Due strade diverse per la risoluzione del contratto di leasing

Redazione 22/02/13
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Lilla Laperuta

A seconda che sia stata attuata prima del fallimento o durante la procedura concorsuale la risoluzione del contratto di leasing, a seguito della riforma fallimentare, segue due strade giuridiche diverse. Lo ha precisato l’Unione dei Giovani Dottori Commercialisti (UNGDC).

 In particolare il regime che si applica in caso di risoluzione del contratto di leasing durante il fallimento è quello previsto dall’art. 72quater, Legge fallimentare, a norma del quale al concedente spettano i seguenti diritti:

1. la restituzione del bene, contro il versamento alla curatela dell’eventuale differenza tra la maggiore somma ricavata dalla vendita o dalla collocazione del bene stesso (a valori di mercato) rispetto al credito residuo in linea capitale;

2. la trattenuta dei canoni già incassati con esenzione della revocatoria per i pagamenti di beni e servizi nell’esercizio dell’attività d’impresa in termini d’uso;

3. l’insinuarsi allo stato passivo per la differenza fra il credito vantato alla data del fallimento e quanto ricavato dalla nuova allocazione.

Per il caso di risoluzione del contratto di leasing prima del fallimento è invece interessato l’art. 1526, c.c., il quale prevede che la società di leasing:

a) è tenuta alla restituzione dei canoni riscossi;

b) ha diritto ad un equo compenso per l’utilizzo del bene;

c) ha diritto al risarcimento del danno.

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