti il citato articolo “Si presumono vessatorie….quelle che hanno lo scopo di stabilire come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore 
Particolarmente chiara anche per l’aver recepito un ormai consolidato indirizzo della Giurisprudenza di Legittimità appare la recente sentenza dell’************* di Pace di Perugia del 25 marzo 2002 per cui:<< La clausola, contenuta in un contratto concluso mediante la sottoscrizione di un modulo predisposto dal professionista, con cui si designa quale foro competente, per le controversie che da esso derivino, una località diversa da quella di residenza o domicilio del consumatore, non supera la presunzione di vessatorietà ed è, pertanto, inefficace, se il professionista non prova che la pattuizione sia stata oggetto di specifica trattativa individuale (nella specie, si è ritenuto ininfluente che nel modulo sottoscritto dal consumatore trovasse posto una clausola prestampata, anch’essa vessatoria, con cui le parti si davano reciprocamente atto di aver concordato la deroga alla competenza territoriale a seguito di apposita trattativa).
Ma nel contratto oggetto di causa manca ogni riferimento anche una qualsiasi clausola del tipo suddetto, perché da nessuna parte si fa riferimento al Foro competente in caso di controversia. 
La deroga è però ancora più subdola e capestre in quanto lungi dal riferirsi espressamente alle locuzioni “controversie” o “foro territoriale”, rinvia alla conclusione del contratto così da rendere al bisogno invocabile l’art. 19 c.p.c., in assoluto spregio della regola di domicilio eletto o residenza del consumatore, ed inserendo sulla domanda di finanziamento a chiare lettere ed a mano la parola “PALERMO”.
Ex plurimis qualora si volesse aderire alle osservazioni della società convenuta la quale sembra accorpare tutti i ritardi di pagamento relativi ad tutti i vari successivi contratti occorre osservare che è costume invalso delle società finanziare apporre piccole, quanto oscure, clausole all’interno dei contratti che legittimano la stessa ad inviare successive proposte di finanziamento, una volta valutata la solvibilità del consumatore, con l’invio di carte di credito il cui utilizzo concreto costituisce accettazione tacita da parte dello stesso ( come ad esempio la carta “Eureka” inviata al XXXXXXXXX e prodotta in atti ).
Quante volte noi tutti abbiamo rinvenuto tali carte nella cassetta postale.
Tale costume, ai limiti dell’anglosassone “politically correct”, genera una inversione dell’originario sistema di radicamento della competenza.
Infatti in tale caso,   il contratto può e deve dirsi concluso allorquando avviene il primo utilizzo della stessa, o il consumatore contatta l’emittente per la comunicazione ( o l’invio ) del codice segreto e l’attivazione della stessa, quindi nel domicilio o residenza dello stesso.
Anche per questa ultima, ma non sola, ragione la competenza a conoscere dell’odierno Giudizio deve essere dell’************** adito.
Le acrobazie espositive dell’odierna convenuta, unitamente alla sopra evidenziata nebulosità, relativamente al contratto da cui è scaturita la segnalazione, e quindi l’obbligazione risarcitoria invocata da parte attrice, è lapalissianamente volta ad ingenerare una forte confusione interpretativa trattandosi nel caso di specie, come evidenziato, di contratti di diversa specie e con caratteristiche applicative differenti.
La società convenuta in giudizio ha poi contestato il richiesto risarcimento danni fondando le proprie ragioni sull’assunto per cui il danneggiato avrebbe comunque successivamente ottenuto un mutuo per l’acquisto di un immobile.
Pur tuttavia appare opportuno osservare che la Fiditalia in essa fa riferimento ad un contratto di mutuo ipotecario per un importo di € 200.000,00 rogato nel novembre del 2003, ed a suffragio di ciò produce una serie di documenti.
Appare assolutamente incomprensibile il perché l’odierna convenuta ritenga conducente tale documentazione posto che la stessa invece conferma pienamente quanto sostenuto dall’odierno attore.
In ogni caso la predetta documentazione veniva ammessa dall’*****************.
Ma l’attore rilevava che, proprio a cagione della illegittima segnalazione ed iscrizione nella black list ( come indicata nell’atto introduttivo ) lo stesso si era trovato nella impossibilità di fatto di stipulare il mutuo fondiario, già richiesto nel mese di gennaio 2003 proprio perché l’istituto mutuante, rilevata la presenza dello stesso nella banca dati del CTC ne negava l’erogazione.
Il XXXXXXXXX, pertanto, già obbligato in forza di contratto preliminare con parte venditrice dell’immobile adiva il suo legale affinché, rilevata la risalente estinzione del debito e la illegittimità dell’iscrizione provvedesse ad intimare alla Fiditalia tale adempimento.
