Docenti universitari e collocamento a riposo

sentenza 17/03/11
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Nel settore universitario la norma dell’art. 1, comma 17, della legge n. 230/2005 reca una disciplina precisa e inequivoca nello stabilire che l’introduzione del nuovo regime per il collocamento a riposo (per cui il limite massimo di età è determinato al termine dell’anno accademico nel quale si è compiuto il settantesimo anno di età, ivi compreso il biennio di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni) vale “per i professori ordinari e associati nominati secondo le disposizioni della presente legge”, così da lasciare chiaramente intendere che, viceversa, ai professori nominati secondo le disposizioni previgenti resta applicabile il precedente regime.

Essendo la norma chiara ed univoca nella sua interpretazione letterale non può trovare spazio il ricorso a criteri ermeneutici sussidiari costituiti dalla ricerca di una diversa “mens legis” o di una armonizzazione complessiva del sistema.

N. 00224/2011 REG.PROV.COLL.

N. 01077/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1077 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da***

contro***

per l’annullamento

del decreto rettorale n.1044 prot.41333 del 21.9.2010 con cui è stata respinta l’istanza di trattenimento in servizio per il biennio del ricorrente ed è stato disposto il suo collocamento a riposo a far tempo dal 1.11.2010 con riferimento al compimento del 68° anziché del 70° anno di età (ricorso originario);

del provvedimento prot.n.44086 del 6/10/2010 con cui il Rettore ha rinunciato a progetto europeo di ricerca (motivi aggiunti).

 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Universita’ degli Studi di Bologna;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2011 il dott. ************ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

I. Con ricorso notificato l’8.10.2010 il ************* espone:

– di essere professore ordinario di Storia del Lavoro e di Storia dell’Europa Contemporanea nella Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Bologna;

– di essere stato nominato professore straordinario con decreto rettorale del 21 settembre 2006 , e professore ordinario con disposizione dirigenziale del 19 aprile 2010;

– di avere pertanto conseguito l’ordinariato in applicazione del regime normativo antecedente alle nuove disposizioni concernenti i professori universitari di cui alla legge 4 novembre 2005 n. 230 (c.d. legge Moratti);

– di avere compiuto 68 anni il 6 giugno 2010;

– di avere proposto in data 8.10.2009 istanza per il trattenimento in servizio per un biennio, ai sensi dell’art. 16 del D. Lgs. n. 503/1992, precisando comunque all’Amministrazione Universitaria che il termine per il collocamento a riposo sarebbe per lui scaduto al compimento del 70° anno di età, oltre all’eventuale accoglimento dell’istanza di trattenimento biennale in servizio, non applicandosi nei suoi confronti il nuovo limite di età previsto dalla legge Moratti;

– che con nota dell’8 marzo 2010 l’Università comunicava l’avvio del procedimento di trattenimento in servizio, il cui esame sarebbe stato effettuato ai sensi delle linee guida adottate dal Senato Accademico con la deliberazione del 23 febbraio 2010;

– che con lettera del 16 marzo 2010 il ************* allegava la documentazione relativa alla sua posizione di Coordinatore del progetto di ricerca europeo, sottoposto alla valutazione della European Commission Education and Culture Directorate-General, relativo allo studio ed all’organizzazione, in collaborazione con le Università di Oxford, di Eichstalt (Germania), di ***** (Svezia), e di Istituti superiori di cultura di Monaco, Londra e Roma, di un Dottorato Europeo in Studi del Lavoro di carattere interdisciplinare, onde colmare una lacuna a livello europeo ed a caratterizzare in via innovativa il modo di affrontare il problema del lavoro;

– che l’Università inviava al Prof ******* la nota del 15 luglio 2010, con cui enunciava, dando termine per osservazioni e documenti, i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, in pretesa applicazione delle linee guida del Senato Accademico.

– che con memoria in data 27 luglio 2010 il ************* insisteva per essere collocato a riposo al compimento del 70° anno di età, anziché del 68°, e per l’accoglimento anche dell’istanza di trattenimento biennale in servizio, essendo ************ di un importante progetto di ricerca europeo, in collaborazione con le citate Università ed Istituti dell’Unione.

– che nonostante ciò è stato emanato l’impugnato decreto rettorale, con il quale da un canto è stata respinta l’istanza di trattenimento biennale in servizio, dall’altro è stato disposto il collocamento a riposo del ricorrente al compimento del 68° anno di età, anziché del 70°.

Con il ricorso in epigrafe il ************* propone contestualmente azione di accertamento del diritto ad essere collocato a riposo col 70° anno di età, e azione di annullamento del diniego dell’ulteriore trattenimento biennale in servizio.

Sotto il primo profilo ribadisce che, non essendo stato nominato secondo le nuove disposizioni della legge 4 novembre 2005 n. 230 bensì secondo il sistema previgente, ha diritto all’applicazione del limite massimo di età di 70 anni.

L’azione di annullamento si fonda sui motivi di eccesso di potere per contraddittorietà con le linee guida espresse dal Senato accademico nella delibera del 23 febbraio 2010, per falso supposto di fatto e di diritto, e per sviamento (è stato ritenuto insussistente il requisito del coordinamento scientifico di progetti di ricerca finanziati dalla Unione Europea, sia per la mancata formalizzazione dell’impegno – secondo il ricorrente imputabile alla stessa Università – sia per le caratteristiche del progetto “European Joint Doctorate in Labour Studies”, che secondo il ricorrente afferirebbe alla ricerca e non sarebbe di natura strettamente didattica come ritenuto dall’Università).

E’ costituita e resiste al ricorso l’Università di Bologna.

