Il divieto di immissioni, disciplina giuridica e caratteri

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Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi.

Nell’applicare questa norma l’autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tenere conto della priorità di un determinato utilizzo.

L’articolo 844 del codice civile disciplina il divieto di immissioni per il quale è interdetta al proprietario di un fondo la possibilità di determinare immissioni nel fondo del vicino se superano la normale tollerabilità o per converso nell’accezione positiva il proprietario di un fondo può dar corso ad immissioni nella proprietà del vicino solamente a condizione che rientrino nella normale tollerabilità.

 

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Per immissioni si possono intendere quelle intrusioni di tipo immateriale (fumo, calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili) che derivano direttamente o indirettamente dall’attività (emissioni rumorose) del proprietario di un fondo e che finiscono per interferire e confliggere in senso deteriore col diritto di proprietà del vicino limitando se non impedendo il legittimo e pieno godimento del fondo stesso.

 

La normale tollerabilità è concetto facilmente comprensibile sul piano concettuale ma di difficile determinazione se si dovesse parlare di valutazioni di tipo soggettivo e personalistico. Con essa si intende il limite entro il quale l’immissione (per ciò che che a noi interessa quindi l’immissione di rumore), anche comportando una parziale menomazione del godimento della proprietà è tuttavia ritenuta accettabile per il proprietario del fondo che la subisce.

La valutazione sulla tollerabilità/accettabilità del rumore è rimessa alla determinazione da parte del giudice competente. Secondo una giurisprudenza consolidata il limite della normale tollerabilità è superato qualdo la differenza tra il rumore complessivamente misurato e il rumore di fondo eccede i 3 decibel, e trova applicazione il cosiddetto criterio compararativo, che viene rapportato alla considerazione di un ipotetico “uomo medio” permettendo di superare lo scoglio di una definizione soggettivistica di rumore e che si basa sulla considerazione che un aumento di 3 decibel del rumore di fondo comporta sul piano della fisica un raddoppio dell’intensità sonora che non può essere in alcun modo accettabile per il proprietario dell’immobile che subisce l’immisione rumorosa.

Il legislatore al comma 2 dell’articolo 844 del codice civile, introduce un limite all’applicabilità del criterio della normale tollerabilità, per il quale limite, il giudice nell’applicare la norma deve tenere conto del contemperamento tra le esigenze della produzione e quelle della proprietà tenendo anche  in considerazione la priorità di un determinato utilizzo.

Nonostante l’articolo 844 del codice civile risulti essere di fondamentale nell’ambito delle cause per immissioni rumorose intentate tra le parti, non si può non considerare che le immissioni rumorose oltre a determinare un sacrificio spesso inaccettabile per il proprietario dell’immobile che le subisce costituiscono un serio pericolo, potendo comportare danni sia di natura fisica che psichica.

 

In relazione alla legittimazione attiva legittimato ad agire in giudizio avverso il soggetto inquinatore è il proprietario dell’immobile o chi ne gode di diritto(ad es: familiari del proprietario, locatari)

In relazione alla legittimazione passiva, l’azione può essere intentata sia nei confronti del proprietario dell’immobile dal quale si propagano i rumori sia nei confronti del locatario dello stesso.

 

È possibile chiedere l’inibitoria dell’attività rumorosa, e questo significa che il giudice può ordinare l’esecuzione di comportamenti rivolti a limitare il rumore al fine di ricondurlo nell’ambito della normale tollerabilità e finanche la cessazione delle attività produttive rumorose, stante l’impossibilità di ricondurre le immissioni sonora nell’ambito della normale tollerabilità, avuto riguardo alla condizione dei luoghi.

È anche possibile richiedere il risarcimento del danno consistente nella perdita di valore dell’immobile, il risarcimento del danno esistenziale e in taluni casi anche i danni morali ove risultasse che le immissioni rumorose siano frutto di un’attività illecita sanzionata penalmente e laddove il reato si fosse configurato o astrattamente configurabile.

Le immissioni di rumori sono diventate una questione  sempre più sentita a causa dell’andare frenetico della vita cittadina e alle attività commerciali ed industriali quali orari di lavoro si protraggono nel tempo oltre quelli che erano i normali orari delle attività commerciali.

Contro le immissioni rumorose è prevista una tutela sia in sede civile, sia in sede penale. C’è poi anche una tutela in sede amministrativa anche se nei fatti è risultato sempre piuttosto difficile convincere la pubblica amministrazione ad intervenire a tutela dei privati.

Nel codice civile le norme relative sono l’articolo 844 e l’art. 2043. Il primo prevede una sorta di inversione dei diritti perché il comma 1 pone in risalto soprattutto il diritto del proprietario del fondo di usufruirne come meglio crede (e quindi gli si riconosce anche la possibilità di fare rumore) ponendo però alcune limitazioni. La norma infatti stabilisce che il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo, calore, scuotimento o rumore provenienti dal fondo del vicino, tranne nel caso in cui le stesse superino i limiti della normale tollerabilità.

In altri termini, fino a determinati livelli, le immissioni (e per quanto ci interessa, i rumori)  si debbono sopportare.

 

Per potersi tutelare contro un vicino un po’ troppo numeroso si deve essere sicuri che i rumori superino la normale tollerabilità.

Il concetto di normale tollerabilità però non è ben definito e il codice spiega che per valutare questo limite si deve tenere in considerazione anche la condizione dei luoghi.

In materia è possibile rifarsi alla legge 447 del 1995.

In genere è sufficiente dimostrare che i rumori del vicino abbiano superato di 3 dB il rumore di fondo (se i rumori si verificano nelle ore notturne) oppure che abbia superato di 5 dB rumore di fondo (si rumori si verificano di giorno).

Il comma 2 dell’articolo 844 del codice civile, stabilisce che il giudice quando è investito di una simile questione deve valutare il caso anche contemperando le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà e quindi deve tenere conto della priorità di un determinato utilizzo.

 

La priorità è stata intesa dalla Corte di Cassazione come il “preutilizzo”.

Ad esempio chi acquista una villetta in una zona industriale deve poi aspettarsi possibili immissioni e il limite della tollerabilità è più alto rispetto ad una zona residenziale.

A sfavore di chi subisce il danno anche la destinazione d’uso conosciuta al momento dell’acquisto della proprietà, ovvero se una persona acquista un immobile in una zona residenziale vicino ad un disco pub, non può dolersi se dallo stesso arrivano rumori. Ma anche in questo caso è sempre necessario valutare il caso concreto. Chi infatti è proprietario di un’attività rumorosa come potrebbe essere quella di un disco pub, non può non tenere conto della necessità di adottare le necessarie cautele per evitare il propagarsi di rumori nelle proprietà dei vicini. L’uso di insonorizzazioni, la predisposizione di accorgimenti tecnici come quello della realizzazione del cosiddetto “tetto sonoro”, e l’utilizzo di sistemi di controllo e di limitazione della potenza degli impianti acustici,  consentono in genere di evitare problemi con il vicinato.

Anche se la legge tende a dare prevalenza dell’interesse legato all’attività economico/produttiva rispetto alle esigenze di quiete e di godimento di un proprietario che invece subisce le immissioni, non toglie che l’assoluta assenza di cautele e di interventi diretti a contenere la rumorosità possa dare diritto a chi subisce le dimissioni a chiedere la cessazione dell’attività rumorosa e il risarcimento del danno.

Dott.ssa Concas Alessandra

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