Divorzio breve

Santini Matteo 29/04/15
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Il 22 Aprile 2015 Camera dei Deputati ha definitivamente approvato a larghissima maggioranza (398 sì, 28 no e 6 astenuti) la c.d. legge sul divorzio breve. Certamente, non si tratta di una rivoluzione copernicana. C’è già chi parla di un’occasione mancata di eliminare il doppio passaggio separazione – divorzio adeguando, così, la normativa Italiana a quella degli Stati che prevedono il divorzio diretto (senza passare attraverso un periodo di separazione). Ad ogni modo, con la contrazione del tempo necessario per addivenire alla domanda di divorzio si riduce drasticamente, quel “periodo di riflessione” fonte di tanto contenzioso. Per quanto concerne le separazioni giudiziali è prevista la riduzione da tre anni a dodici mesi della durata minima del periodo di separazione ininterrotta dei coniugi che consente di presentare la domanda di divorzio. I dodici mesi decorrono dalla data di presentazione dei coniugi dinnanzi al giudice per l’udienza presidenziale di separazione. Ovviamente, ciò avrà come inevitabile conseguenza il fatto che al momento della presentazione della domanda di divorzio sarà ancora pendente (presumibilmente in primo grado) il procedimento di separazione giudiziale. Sul punto la norma prevede che, se alla data di instaurazione del giudizio di divorzio sia ancora pendente la causa di separazione in relazione alle domande accessorie, la causa debba essere assegnata al giudice della separazione personale. Nelle separazioni consensuali è prevista la riduzione a sei mesi della durata del periodo di separazione ininterrotta dei coniugi che consente la presentazione del ricorso per ottenere divorzio. Tale termine breve si applica anche ai giudizi inizialmente contenziosi, che poi, in virtù dell’intervenuto accordo delle parti, si trasformano in congiunti.

La norma prevede, altresì, la riduzione dei tempi per ottenere la separazione dei beni, per il caso in cui i coniugi durante l’unione matrimoniale abbiano optato per il regime della comunione legale. Fino ad oggi lo scioglimento della comunione avveniva con il passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale. La nuova norma prevede, invece, che lo scioglimento della comunione  avvenga nel momento in cui il giudice autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale.

L’ordinanza con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere separati viene comunicata all’ufficiale dello stato civile ai fini dell’annotazione dello scioglimento della comunione. Le nuove disposizioni si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, anche nei casi in cui il procedimento di separazione che ne costituisce il presupposto risulti ancora pendente alla stessa data.

La domanda di divisione della comunione legale tra i coniugi potrà essere introdotta unitamente alla domanda di separazione o di divorzio. Fino ad oggi il presupposto della domanda di divisione era la pronuncia definitiva di separazione quindi, prima di tale momento, mancava il titolo per richiederla.

La nuova norma prevede infine la conservazione dell’efficacia dei provvedimenti temporanei ed urgente emessi dal Presidente in sede di separazione anche a seguito di ricorso per la cessazione degli effetti civili o per lo scioglimento del matrimonio.

Nulla è invece cambiato in ordine alle procedure di negoziazione assistita.

Santini Matteo

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