DURC, chiarimenti del Welfare sull’acquisizione di ufficio

Redazione 07/06/12
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Nuovi chiarimenti sul Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) nella circolare 1° giugno 2001 da parte del vertice del Welfare.

In particolare i punti critici sui quali vengono fornite le istruzioni ministeriali sono i seguenti:

a) acquisizione d’ufficio del DURC per edilizia privata ed edilizia pubblica. Il DURC deve essere acquisito d’ufficio sia dalle stazioni appaltanti nell’ambito dei lavori pubblici (art. 16bis, co. 10, D.L. 185/2008 e art. 44bis, D.P.R. 445/2000), che dalle pubbliche amministrazioni concedenti nell’ambito dei lavori privati, al fine di soddisfare quanto previsto dall’art. 90, lett. c) D.Lgs. n. 81/2008.

Ciò precisato, il Ministero del lavoro chiarisce che nei lavori di edilizia privata è comunque possibile, da parte dei privati, richiedere il DURC ai fini di un suo utilizzo nei rapporti tra privati. In questi casi occorre , tuttavia, accertarsi che sul documento sia posta la seguente dicitura a pena nullità: “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di servizi pubblici”;

b) autocertificazione del DURC. La circolare conferma che il DURC, pur rientrando nella categoria dei “certificati”, non può costituire oggetto di autocertificazione giacché la regolarità contributiva non può essere oggetto di conoscenza, così come avviene per gli stati, le qualità personali e i fatti. È possibile per l’impresa presentare una dichiarazione in luogo del DURC solo per i contratti di forniture e servizi fino a 20.000 euro stipulati con la pubblica amministrazione e con le società in house;

c) consultazione del DURC. A partire dal 1° luglio 2013, l’acquisizione del DURC dovrà avvenire esclusivamente per Posta Elettronica Certificata (PEC);

d) DURC e Casse Edili abilitate. Eventuali certificazioni rilasciate da Casse edili non abilitate non possono sostituire il DURC anche se le Casse abbiano in passato sottoscritto accordi a livello locale o abbiano in corso contenziosi relativi alla possibilità di rilasciare attestazioni di regolarità.

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