Domicilio digitale impresa non funzionante: cosa fare?

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Onde favorire l’utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra pubbliche amministrazioni, impresa e professionisti, l’art. 37 del D.L. 76/2020 (Decreto Semplificazioni), con decorrenza dal 1° ottobre 2020, ha previsto l’obbligo, in capo tutte le imprese (i.e. società e imprese individuali attive e non sottoposte a procedure concorsuali) di dotarsi di un domicilio digitale attivo e funzionante, da comunicare al Registro delle Imprese.
Chiarito che, laddove una società intenda iscriversi al Registro delle Imprese senza aver previamente iscritto il proprio domicilio digitale, la domanda viene sospesa in attesa che essa sia integrata con il domicilio digitale (art. 5, comma 2, D.L.179/2012 e art. 16, comma 6 bis, D.L. 185/2008), cosa fare nel caso in cui l’indirizzo della società, inizialmente regolarmente iscritta, smetta di funzionare correttamente e non permetta più il recapito delle comunicazioni?


Per approfondimenti si consiglia: Formulario commentato della privacy

Indice

1. Cosa si intende per domicilio digitale?


Per domicilio digitale deve intendersi sia l’indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata (PEC), sia ogni “altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato” (SERC), così come stabilito nel Regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910 (c.d. Regolamento eIDAS) che costituiscano prova legale del momento di ricezione di una comunicazione elettronica.
Le comunicazioni tramite PEC, un esempio su tutti ne siano le diffide ad adempiere, permettono di azzerare i costi della tradizionale raccomandata e annullare i tempi d’attesa, come nel caso della compiuta giacenza.

2. Cosa fare?


Il soggetto interessato ha la possibilità di segnalare alla Camera di Commercio di competenza il malfunzionamento del domicilio digitale cui si intendeva inviare comunicazione. 
Il Responsabile servizio Conservatoria procederà, poi, ad effettuare un’apposita verifica per il tramite di Infocamere S.c.p.a. e invierà una diffida alla società perché fornisca un nuovo indirizzo nel termine di 30 giorni. Trascorso tale periodo, in caso di perdurante omissione nel comunicare un proprio domicilio digitale, l’ufficio procederà, ai sensi dell’art. 37 comma 2 d.l. 76/2020, all’assegnazione d’ufficio di un domicilio digitale accessibile (tramite SPID) dal Cassetto digitale dell’imprenditore dall’indirizzo www.impresa.italia.it[1].  
Il nuovo indirizzo, con la forma “codicefiscaleimpresa@impresa.italia.it” sarà attivo solo in ricezione, sarà automaticamente inserito negli elenchi INI-PEC e sarà consultabile da chiunque voglia notificare un atto all’impresa.

3. A chi segnalare?


Come detto, l’interessato può segnalare l’irregolarità del domicilio digitale alla Camera di Commercio territorialmente competente, con tale intendendosi quella in cui ha la sede legale la società cui si intende notificare.
L’indirizzo PEC cui si intende inviare la segnalazione è reperibile sul Portale Ipa, ove sono indicati i domicili digitali della Pubblica Amministrazione e dei Gestori di Pubblici Servizi.

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A cura di Giuseppe Cassano, Enzo Maria Tripodi, Cristian Ercolano | Maggioli Editore 2022

  1. [1]

    Determinazione del Conservatore n. 2023000002 del 26 gennaio 2023

Clarissa Canziani

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