Disposizioni sulla stampa (Legge n. 47/1948) – Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato (Legge 6 agosto 1990, n. 223 in Gazz. Uff., 9 agosto, n. 185).

Normativa 05/07/07
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1. Disposizioni sulla stampa (Legge n. 47/1948) – vedi sezione n. 2 “Diffamazione a mezzo stampa, altri reati a mezzo stampa”
 
 
2. Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato (Legge 6 agosto 1990, n. 223 in Gazz. Uff., 9 agosto, n. 185). (1) (2).
 
(1) Vedi, l. 31 luglio 1997, n. 249 istitutiva dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
(2) Il Ministro/Ministero delle poste e delle telecomunicazioni assume la denominazione di Ministro/Ministero delle comunicazioni ai sensi dell’art. 1, l. 31 luglio 1997, n. 249. Allo scopo di agevolarne la lettura, nel presente provvedimento la nomenclatura dei Ministri e dei Ministeri è stata comunque aggiornata sulla base degli accorpamenti e delle soppressioni intervenute negli ultimi anni.
 
Articolo 1
Principi generali.
Omissis (1) .
(1) Articolo abrogato dall’articolo 28 della legge 3 maggio 2004, n. 112.
 
Articolo 2
Servizio pubblico e radiodiffusione.
Omissis (1).
(1) Articolo abrogato dall’articolo 54 del D.LGS. 31 luglio 2005, n. 177.
 
Articolo 3
Pianificazione delle radiofrequenze.
Omissis (1).
(1) Articolo abrogato dall’articolo 54 del D.LGS. 31 luglio 2005, n. 177.
 
Articolo 4
Norme urbanistiche.
Omissis (1).
(1) Articolo abrogato dall’art. 58, d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327, a decorrere dal 30 giugno 2003, ai sensi dell’art. 2, d.l. 20 giugno 2002, n. 122, conv., con modificazioni, in l. 1° agosto 2002, n. 185.
 
Articolo 5
Collegamenti di telecomunicazione.
1. La concessione di cui all’articolo 16 ovvero la concessione per servizio pubblico costituiscono titolo per utilizzare i collegamenti di telecomunicazione necessari a coprire l’area da servire, utilizzabili unicamente nei limiti previsti dalle concessioni.
2. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche alle autorizzazioni concesse ai sensi degli articoli 38 e 43 della legge 14 aprile 1975, n. 103.
 
Articolo 6
Garante per la radiodiffusione e l’editoria.
1. Omissis (1).
2. Omissis (1).
3. Omissis (1).
4. Omissis (1).
5. Omissis (1).
6. Omissis (1).
7. Omissis (1).
8. Omissis (1).
9. Omissis (1).
10. Omissis (1).
11. Sono abrogati i commi terzo e quarto dell’articolo 8 della legge 5 agosto 1981, n. 416 82).
12. Omissis (1).
13. Omissis (1).
(1) Comma abrogato dall’articolo 54 del D.LGS. 31 luglio 2005, n. 177.
(2) Comma così modificato dall’articolo 54 del D.LGS. 31 luglio 2005, n. 177.
 
Articolo 7
Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi.
1. Ogni consiglio regionale elegge, con voto limitato almeno a due terzi dei membri da eleggere e da scegliersi fra esperti di comunicazione radiotelevisiva, un comitato regionale per i servizi radiotelevisivi. Il comitato regionale è organo di consulenza della regione in materia radiotelevisiva, in particolare per quanto riguarda i compiti assegnati alle Regioni dalla presente legge. Il comitato altresì formula proposte al consiglio di amministrazione della concessionaria pubblica in merito a programmazioni regionali che possano essere trasmesse sia in ambito nazionale che regionale; regola l’accesso alle trasmissioni regionali programmate dalla concessionaria pubblica.
2. Omissis (1).
3. Le Regioni disciplinano il funzionamento dei comitati regionali per i servizi radiotelevisivi.
4. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla costituzione di comitati provinciali per i servizi radiotelevisivi, in conformità alle disposizioni del presente articolo.
5. Omissis (1).
6. (Omissis) (2).
(1) Comma abrogato dall’articolo 54 del D.LGS. 31 luglio 2005, n. 177.
(2) Abroga l’art. 5, l. 14 aprile 1975, n. 103.
 
