Donazione, in quali circostanze e per quali motivi si può rinunciare

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Revocare una donazione è concesso esclusivamente al donante

Il donatario potrebbe rifiutare oppure donare o vendere a sua volta il bene ottenuto in regalo.

In molti conoscono un antico proverbio popolare che dice “a caval donato non si guarda in bocca”.

Nonostante questo può accadere che ricevere un regalo sia sempre conveniente.

Si potrebbe presentare una circostanza nella quale la gestione della proprietà di un bene sia molto costosa, in simili casi sarebbe meglio procedere a qualche conto prima di accettare la donazione e valutare con attenzione se convenga.

In ottemperanza a questo tema, si può ricordare anche un altro proverbio popolare che dice “Nessuno dà niente per niente”.

A questo proposito, la legge stabilisce per il beneficiario della donazione, l’obbligo di versare gli alimenti al donante.

Se costui un giorno si dovesse trovare in serie difficoltà economiche, da temere per la sua stessa sopravvivenza, il donatario gli dovrà garantire di potersi mantenere.

Nella pratica giuridica relativa a questo atto, ci può essere anche qualcuno ci ripensi e decida di rinunciare a una donazione.

Le modalità di funzionamento della donazione

In questa sede, al fini di una migliore comprensione, prima di capire se si può rinunciare a una donazione, è meglio rendersi conto in che modo funziona questo particolare atto giuridico “a titolo gratuito”, e del motivo per il quale  in presenza del riconosciuto di un diritto, di solito quello di proprietà, non corrisponde una controprestazione.

La donazione può essere di due tipi: la donazione ordinaria e quella di “modico valore”.

La donazione di valore modico

La donazione di valore modico si verifica quando vengono regalati oggetti che non hanno un valore apprezzabile rispetto alle possibilità economiche del donante.

Ad esempio, un libro, uno smartphone, i soldi per realizzare qualcosa, un importo di poche centinaia di euro.

Perché sia valida basta consegnare l’oggetto al beneficiario, che, da parte sua, lo deve accettare, perché con la coercizione non si può donare niente, ci deve essere il consenso dell’altra parte.

Il consenso può anche essere implicito in un gesto, come quello dell’impossessamento del bene stesso.

Ad esempio

Un nonno che dà 100 euro a un nipote e costui prende in mano la banconota.

In questo modo l’atto diventa efficace e perfetto.

In simili casi si può rinunciare alla donazione rifiutando il regalo, evitando di prendere l’oggetto in mano.

La donazione non verrà posta in essere, non si completa perché manca un elemento essenziale del negozio giuridico, che sarebbe l’accettazione del donatario.

La donazione ordinaria (di non modico valore)

In presenza di beni di “non modico valore” in relazione alle possibilità economiche del donante, la donazione deve essere ufficializzata davanti a un notaio e due testimoni.

Una simile forma solenne serve a fare mettere al donante la giusta attenzione sull’importanza dell’atto che compie, in modo che lo stesso non agisca d’impulso, facendosi trascinare dalle emozioni e recando un consistente impoverimento al suo patrimonio.

Ad esempio

Un anziano con una pensione che non arriva ai 1000 euro al mese che dona a un nipote un appartamento.

Anche nel caso di donazione di non modico valore, l’atto ha bisogno di accettazione che non può essere però tacita.

Il notaio nel rogito riporterà la la dichiarazione del donatario di volere il bene oggetto della donazione la quale sarà perfezionata.

La rinuncia preventiva alla donazione, in questa ipotesi, avverrà non presentandosi dal notaio, che non potrà redigere l’atto pubblico, oppure in quella sede dichiarando di non volere accettare la donazione.

Nella donazione di beni, ad eccezione di quelli di modico valore, una volta che si è verificata l’accettazione del donatario il contratto è perfezionato senza che sia necessaria la consegna del bene.

Ci si chiede se si possa rinunciare alla donazione dopo che è stata accettata.

Nei due casi sopra scritti, il beneficiario della donazione rinuncia all’atto di liberalità prima che la stessa si compia, evitando che si perfezioni.

Secondo queste affermazioni una donazione non viene mai posta in essere per carenza dell’accettazione, che rappresenta un elemento essenziale alla sua validità.

Non è possibile rinunciare a una donazione dopo che questa è stata accettata.

Il donante e il donatario possono revocare la loro dichiarazione prima che il negozio giuridico in questione si sia perfezionato.

La donazione una volta che viene conclusa è irrevocabile, il donante e il beneficiario non possono  ritornare indietro.

Il donante lo potrebbe fare in casi eccezionali, ad esempio se il beneficiario dovesse essere indegno oppure se dovessero sopraggiungere figli.

Il donatario che dovesse cambiare idea e che non volesse più il bene che gli è stato regalato, non può rinunciare alla donazione dopo averla accettata.

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In che modo liberarsi di un bene ricevuto in donazione

Se il donatario si volesse liberare del bene ricevuto in donazione, lo dovrà vendere, donarlo a sua volta in donazione, anche al donante stesso e nelle stesse forme attraverso le quali lo ha ricevuto, oppure potrebbe rinunciare alla proprietà.

In dottrina e in giurisprudenza si è discusso molto sul fatto della rinuncia alla proprietà.

Il codice civile dice che si può rinunciare alla proprietà di un bene in modo che lo stesso diventi in automatico di proprietà dello Stato.

Secondo il parere di alcuni giudici se dovesse essere fatto per sbarazzarsi di un costo sarebbe un atto impossibile.

La legge non può tutelare un intento di elusione e di carattere egoistico come quello di liberarsi di determinati beni che non hanno valore commerciale e che comportano esclusivamente costi e responsabilità.

Ne sono esempio i terreni con evidenti inconvenienti di dissesto idrogeologico, al fine di evitare i costi per opere di consolidamento, demolizione e manutenzione, gli edifici non utilizzabili e distrutti, al fine di evitare i costi di demolizione, i terreni inquinati, per gravare sullo Stato le relative spese di bonifica delle quali hanno bisogno.

L’Avvocatura dello Stato, ammette che la rinuncia immobiliare si potrebbe ritenere ammissibile quando sia relativa a un terreno non produttivo e non ci sia l’intento elusivo ed egoistico che caratterizza le ipotesi descritte sopra.

 

 

Dott.ssa Concas Alessandra

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