Fiditalia riteneva di non dover soddisfare le richieste e soltanto dopo la notifica dell’atto di citazione inviava missiva in seno alla quale ammetteva che la segnalazione dalla stessa alla banca dati era stata effettuata in relazione al contratto n. XXXXXXXXX e che ne era stata richiesta la cancellazione ( con enorme ritardo !! ).
Proprio a cagione di tale enorme ritardo il XXXXXXXXX ha dovuto attendere novembre 2003 per poter stipulare il mutuo de quo, prima impossibile proprio a cagione della presenza nella cosiddetta black list quale “cattivo pagatore”.
La predetta impossibilità di stipulare nel mese di gennaio dell’anno 2003 il predetto contratto di mutuo contribuisce ad aggravare i profili di danno patrimoniale e non patrimoniale già manifestati da parte attrice nell’atto introduttivo e che con quanto pacificamente ammesso e stimolato da controparte trovano sempre maggior suffragio e cogenza, e di cui con il presente giudizio l’attore chiede giustizia e ristoro.
Inoltre controparte ha prodotto atti e documenti rappresentanti situazioni di fatto ASSOLUTAMENTE SOTRATTI ALLA DISPONIBILITA’ DELLA STESSA E RIENTRANTI NELLA SFERA PRIVATA ED AFFERENTI I DAI PERSONALI E SENSIBILI del Pastore ******* così violando quanto previsto daL Dlgs 196/2003.
Lo stesso infatti, seppur abbia aderito in precedenza a contratti Fiditalia, giammai ha consentito la divulgazione e l’utilizzo di dati personali afferenti situazioni di fatto successive alla stipula del contratto, relative a rapporti già definiti ed estranei, ed assolutamente non attinenti alla esecuzione del contratto stesso.
Ciò oltre a violare quanto previsto in seno alla norma sopra citata viola in toto il recente “Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità dei pagamenti” promosso dal Garante per la protezione dei dati personali nell’ambito delle associazioni rappresentative del settore, ai sensi degli artt. 12 e 117 del Codice in materia di protezione dei dati personali ( D.lg 30 giugno 2003 n. 196 ).
Ancora una volta tuttavia l’odierna convenuta sembra voler rendere nebulosa l’intera vicenda infatti APPARE DI PALMARE EVIDENZA CHE NEL MESE DI NOVEMBRE 2003 LA POSIZIONE DEL XXXXXXXXX ERA STATA RETTIFICATA, infatti la stessa ammettendo il ritardo aveva provveduto in tal senso dopo le numerose missive dell’odierno attore e la notifica dell’atto di citazione.
L’oggetto del Giudizio in commento trae spunto dal caso concreto legato ad un finanziamento di modestissimo importo ( come nella stragrande maggioranza dei casi ) che rende ancora più grave la posizione della convenuta.
Infatti è innegabile, per logica prima che per legge, che un conto è l’omissione o ritardato pagamento di una somma pari ad € 2.500,00 per oltre 60 giorni, un altro è il ritardato pagamento di una rata di 50 od 80 euro.
La prima può lasciar ( anche fondatamente ) supporre una momentanea incapienza patrimoniale, la seconda è chiaramente un problema di difficoltà tecnica a recarsi all’ufficio postale, o mera ( per quanto innocua ) indolenza, giammai indice di insolvenza.
A tali fini si dirige sia la circolare sopra riportata sia il nuovo codice deontologico e la giurisprudenza infra citata.
Scopo preminente è quello di evitare la strumentalizzazione di ogni e qualsiasi diversità rispetto alle regole strettamente ed unilateralmente poste dal contraente più forte.
Peraltro la mala fides della società convenuta emerge con chiarezza laddove di paragoni la duplice circostanza per cui : in data 24/01/2003 la Fiditalia S.p.a. proponeva al XXXXXXXXXi di diventare titolare della citata carta di credito c.d. “carta Eureka”, ma non chiedeva al CTC di rettificare la posizione dalla stessa segnalata nel 2001.
Delle due infatti : O Fiditalia noncurante della potenziale insolvenza del XXXXXXXXX decideva comunque addirittura di proporgli motu proprio un finanziamento, oppure non riteneva il cliente assolutamente a rischio, ed allora non si comprende perché abbia effettuato la segnalazione o comunque non abbia – prima di proporre il nuovo strumento di credito – almeno per correttezza – richiesto la cancellazione.
Tale elemento si osservi, deve essere coniugato con un’altra fortissima violazione dei diritti del consumatore .