Articolo 8
Disposizioni sulla pubblicità.
1. Omissis (1).
2. Omissis (1).
2-bis. Omissis (1).
3. Omissis (1).
4. Omissis (1).
5.Omissis (1).
6. Omissis (1).
7. Omissis (1).
8. Omissis (1).
9. Omissis (1).
9-bis. Omissis (1).
9-ter. Omissis (1).
9-quater. Omissis (1).
10. Omissis (1).
11. Omissis (1).
12. Omissis (1).
13. Omissis (1).
14.Omissis (1).
15. Il Garante, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, propone al Ministro delle comunicazioni, che provvede, entro novanta giorni, con decreto, una più dettagliata regolamentazione in materia di sponsorizzazioni, sia per la concessionaria pubblica sia per i concessionari privati (2).
16. Omissis (1).
17. Omissis (1).
18. Omissis (1).
(1) Comma abrogato dall’articolo 54 del D.LGS. 31 luglio 2005, n. 177. Per le modifiche precedenti vedi testo previgente.
(2) Comma così modificato dall’art. 3, d.l. 19 ottobre 1992, n. 408, conv. in l. 17 dicembre 1992, n. 483.
 
Articolo 9
Destinazione della pubblicità dello Stato e degli enti pubblici. Messaggi di utilità sociale.
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall’art. 16, l. 7 giugno 2000, n. 150.
 
Articolo 10
Telegiornali e giornali radio. Rettifica. Comunicati di organi pubblici.
Omissis (1).
(1) Articolo abrogato dall’articolo 54 del D.LGS. 31 luglio 2005, n. 177.
 
Articolo 11
Azioni positive per la pari opportunità.
Omissis (1).
(1) Articolo abrogato dall’articolo 57 del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198.
 
Articolo 12
Registro nazionale delle imprese radiotelevisive.
Omissis (1).
(1) Articolo abrogato dall’articolo 54 del D.LGS. 31 luglio 2005, n. 177.
 
Articolo 13
Trasferimenti di proprietà delle imprese radiotelevisive e relative comunicazioni.
Omissis (1).
(1) Articolo abrogato dall’articolo 54 del D.LGS. 31 luglio 2005, n. 177.
 
Articolo 14
Bilanci dei concessionari.
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall’art. 1, d.l. 23 ottobre 1996, n. 545, conv. in l. 23 dicembre 1996, n. 650.
 
Articolo 15
Divieto di posizioni dominanti nell’ambito dei mezzi di comunicazione di massa e obblighi dei concessionari.
Omissis (1).
(1) Articolo abrogato dall’articolo 54 del D.LGS. 31 luglio 2005, n. 177.
 
