Domande di partecipazione ai pubblici concorsi: il paperless “brunettiano” non va ancora a braccetto con la PostaCertificat@

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C’eravamo finalmente. Il cittadino e qualsiasi aspirante candidato ad un pubblico concorso, in linea con i progressi tecnologici, avrebbe potuto dire addio alle domande di partecipazione redatte su supporto cartaceo, addio alle file presso gli sportelli postali ed ai costi interconnessi di inoltro della raccomandata a/r. Di contro la P.A., avrebbe potuto gestire in maniera più snella e veloce i flussi informatici che l’archiviazione e fascicolazione cartacea impedirebbero. Il lettore non dovrà meravigliarsi affatto dell’uso del condizionale. Abbiamo, infatti, una legge ed una circolare ad hoc ma esigua applicazione della procedura di partecipazione ai pubblici concorsi attraverso la posta elettronica certificata1.

Il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione con la circolare n. 12/20102 ha fornito alle amministrazioni pubbliche chiarimenti sulla possibilità di presentazione telematica delle domande concorsuali, sottolineando come il cyber-sistema di reclutamento sia in linea con i principi amministrativistici di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza.

In una parola: P.E.C. (Posta Elettronica Certificata) o Posta Certificat@ (CE-PAC ossia Comunicazione Elettronica Certificata tra Pubblica Amministrazione e Cittadino) 3. E cosa ancora più allettante è che tale servizio almeno per i cittadini è prevalentemente gratuito.

Il DPCM del 6 maggio 2009 (“Disposizioni in materia di rilascio e di uso della casella di posta elettronica certificata assegnata ai cittadini”) definisce le modalità di rilascio della PostaCertificat@ e l’articolo 4 prevede espressamente che le pubbliche amministrazioni accettano le istanza dei cittadini inviate tramite posta elettronica certificata nel rispetto dell’art. 65, comma 1 del decreto legislativo n. 82 del 20054. L’invio tramite PEC, infatti, costituisce sottoscrizione elettronica ai sensi dell’art. 21, comma 1 dello stesso decreto legislativo. Il cittadino per ottenere un dominio gratuito di PEC5, non dovrà far altro, come si legge nell’allegato A dello stesso DPCM 6 maggio 2009, che collegarsi al sito delle poste https://www.postacertificata.gov.it e compilare l’apposito form.

Successivamente alla registrazione, il cittadino, a partire dalle 24 ore successive e, comunque, entro 3 mesi dalla registrazione, dovrà recarsi personalmente6 e munito di valido documento di riconoscimento presso uffici pubblici o aperti al pubblico (il cui elenco è reperibile sul medesimo sito) dotati di connessione telematica.

L’ufficio abilitato, effettuerà la verifica della correttezza dei dati identificativi inseriti dal soggetto richiedente sul sito e, in caso di esito positivo, provvederà alla stampa della richiesta che verrà poi firmata dal richiedente.

L’attivazione del servizio si concretizzerà attraverso la contestuale consegna materiale delle credenziali di accesso al dominio di PEC assegnato.

Ebbene è passato molto tempo dal dono tecnologico che il Ministro Brunetta ha fatto ai cittadini ma il trend delle attivazioni della PostaCertificat@ è sicuramente negativo. Così come è negativa la previsione sancita nei bandi pubblici che la domanda di partecipazione possa essere presentata anche in via telematica.

Il problema a monte rimane sempre quello dell’integrazione informatica. Se da un lato i professionisti iscritti in albi ed elenchi, in virtù dell’obbligatorietà sancita ex lege di utilizzo della PEC7, hanno dovuto uniformarsi all’utilizzo di tale mezzo, il cittadino rimane spesso ignaro delle potenzialità che la telematica potrebbe offrire nel suo rapporto con la P.A. Di contro la Pubblica amministrazione nei bandi rivolti al cittadino (e non solo), non formalizza neanche la possibilità che la partecipazione ad un pubblico concorso possa avvenire mediante procedure informatiche.

Il vero digital divide, invero, è più mentale che tecnologico-normativo. Sebbene infatti, ci siano le leggi e massivi investimenti tecnologici nelle pubbliche amministrazioni (posta certificat@, albo pretorio on line, ecc.), nella prassi la telematica non viene pensata ed utilizzata concretamente per snellire le procedure ed i flussi documentali, a discapito di quanto propugnato dallo stesso Codice dell’Amministrazione digitale8.

Educare la cittadinanza al futuro sempre più telematico non è un compito facile, ma non può essere derogato dalle stesse amministrazioni che dovrebbero prevedere, in linea con la circolare n. 12/2010, nei bandi pubblici accanto alla partecipazione tradizionale cartacea, la modalità di partecipazione telematica attraverso l’utilizzo di form o della posta elettronica certificata.

Solo così la pubblica amministrazione, quale referente tecnologico di un’amministrazione sempre più snella e digitalizzata, potrà contribuire al processo di erosione dei vecchi schemi cartacei e costruire fattivamente il progetto più arduo di cybercittadinanza.

