Domain name: come si tutela?

Redazione 07/12/18
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Il segno distintivo risulta registrato come marchio denominativo, ed è ampiamente utilizzato, per contraddistinguere i prodotti immessi nel mercato.

L’uso protratto nel tempo del marchio

L’uso protratto nel tempo del marchio, per contraddistinguere prima di tutto gruppo di prodotti, poi gli altri articoli commercializzati, le numerose uscite pubblicitarie, gli importanti investimenti effettuati costantemente e la ampiezza della rete commerciale che distribuisce i prodotti distinti dal marchio, capillare in tutta Italia, ed estesa nel mercato globale, portano ad attribuire notorietà al proprio marchio.

Per quel che attiene la interferenza tra i segni la disciplina contenuta agli artt.12 e 20 CPI conferisce al titolare del marchio il diritto di farne uso esclusivo, e fa divieto, di conseguenza, ad altri, di registrare un segno che sia identico o simile ad un segno già noto, come marchio o segno distintivo di prodotti o servizi fabbricati, messi in commercio o prestati da altri per prodotti o servizi identici o affini, se a causa della identità o somiglianza tra i segni e dell’identità o affinità tra i prodotti o servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione.

Il domain name

L’art. 22 c.p.i. si riferisce esplicitamente anche al domain name, laddove stabilisce che “E’ vietato adottare come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio di un sito usato nell’attività economica o altro segno distintivo un segno uguale o simile all’altrui marchio se, a causa dell’ identità o dell’affinità tra l’attività di impresa dei titolari di quei segni ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è adottato, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni.

Mentre in passato, al fine di accordare la tutela al nome a dominio, si era fatta applicazione da parte della giurisprudenza di merito delle norme sul diritto d’autore, è in seguito prevalso il richiamo alle disposizioni in materia di segni distintivi, in considerazione del fatto che il nome a dominio non può essere considerato un semplice “indirizzo telematico” volto a consentire all’utente l’accesso al sito, esplicando esso piuttosto in molti casi (sebbene non sempre) una vera e propria funzione distintiva ed identificativa dell’attività economica svolta dal titolare.

La ritenuta sussistenza delle asserite violazioni di diritti di proprietà industriali comporta d’altro canto la fondatezza dell’ipotizzati illeciti concorrenziali ai sensi dell’art. 2598, nn. 2 e 3 c.c., in quanto aventi tutti come presupposto il presunto indebito utilizzo da parte della resistente di marchi registrati.

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