Doppio cognome per tutti più facile

Redazione 28/02/12
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Anna Costagliola

Anche a seguito dei richiami della Corte costituzionale e dei vincoli provenienti da fonti di diritto internazionale, il Parlamento ha da tempo avviato l’esame di una serie di proposte di legge volte a modificare l’attuale disciplina di attribuzione del cognome ai coniugi e ai figli, nessuno dei quali, tuttavia, ha visto la luce, protraendosi una situazione di vuoto normativo colmato mediante l’applicazione di una vetusta ed ormai anacronistica norma consuetudinaria che vuole il prevalere in ogni caso del cognome paterno. Tanto premesso, l’elevato numero di progetti di legge presentati nel tempo fanno pensare che anche in Italia i tempi siano ormai maturi per affrontare la questione dell’uguaglianza tra uomo e donna anche rispetto alla filiazione.

Sulla materia è ora intervenuto il Governo che, nella riunione del 24 febbraio, ha varato un decreto presidenziale (di modifica del D.P.R. 396/2000 sull’ordinamento dello stato civile) concernente, in particolare, la disciplina del cambio di cognome. Secondo le nuove previsioni chiunque potrà ora chiedere di aggiungere il cognome materno a quello paterno; le donne divorziate o vedove potranno aggiungere il cognome del nuovo marito ai propri figli; gli stranieri diventati cittadini italiani potranno chiedere di mantenere il cognome con cui erano identificati all’estero.

Il Governo, intervenendo sul regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, ha dunque riscritto le regole che disciplinavano la materia, ampliando, da un lato, la platea dei potenziali destinatari della nuova normativa, attraverso la espressa previsione delle tre ipotesi evidenziate legittimanti il cambio di cognome e, dall’altro, semplificando la relativa procedura.

Facilitazioni sono state infatti previste anche in merito all’ottenimento del cambio cognome o all’aggiunta del nuovo cognome. Sino ad oggi, il cittadino che intendesse modificare o aggiungere al proprio un altro cognome doveva presentare domanda al Ministero dell’Interno e alla Prefettura; era poi il Viminale, al termine di una procedura complessa, a emettere il provvedimento finale. Da oggi, invece, il Prefetto diventa l’unica autorità decisionale. D’ora in poi, infatti, si potrà fare direttamente domanda al Prefetto della Provincia del luogo di residenza o di quello nella cui circoscrizione è situato l’ufficio dello stato civile dove si trova l’atto di nascita al quale la richiesta si riferisce. Sparisce, inoltre, la previsione che vietava l’attribuzione di cognomi di importanza storica o tali da indurre in errore circa l’appartenenza a famiglie illustri o particolarmente note nel luogo di nascita o di residenza. Una semplificazione che farà ridurre sicuramente i tempi.

Il nostro Paese sembra, dunque, anche grazie al notevole impulso della giurisprudenza della Corte di Cassazione, volersi adeguare alla normativa europea, prefiggendosi di eliminare un retaggio patriarcale discriminatorio e non più attuale. Fino ad oggi il cognome dell’uomo ha sempre
prevalso, persino come consuetudine anche nei casi in cui la legge taceva, come nel caso dei figli nati nell’ambito del matrimonio, giustificandosi tale scelta, da un lato, nella volontà dell’ordinamento di sottrarre la vicenda dell’attribuzione del cognome alla discrezionalità degli interessati, dall’altro nell’esigenza di salvaguardare l’unità della famiglia anche mediante l’identificazione di tutti i suoi membri con un unico cognome, diretto non solo ad individuare e distinguere la persona nella sua vita di relazione (funzione assolta dal binomio nome-cognome), ma anche ad evidenziarne i legami con la famiglia di origine.

La Corte costituzionale, con la sentenza 61/2006, ha ammesso che l’attribuzione ai figli del cognome del padre è retaggio di una tramontata potestà patriarcale, imponendosi pertanto una modifica del relativo regime che rispecchiasse i cambiamenti di costume avvenuti nella società e che prendesse concretamente atto dell’uguaglianza uomo-donna.

Le nuove norme avvicinano l’Italia alla legislazione degli altri Paesi, che già consentono di scegliere il cognome materno.

 

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