Divorzio congiunto e divorzio giudiziale

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Il divorzio è l’istituto giuridico che consente lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio quando tra i coniugi è venuta meno la comunione spirituale e materiale.

Se il matrimonio è stato contratto con rito civile, si parla di scioglimento, se è stato celebrato matrimonio concordatario, si parla di cessazione degli effetti civili.

Secondo il consenso o alla sua assenza si seguono procedimenti diversi e alternativi tra loro.

Per sapere tutto su questo argomento leggi anche “Le tutele legali nelle crisi di famiglia” di Michele Angelo Lupoi

Divorzio: quando è congiunto e quando è giudiziale

Il divorzio congiunto si ha quando c’è accordo dei coniugi sulle condizioni da adottare.
In questo caso il ricorso è presentato congiuntamente da entrambi i coniugi.
Il divorzio giudiziale si ha quando non c’è accordo sulle condizioni.
In questo caso il ricorso può essere presentato anche da uno dei coniugi.

Il divorzio si differenzia dalla separazione legale, con la quale i coniugi non mettono definitivamente fine al rapporto matrimoniale, ma ne sospendono gli effetti in attesa di una riconciliazione o di un provvedimento di divorzio.

Il divorzio è disciplinato dal codice civile all’articolo 149 del codice civile, dalla legge 898/1970, che ha introdotto l’istituto per la prima volta in Italia e dalla legge 74/87, che ha apportato delle modifiche significative alla precedente.

Le cause che consentono ai coniugi di divorziare sono elencate all’articolo 3 della legge 1970/898 e sono relative soprattutto a ipotesi nelle quali uno dei coniugi abbia attentato alla vita o alla salute dell’altro coniuge o della prole, oppure abbia compiuto specifici reati contrari alla morale della famiglia.

La causa di solito prevalente che conduce al divorzio è la separazione legale dei coniugi protratta ininterrottamente per un periodo di tempo, che è stato ridotto a 6 mesi, e che diventano 12, se la separazione è stata giudiziale.

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Le fasi del divorzio

Il termine decorre dalla prima udienza di comparizione dei coniugi davanti al tribunale nella procedura di separazione personale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale.

Per la decorrenza del termine non vale il tempo che i coniugi hanno trascorso in separazione di fatto, senza richiedere un provvedimento di omologa al Tribunale.

Il divorzio può essere richiesto:

-In caso di separazione giudiziale, se ci sia stato il passaggio in giudicato della sentenza del giudice.
-In caso di separazione consensuale, a seguito di omologazione del decreto disposto dal giudice.
-In caso di separazione di fatto, se la separazione è iniziata due anni prima della data della legge che lo ha istituito.

Nei primi due casi, tra la comparizione delle parti davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione e la proposizione della domanda di divorzio devono trascorrere almeno sei mesi, o dodici se la separazione è stata giudiziale.

Con il divorzio viene meno lo status di coniuge e si possono contrarre nuove nozze.

In seguito al divorzio, vengono meno anche i diritti e gli obblighi che derivano dal matrimonio (artt. 51, 143, 149 c.c.), cessa la destinazione del fondo patrimoniale (art. 171 c.c.) e viene meno la partecipazione dell’ex coniuge all’impresa familiare (art. 230 bis c.c.).

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