Divorzio e pensione di reversibilità

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La pensione di reversibilità è l’erogazione previdenziale che, alla morte del titolare pensionato (per vecchiaia, anzianità o inabilità), compete ai membri del suo nucleo familiare, cioè il coniuge, i figli, e, a particolari condizioni, anche ai nipoti minori, i genitori, i fratelli e le sorelle.

 Il secondo comma dell’articolo 9 della legge 898 del 1970, così come modificato dalla L. 74 del 1987, statuisce che “in caso di morte dell’ex coniuge e in assenza di un coniuge superstite, avente i requisiti per la pensione di reversibilità, il coniuge rispetto al quale è stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e sempre che sia titolare di assegno ai sensi dell’art. 5, alla pensione di reversibilità, sempre che il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza”.

In caso di separazione consensuale il coniuge superstite ha sempre diritto alla pensione di reversibilità. Se la separazione, invece, è con addebito il coniuge superstite può ottenere la pensione di reversibilità solo se l’omologa prevedeva l’assegno alimentare (Corte costituzionale: la sentenza 286/87). Di contrario avviso la Cassazione sezione lavoro (sentenza 15516/2003) ritiene che anche il coniuge separato per colpa ha diritto alla pensione di reversibilità anche se non titolare dell’assegno alimentare. Di solito l’Inps respinge le domande di pensione avanzate da coniugi non titolari di un precedente assegno alimentare. Se, poi, la separazione legale si trasforma in divorzio, al coniuge superstite spetta la reversibilità solo se il tribunale aveva statuito l’assegno divorzile.

In particolare la pensione compete:      

1) al coniuge, anche se separato.

Nel caso in cui il coniuge è separato con “addebito” (cioè per colpa) può aspirare alla pensione ai superstiti solo se è titolare di assegno alimentare omologato dal Tribunale.

Anche il coniuge divorziato ha diritto alla pensione ai superstiti a  condizione che:

– sia titolare di assegno di divorzio;

– non si sia risposato;

– l’ex coniuge abbia iniziato l’assicurazione presso l’INPS in data antecedente la sentenza di scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio.

E’ previsto al coniuge divorziato,  legge (n.74/1987), il diritto alla pensione anche se il defunto si è risposato e sia in vita il nuovo coniuge.

In questo caso  l’INPS non elargisce automaticamente la pensione, ma si rimette ad una specifica sentenza del Tribunale che “divide” la pensione tra i due interessati (coniuge ed ex coniuge) in proporzione alla durata del matrimonio di ciascuno.

Il criterio di proporzionalità temporale per la suddivisione in percentuale della pensione di reversibilità si basa sull’interpretazione letterale del comma terzo dell’articolo 9 (che parla unicamente di “durata del rapporto”). Pertanto per la ripartizione del trattamento di reversibilità tra coniuge superstite e coniuge divorziato non possono essere utilizzati parametri diversi da quello forniti dalla durata del rapporto matrimoniale, un numero fornito dalla proporzione fra le estensioni temporali dei rapporti matrimoniali degli stessi coniugi con l’ex coniuge deceduto

A seguito di sentenza della Corte Costituzionale (N. 419/99),  chiamata a valutare il criterio di legittimità costituzionale dell’articolo 9 succitato, in riferimento agli articoli 3 e 38 della Costituzione ha stabilito che “nel disciplinare i rapporti patrimoniali tra coniugi in caso di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il legislatore ha assicurato all’ex coniuge, al quale sia stato attribuito l’assegno di divorzio, la continuità del sostegno economico correlato al permanere di un effetto della solidarietà familiare, mediante la reversibilità della pensione che trae origine da un rapporto previdenziale anteriore al divorzio, o di una quota di tale pensione qualora esista un coniuge superstite che abbia anch’esso diritto alla reversibilità.”

2) ai figli (legittimi, legittimati, adottivi, affiliati, naturali, legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati nati da precedente matrimonio dell’altro coniuge)

che all’atto del decesso del genitore, siano:

– minori di 18 anni;

– studenti di scuola media o professionale di età compresa tra i 18 e i 21 anni, a carico del genitore e che non esplichino attività lavorativa;

– studenti universitari per tutta la durata del corso legale di laurea e comunque non oltre i 26 anni, a carico del genitore, e che non svolgano attività lavorativa;

– disabili o portatori di handicap (senza limiti d’età) e a carico del genitore.

E’ importante la sentenza 42/99 della Corte Costituzionale dove è stato precisato che i figli studenti titolari di pensione di reversibilità a carico del genitore, qualora abbiano lavori precari e saltuari e per i quali percepiscono una esigua remunerazione che incide momentaneamente sulla situazione economica, non perdono la denominazione essenziale di studente e pertanto conservano il diritto alla quota di pensione di reversibilità.

NIPOTI

I figli legittimi e legittimati, i nipoti minori e viventi a carico degli ascendenti sono inclusi tra i destinatari diretti della pensione ai superstiti, ciò è stato sancito con sentenza 180/99 dalla Corte Costituzionale.

Al fine di dimostrare la vivenza a carico, richiesta dalla sentenza, anche in presenza di nipote con meno di 18 anni devono ricorrere le seguenti condizioni:

a) una situazione di non autosufficienza economica che determini lo stato di bisogno del superstite;

b) dimostrazione di mantenimento economico da parte del de cuius.

 

L’ordine

Riepilogando: gli interessati alla reversibilità pensionistica del dipendente sono:

1. il coniuge , a cui non è richiesta alcuna condizione oggettiva ai fini del conseguimento del diritto al trattamento di pensione indiretta ovvero di reversibilità;

2. il coniuge separato, anche con addebito della colpa, nel qual caso il conseguimento del diritto alla pensione è condizionato dal possesso dell’assegno alimentare,ai sensi dell’art. 5 legge 898/70;

3. il coniuge divorziato, alle seguenti condizioni:

– sia titolare d’assegno di divorzio (alimentare) di cui all’art. 5 della legge 898/70;

– non sia convolato a nuove nozze;

– il coniuge divorziato, su cui grava l’onere, deve essere deceduto dopo il 12 marzo 1987 data di entrata in vigore della legge 6/3/87 n. 74 (legge sul divorzio);

– la data di inizio del rapporto assicurativo del pensionato,ovvero dell’assicurato, sia antecedente alla data della sentenza di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

– non esista coniuge superstite;

4. il coniuge divorziato, anche se il defunto abbia contratto nuovo matrimonio e il nuovo coniuge sia ancora in vita ha diritto (legge n. 74/87) al trattamento di pensione qualora vi siano i requisiti di cui sopra e, solo tramite la sentenza, da parte del Tribunale competente, che stabilisca le percentuali e quote spettanti, al coniuge ed all’ex coniuge, in relazione alle estensioni temporali dei rapporti matrimoniali e sulle condizioni economiche e reddituali (Ord. 419 del 27/10/99 Corte Costituzionale) Int. 52 del 18/10/2000.

 

 

Mariagabriella Corbi

Dottoressa in Scienze dell’educazione

Consulente dell’educazione familiare

Mediatrice Familiare

www.noproblemforyou.it

Corbi Mariagabriella

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