Articolo 16
Concessione per l’installazione e l’esercizio di impianti di radiodiffusione sonora e televisiva privata.
1. La radiodiffusione sonora o televisiva da parte di soggetti diversi dalla concessionaria pubblica è subordinata al rilascio di concessione ai sensi del presente articolo. La concessione è rilasciata anche per l’installazione dei relativi impianti.
2. La concessione può essere rilasciata per l’esercizio in ambito nazionale di singole reti ovvero in ambito locale di singole emittenti e reti ai sensi dell’articolo 3. La concessione non è trasferibile salvo quanto disposto dal comma 5 dell’articolo 17, ha la durata di sei anni ed è rinnovabile. Nell’atto di concessione sono determinate le frequenze sulle quali gli impianti sono abilitati a trasmettere, la potenza, l’ubicazione e l’area da servire da parte dei suddetti impianti, nonché gli altri elementi previsti dal regolamento di cui all’articolo 36.
3. La concessione per radiodiffusione sonora è rilasciata per radiodiffusione a carattere commerciale o a carattere comunitario sia nazionale che locale.
4. La radiodiffusione sonora a carattere commerciale è esercitata dai soggetti di cui ai commi 7, 8 e 9.
5. La radiodiffusione sonora a carattere comunitario è caratterizzata dall’assenza dello scopo di lucro ed è esercitata da fondazioni, associazioni riconosciute e non riconosciute che siano espressione di particolari istanze culturali, etniche, politiche e religiose, nonché società cooperative costituite ai sensi dell’articolo 2511 del codice civile, che abbiano per oggetto sociale la realizzazione di un servizio di radiodiffusione sonora a carattere culturale, etnico, politico e religioso, e che prevedano nello statuto le clausole di cui alle lettere a), b) e c) dell’articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302. La relativa concessione è rilasciata senza obbligo di cauzione, sia in ambito nazionale che locale, ai soggetti predetti i quali si obblighino a trasmettere programmi originali autoprodotti che hanno riferimento alle istanze indicate per almeno il 50 per cento dell’orario di trasmissione giornaliero compreso tra le ore 7 e le ore 21. Non sono considerate programmi originali autoprodotti le trasmissioni di brani musicali intervallate da messaggi pubblicitari da brevi commenti del conduttore della stessa trasmissione, così come indicato nel regolamento di cui all’articolo 36.
6. Non è consentita la trasformazione della concessione per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario in concessione per radiodiffusione sonora a carattere commerciale.
7. Omissis (1).
8. Omissis (1).
9. Omissis (1).
10. Le società richiedenti la concessione devono possedere all’atto della domanda i requisiti di cui all’articolo 17, commi 1 e 2.
11. La concessione non può essere rilasciata a società che non abbiano per oggetto sociale l’esercizio di attività radiotelevisiva, editoriale o comunque attinente all’informazione ed allo spettacolo.
12. La concessione non può essere rilasciata ad enti pubblici, anche economici, a società a prevalente partecipazione pubblica e ad aziende ed istituti di credito.
13. La concessione non può, altresì essere rilasciata a coloro che abbiano riportato condanne a pena detentiva per delitti non colposi o che siano sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni e integrazioni, o alle misure di sicurezza previste dagli articoli 199 e seguenti del codice penale. La concessione non può essere altresì rilasciata a coloro ai quali ne sia stata revocata altra, ottenuta anche per ambito locale diverso.
14. Ai fini dell’applicazione dei divieti previsti al comma 13 nei confronti delle società di capitali, si ha riguardo alle persone degli amministratori. Per le altre società si ha riguardo alle persone degli amministratori e dei soci.
15. Alle concessioni previste dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui agli articoli 10, 10-bis, 10-ter, 10-quater e 10-quinquies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonché dell’articolo 24 della legge 13 settembre 1982, n. 646.
16. Omissis (1).
17. Omissis (1).
18. Omissis (1).
19. Omissis (1).
20. Omissis (1).
21. La concessione prevista nel presente Capo si estingue:
a) per scadenza del termine di durata, ove non venga rinnovata;
b) per rinuncia del concessionario;
c) per morte o sopravvenuta incapacità legale del titolare o, nel caso in cui titolare sia una persona giuridica, quando questa si estingua;
d) per dichiarazione di fallimento.
22. La perdita dei requisiti oggettivi o soggettivi previsti dalla presente legge comporta la decadenza della concessione.
23. Omissis (1).
(1) Comma abrogato dall’articolo 54 del D.LGS. 31 luglio 2005, n. 177. Per le modifiche precedenti vedi testo previgente.
 
Articolo 17
Disposizioni sulle società titolari di concessione e sui trasferimenti.
Omissis (1).
(1) Articolo abrogato dall’articolo 54 del D.LGS. 31 luglio 2005, n. 177.
 
Articolo 18
Norme sugli impianti e le radiofrequenze dei concessionari.
 
1. Omissis (1).
2. Omissis (1).
3. Omissis (1).
4. In caso di pubblica emergenza e per un periodo di tempo non superiore alla durata della stessa, il Presidente del Consiglio dei ministri su proposta dei Ministri della difesa, dell’interno e delle comunicazioni, può disporre che le radiofrequenze assegnate ai concessionari privati siano temporaneamente utilizzate dai competenti organi dello Stato che ne abbiano necessità.
(1) Comma abrogato dall’articolo 54 del D.LGS. 31 luglio 2005, n. 177.
 
Articolo 19
Numero massimo di concessioni consentite per la radiodiffusione sonora e televisiva privata.
Omissis (1).
(1) Articolo abrogato dall’articolo 54 del D.LGS. 31 luglio 2005, n. 177.
 
Articolo 20
Obblighi concernenti la programmazione dei concessionari.
1. I concessionari privati per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale sono tenuti a trasmettere programmi per non meno di otto ore giornaliere e per non meno di sessantaquattro ore settimanali. Su quest’ultimo limite si calcola la percentuale di programmi informativi locali prevista dal comma 18 dell’articolo 16.
2. I concessionari privati per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito nazionale sono tenuti a trasmettere per non meno di dodici ore giornaliere e per non meno di novanta ore settimanali.
3. Non si considerano programmi le trasmissioni meramente ripetitive o consistenti in immagini fisse.
4. Omissis (1).
5. I concessionari privati sono altresì tenuti a conservare la registrazione dei programmi per i tre mesi successivi alla data di trasmissione dei programmi stessi.
6. I soggetti titolari di concessione per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito nazionale sono tenuti a trasmettere, quotidianamente, telegiornali o giornali radio.
(1) Comma abrogato dall’articolo 54 del D.LGS. 31 luglio 2005, n. 177.
 