Come è stato molto opportunamente osservato da copiosa, ed ormai granitica giurisprudenza di merito e di legittimità, “La segnalazione a sofferenza, evocando una situazione equiparabile allo stato di insolvenza, di per sè stessa comporta nocumento all’immagine e alla reputazione commerciale del soggetto segnalato, indipendentemente dagli ulteriori riflessi di carattere patrimoniale”.( Tribunale Milano, 17 marzo 2004 )
L’episodio cui è stato protagonista l’odierno attore, e pienamente confermato dal teste sentito il quale dichiarava “assistevo al diniego espresso al XXXXXXXXX da parte del rappresentante del Centro Commerciale Bucalo, che gli aveva offerto la possibilità di fare la ***********, con un plafond di spesa a patto che il finanziamento proposto avesse riscontro positivo dall’indagine informatica” – “il suddetto personale comunicava subito dopo che dalle indagini effettuate al computer il finanziamento non poteva essergli concesso in quanto il suo nominativo compariva nella Black List consultata” – “pertanto il XXXXXXXXX non contraeva il finanziamento voluto e proposto", precisando che l’umiliazione raggiungeva il suo culmine proprio perché il sig. XXXXXXXXX non aveva idea di essere inserito in alcuna black-list.
Nell’ultimo baluardo di difesa la società convenuta contestava l’efficacia vincolante della circolare più volte citata.
Quanto affermato in relazione all’efficacia vincolante delle circolari del Garante non solo non trova riscontro in punti di diritto, ma è ampiamente confutato dal ruolo stesso che il Garante ha all’interno del mercato nazionale, posto che comunque nella gerarchia delle fonti i regolamenti non possono essere disconosciuto o subordinati alla volontà di una società privata ( ! ).
A nulla rilevando la circostanza per cui il XXXXXXXXX abbia potuto nel mese di novembre 2003 accedere ad un mutuo. !!!
Quando controparte chiosa sul punto cerca di confondere e rendere nebulosi i fatti di causa non ponendo il dovuto accento sul necessario dato cronologico.
Ovvero :
25/10/1999 data del finanziamento
10/05/2002 data dell’estinzione anticipata dello stesso in un’unica soluzione !
25/01/2001 segnalazione relativa al finanziamento n° XXXXXXXXX del 25/10/1999
11/2003 data del mutuo invocato da controparte
Evidentemente per la società convenuta dal 25/01/2001 al novembre 2003 deve ritenersi un periodo non meritevole di tutela o non in condizioni di arrecare nocumento.
I fatti occorsi presso il centro ****** di Palermo risalgono all’inizio dell’anno 2003 e poco conta che nel novembre dello stesso anno, dopo la notifica dell’atto di citazione la società convenuta si sia attivata per – ovviamente – porre rimedio al proprio errore.
Ciò non esonera la stessa dalla piena responsabilità per il periodo compreso tra il 25/01/2001 ed il novembre 2003
Proprio a cagione di un enorme ritardo ( ritardo afferente comunque ad una segnalazione illegittima a monte ) il XXXXXXXXX ha dovuto attendere novembre 2003 per poter stipulare il mutuo de quo, prima impossibile proprio a cagione della presenza nella cosiddetta black list quale “cattivo pagatore”.
Il sopra esposto caso confluiva nella sotto trascritta sentenza.
 
a cura dell’avvocato ***********’aira
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
Il Giudice di Pace di Palermo, sezione IV, Dr. *******************, ha emesso la seguente
 
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n° 3768/03 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell’anno 2003, promossa
DA
XXXXXXXXX, elettivamente domiciliato in Palermo, via Polara n. 06, presso lo Studio dell’Avv. ***********’Aira, dal quale è rappresentato e difeso.
                                                                                                               Attore
CONTRO
Fiditalia S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Palermo, P.zza V. E. Orlando n° 33, presso lo Studio dell’Avv. ****************, rappresentata e difesa dagli Avv. ************ e *************** del Foro di Milano.
                                                                                                        Convenuta
OGGETTO: Condannatorio.
Conclusioni per l’attore
“Voglia l&rsquo**************e di Pace adito
Ritenere e dichiarare che la segnalazione effettuata dalla Fiditalia S.p.A. in data 25/01/01 al CTC con riguardo all’attore è illegittima in quanto relativa ad un finanziamento di modesta entità e con rate di scarso importo, e che comunque il XXXXXXXXX ha adempiuto ad ogni obbligazione pecuniaria sorta dal contratto n° 0010718181973459 stipulato in data 25/10/1999 con Fiditalia S.p.A., e che non è stato dato alcun preavviso al Pastore ******* relativamente alla segnalazione effettuata in data 25/01/01 al CTC con riguardo allo stesso.
Per l’effetto condannare la convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, come sopra riportati, subiti da XXXXXXXXX a seguito della lesione di diritti personali quali il diritto all’onore, alla reputazione, all’immagine e alla riservatezza, per l’importo di € 1.000,00 o comunque determinata dalla S.V. Ill.ma in via equitativa.
Condannare infine la convenuta al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, come da nota spese che si deposita.”