Con ordinanza n.863/2010 è stata accolta l’istanza cautelare, essendosi ritenuta meritevole di approfondimento, anche alla stregua della giurisprudenza richiamata dal ricorrente, la pretesa al collocamento a riposo al compimento del settantesimo anno sulla base della normativa previgente alla legge n.230/2005.

Con atto notificato il 28.10.2010 sono stati proposti i seguenti motivi aggiunti avverso il provvedimento prot. 44086 del 6 ottobre 2010 (con cui il Rettore ha rinunciato al progetto denominato “European Joint Doctorate in Labour Studies”): eccesso di potere per falso supposto di fatto e contraddittorietà, motivazione pretestuosa e sviamento. Osserva il ricorrente che il Rettore aveva firmato il 23 febbraio 2010 il progetto del Prof. *******, ben conoscendo la allegata stima dei costi, comunque irrilevante per le finanze dell’Università in quanto i soli costi che il progetto richiede sono le retribuzioni del personale trattandosi di personale in servizio presso l’Università di Bologna.

Con ordinanza n. 930/2010 è stata respinta l’istanza cautelare sui motivi aggiunti (“Ritenuto che le valutazioni sottese all’atto impugnato con i motivi aggiunti attengano alla discrezionalità tecnica dell’Università e non siano sindacabili in sede di legittimità”).

All’odierna pubblica udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione.

II. La pretesa basata sull’art. 1, comma 17, della legge n. 230/2005 è fondata.

La norma reca infatti una disciplina precisa e in equivoca nello stabilire che l’introduzione del nuovo regime per il collocamento a riposo (per cui il limite massimo di età è determinato al termine dell’anno accademico nel quale si è compiuto il settantesimo anno di età, ivi compreso il biennio di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni) vale “per i professori ordinari e associati nominati secondo le disposizioni della presente legge”, così da lasciare chiaramente intendere che, viceversa, ai professori nominati secondo le disposizioni previgenti resta applicabile il precedente regime (in questo senso Cons. Stato, n.5127/2009).

Poiché la norma è chiara ed univoca nella sua interpretazione letterale, non può trovare spazio il ricorso a criteri ermeneutici sussidiari costituiti dalla ricerca di una diversa “mens legis” o di una armonizzazione complessiva del sistema: sostituendo infatti al discrimine indicato dalla norma (disciplina dei concorsi secondo la legge 230/2005 ovvero secondo le norme previgenti) quello della decorrenza della nomina (anteriore o posteriore all’entrata in vigore della legge 230/2005), si perverrebbe all’inammissibile risultato di modificare la norma stessa (che ha evidentemente inteso salvaguardare le aspettative dei docenti che erano stati nominati secondo la precedente disciplina).

Ne consegue che la pretesa del Prof. ******* ad essere collocato a riposo al raggiungimento del 70° anno di età (a far tempo pertanto dal 1° novembre 2012) ha natura di diritto soggettivo, in quanto condizionata dalla ricorrenza di puntuali condizioni, normativamente previste, ed è fondata.

Né osta al suo accoglimento la circostanza che il docente avesse presentato un’istanza di trattenimento in servizio ex art.16 d. lgs.502/92 come novellato all’art.72 L.133/2008 nel presupposto dell’imminente raggiungimento del 68° anno di età, essendo all’evidenza prevalente il suo diritto a compiere il percorso lavorativo secondo la norma di legge (di cui comunque il ************* ha chiesto espressamente l’applicazione con nota del 16 marzo 2010 e con memoria del 27 luglio 2010), rispetto all’interesse legittimo sotteso all’applicazione dell’art.16 citato, che attribuisce all’Amministrazione la facoltà di concedere o meno il biennio di prolungamento del servizio in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali.

Pertanto il ricorso principale è fondato per la parte con cui il decreto rettorale n.1044 del 21.9.2010 ha disposto la cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età a decorrere dal 1 novembre 2010; è improcedibile per difetto di interesse per la parte con cui non ha accolto l’istanza di trattenimento (istanza che, siccome presentata in data 8.10.2009, sarebbe stata comunque prematura, posto che l’art.16 citato prevede che la domanda vada presentata all’amministrazione di appartenenza “dai ventiquattro ai dodici mesi precedenti il compimento del limite di eta’ per il collocamento a riposo previsto dal proprio ordinamento” , e dunque dal 31.10.2010 al 31.10.2011).

Sono improcedibili anche i motivi aggiunti proposti avverso la rinuncia espressa da parte dell’Università al progetto di rilevanza comunitaria sul cui coordinamento il ricorrente aveva fondato, in sede di riscontro della comunicazione di avvio del procedimento, la richiesta di trattenimento in servizio; qualora si ritenga che permanga l’interesse, essi sono comunque infondati in quanto nella motivazione della determinazione impugnata non sono ravvisabili quei profili di inattendibilità o illogicità cui è limitato, per questa parte della controversia, il sindacato di legittimità (essendosi essa basata sul quadro generale della programmazione di spese pubblica 2011-2013 approvato all’inizio dell’estate, e quindi sulla valutazione di una situazione successiva al 23.2.2010, data di sottoscrizione della candidatura).

III. Il ricorso va pertanto in parte accolto, in parte dichiarato improcedibile ed in parte respinto.

L’esito della controversia porta alla compensazione integrale fra le parti delle spese processuali.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Emilia Romagna (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

– lo accoglie quanto all’azione di accertamento, e per l’effetto dichiara il diritto del ricorrente a permanere in servizio fino al compimento del 70° anno;

– annulla il decreto rettorale n.1044 prot.41333 del 21.9.2010 nella parte in cui nega tale diritto;

– lo dichiara improcedibile e lo respinge per il resto, come da motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2011 con l’intervento dei magistrati:

**************, Presidente

Grazia Brini, Consigliere, Estensore

****************, Consigliere

 

 

 

L’ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/03/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

sentenza

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