Articolo 21
Autorizzazione per la trasmissione di programmi in contemporanea.
Omissis (1).
(1) Articolo abrogato dall’articolo 54 del D.LGS. 31 luglio 2005, n. 177.
 
Articolo 22
Canoni e tasse.
1.Omissis (1).
2. Omissis (1).
3. Omissis (1).
4.Omissis (1).
5. Omissis (1).
6. Dopo la voce n. 127 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, sono aggiunte le voci riportate nella tabella allegata.
7. I canoni di concessione riguardano l’esercizio di emittenti o reti comprendenti gli impianti di diffusione e di collegamento (2).
(1) Comma abrogato dall’articolo 54 del D.LGS. 31 luglio 2005, n. 177.
(2) Con d.l. 1° dicembre 1993, n. 487, conv. in l. 29 gennaio 1994, n. 71 l’Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è stata trasformata in ente pubblico economico denominato Ente poste italiane che, a sua volta, è stato trasformato in Poste italiane S.p.A. con Delib. CIPE 18 dicembre 1997.
 
Articolo 23
Misure di sostegno della radiodiffusione.
1 (Omissis) (1).
2. Le Regioni, con proprio provvedimento, possono disporre agevolazioni a favore dei concessionari privati per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario in ambito locale, in particolare con riferimento alla copertura dei costi di installazione e gestione degli impianti.
3. Ai concessionari per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, ovvero ai soggetti autorizzati per la radiodiffusione televisiva locale di cui all’articolo 32, che abbiano registrato la testata televisiva presso il competente tribunale e che trasmettano quotidianamente, nelle ore comprese tra le 07,00 e le 23,00 per almeno un’ora, programmi informativi autoprodotti su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali, si applicano i benefici di cui al comma 1 dell’articolo 11 della L. 25 febbraio 1987, n. 67, così come modificato dall’articolo 7 della L. 7 agosto 1990, n. 250, nonché quelli di cui agli articoli 28, 29 e 30 della L. 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni ed integrazioni (2) (3) .
(1) Aggiunge la lettera c-bis) al comma 2 dell’art. 65, d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917.
(2) Comma così sostituito dall’art. 7, d.l. 27 agosto 1993, n. 323, conv. in l. 27 ottobre 1993, n. 422.
(3) Vedi l’articolo 1, commi 461 e 574, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. A norma dell’articolo 1, comma 1246, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le erogazioni dei contributi di cui al presente comma si effettuano, ove necessario, mediante il riparto percentuale degli stessi tra gli aventi diritto.
 
Articolo 24
Reti della concessionaria pubblica e controllo di imprese concessionarie di pubblicità.
1. Con l’atto di concessione di cui all’articolo 3 della legge 14 aprile 1975, n. 103, possono essere assentite alla concessionaria pubblica tre reti televisive e tre reti radiofoniche oltre, ove richiesto dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, una rete radiofonica riservata esclusivamente a trasmissioni dedicate ai lavori parlamentari.
2. Le imprese concessionarie di pubblicità che si trovino in situazioni di controllo o collegamento con la concessionaria pubblica possono raccogliere pubblicità anche per tre reti radiofoniche della concessionaria stessa.
3. Omissis (1).
(1) Comma abrogato dall’articolo 54 del D.LGS. 31 luglio 2005, n. 177.
 
Articolo 25
Consiglio di amministrazione della concessionaria pubblica.
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall’art. 5, l. 25 giugno 1993, n. 206.
 
Articolo 26
Riserva a favore di opere comunitarie e nazionali.
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall’art. 2, comma 7, l. 30 aprile 1998, n. 122.
 
Articolo 27
Norme sul canone di abbonamento.
 
1. A decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge è soppresso il canone di abbonamento suppletivo dovuto dai detentori di apparecchi atti o adattabili alla ricezione di trasmissioni televisive a colori previsto dall’articolo 15, quarto comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103.
2. Il pagamento del canone di abbonamento alla televisione consente la detenzione di uno o più apparecchi televisivi ad uso privato da parte dello stesso soggetto nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora.
 
