Divieto di transito mezzi pesanti anno 2017

Redazione 10/01/17
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Come di consuetudine, il del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato il Decreto Prot. n, 0000439 del 13 dicembre 2016, concernente le direttive e il calendario per la limitazione della circolazione dei veicoli adibiti trasporto di cose nei giorni festivi per l’anno 2017.
Il Ministero dell’Interno Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato ha emesso la circolare Prot. n. 300/A/8882/16/108/9/1 del  27 dicembre 2016, avente ad oggetto ”Direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per l’anno 2017”
Le limitazioni previste nel calendario interessano veicoli con massa superiore a 7,5 tonnellate adibiti al trasporto merci, quelli eccezionali o che hanno carichi eccezionali e quelli che trasportano merci pericolose.
Non si applicano, invece, ad alcuni tipi di veicoli e di trasporti precisati nel decreto, come, ad esempio, i mezzi dei Vigili del fuoco per interventi di emergenza, i veicoli militari e di polizia per esigenze di servizio, i veicoli dei Comuni adibiti al servizio di nettezza urbana. In alcuni casi l’autorizzazione a circolare nei giorni di divieto deve essere emessa dal Prefetto.
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Il calendario presenta i seguenti giorni vietati alla circolazione dei veicoli con massa superiore a 7,5 tonnellate, suddivisi per mese:
Gennaio 2017

Domenica 1 gennaio 09:00-22:00
Venerdì 6 gennaio 09:00-22:00
Domenica 8 gennaio 09:00-22:00
Domenica 15 gennaio 09:00-22:00
Domenica 22 gennaio 09:00-22:00
Domenica 29 gennaio 09:00-22:00

Febbraio 2017

Domenica 5 febbraio 09:00-22:00
Domenica 12 febbraio 09:00-22:00
Domenica 19 febbraio 09:00-22:00
Domenica 26 febbraio 09:00-22:00

Marzo 2017

Domenica 5 marzo 09:00-22:00
Domenica 12 marzo 09:00-22:00
Domenica 19 marzo 09:00-22:00
Domenica 26 marzo 09:00-22:00

Aprile 2017

Domenica 2 aprile 09:00-22:00
Domenica 9 aprile 09:00-22:00
Venerdì 14 aprile 14:00-22:00
Sabato 15 aprile 9:00-16:00
Domenica 16 aprile 09:00-22:00
Lunedì 17 aprile 9:00-220:00
Domenica 23 aprile 09:00-22:00
Martedì 25 aprile 9:00-22:00
Domenica 30 aprile 09:00-22:00

Maggio 2017

Lunedì 1 maggio 9:00-22:00
Domenica 7 maggio 9:00-22:00
Domenica 14 maggio 9:00-22:00
Domenica 21 maggio 9:00-22:00
Domenica 28 maggio 9:00-22:00

Giugno 2017

Giovedì 1 giugno 16:00-22:00
Venerdì 2 giugno 8:00-22:00
Domenica 4 giugno 7:00-22:00
Domenica 11 giugno 7:00-22:00
Domenica 18 giugno 7:00-22:00
Domenica 25 giugno 7:00-22:00

Luglio 2017

Sabato 1 luglio 8:00-16:00
Domenica 2 luglio 7:00-22:00
Sabato 8 luglio 8:00-16:00
Domenica 9 luglio 7:00-22:00
Sabato 15 luglio 8:00-16:00
Domenica 16 luglio 7:00-22:00
Sabato 22 luglio 8:00-16:00
Domenica 23 luglio 7:00-22:00
Venerdì 28 luglio 16:00-22:00
Sabato 29 luglio 8:00-22:00
Domenica 30 luglio 7:00-22:00

Agosto 2017

Venerdì 4 agosto 14:00-22:00
Sabato 5 agosto 8:00-22:00
Domenica 6 agosto 7:00-22:00
Sabato 12 agosto 8:00-22:00
Domenica 13 agosto 7:00-22:00
Martedì 15 agosto 8:00-22:00
Sabato 19 agosto 8:00-16:00
Domenica 20 agosto 7:00-22:00
Sabato 26 agosto 8:00-16:00
Domenica 27 agosto 7:00-22:00

Settembre 2017

Domenica 3 settembre 7:00-22:00
Domenica 10 settembre 7:00-22:00
Domenica 17 settembre 7:00-22:00
Domenica 24 settembre 7:00-22:00

Ottobre 2017

Domenica 8 ottobre 9:00-22:00
Domenica 15 ottobre 9:00-22:00
Domenica 22 ottobre 9:00-22:00
Domenica 29 ottobre 9:00-22:00

Novembre 2017

Mercoledì 1 novembre 9:00-22:00
Domenica 5 novembre 9:00-22:00
Domenica 12 novembre 9:00-22:00
Domenica 19 novembre 9:00-22:00
Domenica 26 novembre 9:00-22:00

Dicembre 2017

Domenica 3 dicembre 9:00-22:00
Venerdì 8 dicembre 9:00-22:00
Domenica 10 dicembre 9:00-22:00
Domenica 17 dicembre 9:00-22:00
Sabato 23 dicembre 8:00-14:00
Domenica 24 dicembre 9:00-22:00
Lunedì 25 dicembre 9:00-22:00
Martedì 26 dicembre 9:00-22:00
Domenica 31 dicembre 9:00-22:00

Per la parte sanzionatoria, si applica il dettato di cui all’art. 6 del C.d.S. che così prevede:

Il prefetto, per motivi di sicurezza pubblica o inerenti alla sicurezza della circolazione, di tutela della salute nonché per esigenze di carattere militare può, conformemente alle direttive del Ministro dei lavori pubblici, sospendere temporaneamente la circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti sulle strade, o su tratti di esse. Il prefetto, inoltre, nei giorni festivi o in particolari altri giorni fissati con apposito calendario, da emanarsi con decreto del Ministro dei lavori pubblici, può vietare la circolazione dei veicoli adibiti al trasporto di cose. Nel regolamento sono stabilite le condizioni ed eventuali deroghe.
Chiunque non ottempera ai provvedimenti di sospensione della circolazione emanati a norma dei commi 1 e 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 169 a euro 679. Se la violazione è commessa dal conducente di un veicolo adibito al trasporto di cose, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da euro 422 a euro 1.695. In questa ultima ipotesi dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da uno a quattro mesi, nonché della sospensione della carta di circolazione del veicolo per lo stesso periodo ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II del titolo VI.

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