Conclusioni per la convenuta
“ la Fiditalia S.p.A. chiede che vengano rigettate le domande avanzate nei suoi confronti perché infondate e pretestuose”.
Fatto e svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. XXXXXXXXX conveniva in giudizio avanti il Giudice di Pace di Palermo la Fiditalia S.p.A., per sentirla condannare, per la illegittima segnalazione del nominativo del cliente presso la Black List detenuta dal CTC (Consorzio per la tutela del credito), per l’omessa richiesta di cancellazione del nominativo, per il mancato avviso al segnalato e per una serie di comportamenti illegittimi, chiedendo quanto sopra enunciato alla voce “conclusioni per l’attore”..
La società convenuta, ritualmente costituitasi in giudizio eccepiva preliminarmente l’incompetenza territoriale del Giudice di Pace di Palermo e nel merito contestava con varie argomentazioni le domande formulate dall’attore e ne chiedeva il rigetto.
Sulla eccezione di incompetenza territoriale il Decidente, con ordinanza del 02/03/04, si pronunziava per la propria competenza territoriale.
Ammessa ed espletata la prova testimoniale dedotta dall’attore e pronunziata la decadenza della società convenuta dalla prova per mancato rispetto dei termini.
Dopo varie udienze di trattazione, in data 04/04/06 la causa veniva posta in decisione.
Motivi della decisione
L’azione proposta dal sig. XXXXXXXXX è fondata e merita accoglimento.
La convenuta Fiditalia S.p.A., infatti, si è resa responsabile di una serie di comportamenti contrari alla legge ed all’etica, che hanno certamente prodotto nocumento all’immagine dell’attore.
In particolare la convenuta ha illegittimamente segnalato il nominativo dell’attore per l’inserimento nella Black List del Consorzio per la Tutela del Credito.
Tale illegittimità discende dal fatto che il ritardo nei pagamenti, peraltro di lieve entità, è stato solo di pochi giorni, per cui la segnalazione di cui sopra contrasta sia con il nuovo codice deontologico, sia con la consolidata giurisprudenza.
Sul punto il Garante ha testualmente precisato che “ le segnalazioni delle morosità alle centrali rischi devono essere effettuatesolo in caso di mancato pagamento di somme consistenti, di più rate o di gravi ritardi, specialmente quando si tratta di finanziamenti di basso importo con rate di modesta entità”.
La convenuta inoltre si è resa responsabile di un comportamento omissivo, non avendo inviato alcuna comunicazione al cliente prima dell’inserimento del suo nominativo nella Black List, risultando di tutta evidenza che la omessa comunicazione ha esposto l’attore ad ingiustificati rifiuti, come quello subito dal Centro Commerciale Bucalo, cui la teste escussa ha fatto espresso riferimento.
Per quanto riguarda il mutuo concesso all’attore nel mese di Novembre 2003, va sottolineato che la richiesta risaliva ad un periodo antecedente la segnalazione di cui sopra.
Aggiungasi che, mentre l’attore in data 10/05/02 aveva estinto anticipatamente il finanziamento Fiditalia in unica soluzione, la società convenuta ha provveduto a richiedere la cancellazione dell’attore dalla Black List solo dopo la notifica dell’atto di citazione.
Pertanto, anche il ritardo della Fiditalia nel richiedere la cancellazione di una segnalazione peraltro illegittima, ha prodotto all’attore un indubbio nocumento anche relativamente al ritardo con il quale ha potuto stipulare il mutuo di cui sopra, non sottovalutando il danno alla reputazione ed alla immagine dell’attore, persona dal comportamento irreprensibile e XXXXXXXXX, la cui personalità è certamente meritevole di tutela sul piano giuridico.
Relativamente alla quantificazione del danno, l’importo di € 1.000,00 chiesto dall’attore appare congruo, per cui la Fiditalia S.p.A. va condannata al pagamento in favore dell’attore della superiore somma oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale all’effettivo soddisfo.
Per il principio della soccombenza la società convenuta va condannata al pagamento in favore dell’attore delle spese del giudizio che si liquidano in € 980,00 di cui 370,00 per onorari, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario ex tariffa Forense.
 
P.Q.M.
Il Giudice di Pace
Definitivamente pronunciando.
Condanna la Fiditalia S.p.A. in persona del suo legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore del sig. XXXXXXXXX della somma di € 1.000,00, oltre gli interessi legali decorrenti dalla data della domanda giudiziale all’effettivo soddisfo, per le causali di cui in motivazione.
Condanna la Fiditalia S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del sig. XXXXXXXXX delle spese del giudizio, liquidate in € 980,00, distinte come in motivazione, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario ex Tariffa Forense.
Così deciso in Palermo lì, 20 Giugno 2006.
 
                                                                             Il Giudice di Pace
                                                                      ***********************
 

Redazione

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