Articolo 28
Consiglio consultivo degli utenti.
Omissis (1).
(1) Articolo abrogato dall’articolo 54 del D.LGS. 31 luglio 2005, n. 177.
 
Articolo 29
Delega.
Omissis (1).
(1) Articolo abrogato dall’articolo 54 del D.LGS. 31 luglio 2005, n. 177.
 
Articolo 30
Disposizioni penali.
1. Nel caso di trasmissioni radiofoniche o televisive che abbiano carattere di oscenità il concessionario privato o la concessionaria pubblica ovvero la persona da loro delegata al controllo della trasmissione è punito con le pene previste dal primo comma dell’articolo 528 del codice penale.
2. Si applicano alle trasmissioni le disposizioni di cui agli articoli 14 e 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47.
3. Salva la responsabilità di cui ai commi 1 e 2 e fuori dei casi di concorso, i soggetti di cui al comma 1 che per colpa omettano di esercitare sul contenuto delle trasmissioni il controllo necessario ad impedire la commissione dei reati di cui ai commi 1 e 2 sono puniti, se nelle trasmissioni in oggetto è commesso un reato, con la pena stabilita per tale reato diminuita in misura non eccedente un terzo.
4. Nel caso di reati di diffamazione commessi attraverso trasmissioni consistenti nell’attribuzione di un fatto determinato, si applicano ai soggetti di cui al comma 1 le sanzioni previste dall’articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47.
5. Per i reati di cui ai commi 1, 2 e 4 del presente articolo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. Per i reati di cui al comma 4 il foro competente è determinato dal luogo di residenza della persona offesa.
6. Sono puniti con le pene stabilite dall’articolo 5-bis del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni, il titolare di concessione di cui all’articolo 16 o di concessione per servizio pubblico ovvero la persona dagli stessi delegata che violi le disposizioni di cui agli articoli 12, 13, 14, 17 e di cui al comma 2 dell’articolo 37 della presente legge. Le stesse pene si applicano agli amministratori della società titolare di concessione ai sensi dell’articolo 16 o di concessione per servizio pubblico o che comunque la controllano direttamente o indirettamente, che non trasmettano al Garante l’elenco dei propri soci.
7. (Omissis) (1).
(1) Sostituisce l’art. 195, d.p.r. 29 marzo 1973, n. 156.
 
Articolo 31
Sanzioni amministrative di competenza del Garante e del Ministro delle comunicazioni.
Omissis (1).
(1) Articolo abrogato dall’articolo 54 del D.LGS. 31 luglio 2005, n. 177.
 
Articolo 32
Autorizzazione alla prosecuzione nell’esercizio.
 
1. I privati, che alla data di entrata in vigore della presente legge eserciscono impianti per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito nazionale o locale e i connessi collegamenti di telecomunicazione, sono autorizzati a proseguire nell’esercizio degli impianti stessi, a condizione che abbiano inoltrato domanda per il rilascio della concessione di cui all’articolo 16 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al rilascio della concessione stessa ovvero fino alla reiezione della domanda e comunque non oltre settecentotrenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge (1).
2. Nel tempo che intercorre tra la data di entrata in vigore della presente legge e il rilascio della concessione stessa ovvero fino alla reiezione della domanda ovvero ancora la scadenza dei settecentotrenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge non è ammessa modificazione della funzionalità tecnico-operativa degli impianti di cui al comma 1, ad eccezione di interventi derivanti da provvedimenti di organi giurisdizionali o del Ministro delle comunicazioni con le procedure di cui alla legge 8 aprile 1983, n. 110, finalizzati al coordinamento e alla compatibilità elettromagnetica con impianti radioelettrici ed in particolare con impianti dei servizi pubblici nazionali ed esteri, dei servizi di navigazione aerea e di assistenza al volo e delle emittenti private già esistenti. Sono altresì ammessi interventi, autorizzati dal Ministro delle comunicazioni con le procedure di cui alla legge 8 aprile 1983, n. 110, che non modifichino i parametri radioelettrici degli impianti.
3. I privati di cui al comma 1 sono autorizzati a proseguire nell’esercizio degli impianti alla ulteriore condizione che rendano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge comunicazione contenente i dati e gli elementi previsti dall’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, corredata dalle schede tecniche previste dal decreto del Ministro delle comunicazioni 13 dicembre 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 346 del 18 dicembre 1984.
4. È vietata la detenzione da parte dei privati di cui al presente articolo di frequenze non indispensabili per l’illuminazione dell’area di servizio e del bacino.
5. L’inosservanza delle disposizioni di cui al presente, articolo ovvero la radiodiffusione di trasmissioni consistenti in immagini o segnali sonori fissi o ripetitivi, comporta la disattivazione degli impianti da parte del Ministro delle comunicazioni.
6. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche agli esercenti di impianti di ripetizione di segnali esteri.
(1) Termine di cui al comma 1, vedi l’art. 2, d.l. 27 agosto 1993, n. 323, conv. in l. 27 ottobre 1993, n. 422.
 
