In materia sono state introdotte novità procedurali dall’art. 6 del D.Lgs. 149/2011 (Premi e sanzioni) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 219 dello scorso 20 settembre. Si attribuisce in tale sede alle sezioni di controllo della Corte dei conti la competenza all’accertamento dei presupposti dello stato di dissesto degli enti locali e l’indicazione delle misure correttive necessarie per il conseguimento dell’equilibrio finanziario correlandole ad un autonomo potere di intervento dell’autorità prefettizia. In particolare, qualora dalle pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti emergano comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell’ente locale in grado di provocarne il dissesto economico e lo stesso ente non abbia adottato, entro il termine assegnato dall’organo contabile, le necessarie misure correttive, la competente sezione regionale, accertato l’inadempimento, trasmette gli atti al Prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. Stante il perdurante inadempimento da parte dell’ente locale delle misure correttive, il Prefetto assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a 20 giorni per la deliberazione del dissesto. Decorso anche quest’ultimo infruttuosamente, il Prefetto stesso provvede alla nomina di un commissario per la deliberazione dello stato di dissesto e dà corso alla procedura per lo scioglimento del consiglio dell’ente (Lilla Laperuta).
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