Divorzio: l’assegno è dovuto anche se l’ex convive

Redazione 26/10/17
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Il pagamento dell’assegno divorzile è dovuto all’ex coniuge anche se quest’ultimo convive stabilmente con un’altra persona. O meglio, è sempre dovuto finché chi lo corrisponde non prova che l’ex partner abbia formato una famiglia di fatto con il nuovo compagno. È questo quanto stabilito dalla sesta sezione civile della Corte di Cassazione, che con la recentissima ordinanza n. 25074 pubblicata il 23 ottobre 2017 hanno respinto il ricorso di un uomo che chiedeva l’annullamento dell’assegno.

 

Respinto il ricorso dell’ex marito

La Suprema Corte ha quindi negato all’uomo l’annullamento della corresponsione dell’assegno divorzile, in conformità con quanto già espresso dalla Corte d’Appello, nonostante l’ex moglie del ricorrente vivesse stabilmente con un altro uomo. Il Tribunale di secondo grado aveva stabilito che l’assegno era ancora dovuto perché nessuna prova era stata fornita del fatto che la donna ricevesse dal nuovo compagno aiuti di carattere economico, e dunque la sua situazione di dipendenza non era di fatto mutata.

Il ricorrente sosteneva invece che la nuova relazione della donna fosse stabile a tutti gli effetti, e che assurdo sarebbe stato per i giudici pretendere da lui anche una dimostrazione del fatto che il nuovo compagno provvedesse economicamente ai bisogni materiali dell’ex moglie.

 

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Assegno dovuto se l’ex non forma una famiglia

Non così per i giudici della Cassazione. Come si legge nell’ordinanza in esame, per richiedere la sospensione dell’assegno divorzile non è mai sufficiente dimostrare in tribunale che l’ex coniuge convive o ha una relazione sentimentale con un’altra persona. È invece necessario provare che la nuova relazione “configuri una vera e propria famiglia di fatto”, basata su un progetto e un modello di vita comuni e caratterizzata da stabilità e continuità. In tutti gli altri casi, l’assegno è comunque dovuto.

Non solo: la dimostrazione dell’instaurazione da parte del coniuge beneficiario di un nuovo rapporto familiare di questo tipo spetta, “in linea di principio”, al coniuge che già versa ogni mese l’assegno divorzile.

Quando termina l’obbligo di mantenimento?

Facciamo un passo indietro. A livello teorico, la Legge sul divorzio (Legge n. 898 del 1° dicembre 1970) stabilisce che l’obbligo di versare l’assegno di mantenimento nei confronti dell’ex partner cessa quando questi si risposa. È stata la giurisprudenza recente, negli ultimi anni, a orientarsi in modo tale da concedere la sospensione dell’assegno anche nei casi in cui l’ex partner non si è risposato ma ha -per l’appunto- di fatto formato una nuova famiglia.

È importante notare, inoltre, che la perdita del diritto all’assegno di mantenimento è in questi casi del tutto permanente. La formazione di una nuova famiglia, anche se solo di fatto, è infatti espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole con la quale ci si assume pienamente il rischio di una futura cessazione del rapporto.

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