 

1 La normativa di riferimento è rappresentata dal D.P.R. dell’11 febbraio 2005 n. 68 (“Regolamento recante disposizioni per l’utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell’articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3) e dalle regole tecniche emesse successivamente. Per utilizzare la Posta Elettronica Certificata è necessario abbonarsi al relativo servizio presso un Gestore iscritto in un apposito elenco gestito dal DigitPA, già CNIPA (Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione).

I Gestori di PEC, possono essere soggetti pubblici e privati e per esercitare tale attività, devono presentare apposita domanda, anche in formato elettronico, al DigitPA, già CNIPA, secondo le modalità stabilite con la circolare n. 49 del 24 novembre 2005. L’elenco Pubblico dei Gestori di Posta Elettronica Certificata, ai sensi dell’art. 14 del DPR 11 febbraio 2005, n. 68 è tenuto dal DigitPA, con la relativa indicazione della denominazione sociale, sede legale, rappresentante legale, indirizzo internet, data di iscrizione all’elenco, data di cessazione ed eventuale gestore sostitutivo, ed è consultabile in rete. L’utilizzo della PEC, al posto della tradizionale posta mediante raccomandata con ricevuta di ritorno cartacea, è reso di fatto possibile proprio attraverso ricevute elettroniche rilasciate dai gestori, sottoscritte mediante la loro firma digitale. Attori istituzionali di questo servizio sono: 1) il mittente, cioè il soggetto che invia un documento informatico; 2) il destinatario, il soggetto al quale è inviato il documento informatico; 3) il gestore del mittente, il soggetto che rilascia caselle e domini PEC al mittente; 4)  il gestore del destinatario, il soggetto che rilascia caselle e domini PEC al destinatario; 5) la rete di comunicazione, ossia Internet; 6) il documento informatico, documento realizzato dal mittente e inviato al destinatario.

Presupposto affinché due utenti possano scambiarsi messaggi di posta elettronica certificata è che entrambi utilizzino una casella di posta appartenente ad un dominio di posta certificata, gestita dallo stesso gestore o da due gestori differenti iscritti nell’elenco pubblico tenuto dal DigitPA.

2 Pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 28 ottobre 2010, n. 253.

3 Con il termine PEC si intende infatti la Posta Elettronica Certificata di tipo “commerciale”, cioè il servizio che si acquista per uso personale o aziendale e che permette di comunicare con qualsiasi altro indirizzo PEC inclusa la Pubblica Amministrazione, attribuendo valore legale alla consegna del messaggio. La CEC-PAC, invece, garantisce un canale di comunicazione chiuso ed esclusivo tra Pubblica Amministrazione e cittadino. Non sono, infatti, previste comunicazioni al di fuori di tale canale, per esempio tra cittadino e cittadino o nelle relazioni tra realtà aziendali, nei rapporti con banche, clienti e fornitori.

4 L’art. 4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2009 al comma 4 così statuisce “le pubbliche amministrazioni accettano le istanze dei cittadini inviate tramite PEC nel rispetto dell’art. 65, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 82 del 2005. L’invio tramite PEC costituisce sottoscrizione elettronica ai sensi dell’art. 21, comma 1, del decreto legislativo n. 82 del 2005; le pubbliche amministrazioni richiedono la sottoscrizione mediante firma digitale ai sensi dell’art. 65, comma 2, del citato decreto legislativo”.

5 Tutti i Cittadini italiani maggiorenni, anche se residenti all’estero, e tutte le Pubbliche Amministrazioni centrali e locali possono richiedere l’attivazione di una Casella PostaCertificat@ e dei servizi base gratuiti ad essa collegati (casella di posta elettronica certificata con dimensione di 250 MB, fascicolo elettronico personale, ossia uno spazio di di 500 MB ove memorizzare i documenti scambiati, un indirizzario delle Pubbliche amministrazioni munite di PostaCertificat@ o posta elettronica certificata), ai quali è poi possibile aggiungere una serie di servizi avanzati a pagamento (firma digitale, notifica multicanale, attraverso sms o posta cartacea, agenda degli eventi, servizio avanzato di fascicolo elettronico, con uno spazio di 1 GB, libretto sanitario elettronico, ecc.).

6 La richiesta di attivazione del Servizio da parte dell’Ufficio Postale Abilitato può essere fatta personalmente dal diretto interessato, oltre che da persona munita di apposita delega con firma del delegante autenticata ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2703 del codice civile.

7 Il D.l. 29 novembre 2008 n. 185 (cd. Decreto anticrisi) convertito nella L. 28 gennaio 2009 n. 2, infatti, ha fissato entro un anno dall’entrata in vigore del decreto medesimo il termine obbligatorio entro il quale i professionisti iscritti in albi ed elenchi  dovevano dotarsi  di un indirizzo di Posta elettronica Certificata per dialogare coi rispettivi Ordini o Collegi.

8 D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, così come modificato ed integrato dal decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235 (Supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale n. 6 del 10 gennaio 2010).

Casamassima Giovanna

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