Articolo 33
Norme per i soggetti autorizzati.
1. Le norme di cui agli articoli 10; 11; ai commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7 dell’articolo 13, anche se non finalizzate all’iscrizione nel [registro nazionale delle imprese radiotelevisive] (1); all’articolo 14; ai commi 6 e da 8 a 15 dell’articolo 15; al comma 3 dell’articolo 20 nonché le connesse disposizioni sanzionatorie di cui agli articoli 30 e 31 riferentisi ai concessionari privati per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito rispettivamente nazionale e locale, si applicano ai soggetti di cui all’articolo 32 i quali eserciscano rispettivamente, alla data di entrata in vigore della presente legge, reti nazionali ovvero emittenti e reti locali, così come definite ai sensi del comma 11 dell’articolo 3 e del comma 3 dell’articolo 21.
2. Le norme di cui agli articoli 8 (fatto salvo quanto disposto dal comma 16 dell’articolo 15); 9; ai commi 7 e 15 dell’articolo 15; ai commi 1, 2, 4, 5 e 6 dell’articolo 20; all’articolo 26, nonché le connesse disposizioni sanzionatorie di cui all’articolo 31, hanno efficacia a decorrere dal trecentosessantacinquesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge; per i concessionari privati esercenti attività di radiodiffusione sonora in ambito nazionale e locale hanno efficacia a decorrere dal settecentotrentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge: a tal fine le norme riferentisi ai concessionari privati per la radiodiffusione sonora e televisiva rispettivamente in ambito nazionale e locale si applicano ai soggetti di cui all’articolo 32 i quali eserciscano rispettivamente, alla data di entrata in vigore della presente legge, reti nazionali, ovvero emittenti e reti locali, così come definite ai sensi del comma 11 dell’articolo 3 e del comma 3 dell’articolo 21. Fino al 31 dicembre 1992 (2), la percentuale di cui al primo periodo del comma 7 dell’articolo 15 è fissata al 3 per cento e gli eventuali ulteriori contratti di cui al medesimo periodo possono riguardare anche emittenti televisive locali.
3. In sede di prima applicazione della presente legge le disposizioni di cui all’articolo 15 comma 1, si applicano a decorrere dal trecentosessantacinquesimo giorno successivo a quello del rilascio della concessione e comunque non oltre il settecentotrentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Trascorso tale termine la concessione è revocata di diritto e gli impianti vengono disattivati qualora il titolare della concessione non abbia ottemperato alle disposizioni medesime.
4. I soggetti i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già conseguito una posizione vietata ai sensi del comma 2 dell’articolo 15, sono obbligati ad adempiere al disposto di detto comma entro il termine massimo di settecentotrenta giorni. In caso di inadempienza il Garante dispone la disattivazione degli impianti televisivi ovvero, qualora la concentrazione sia realizzata senza l’apporto di reti televisive, la dismissione forzata di società o di partecipazioni o di quote, ovvero ancora lo scorporo e la vendita forzata di attività esercite da società controllate o collegate ai soggetti di cui al presente comma.
(1) Vedi ora l’art. 1, comma 6, l. 31 luglio 1997, n. 249, istitutivo del Registro degli operatori di comunicazione.
(2) Termine prorogato al 1° ottobre 1994 dall’art. 4, d.l. 19 ottobre 1992, n. 408, conv. in l. 17 dicembre 1992, n. 483.
 
Articolo 34
Disposizioni transitorie.
 
1. Il primo piano di assegnazione viene definito sulla base del piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze vigente alla data di entrata in vigore della presente legge. Gli impianti censiti ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, costituiscono elementi per la definizione del piano stesso che è redatto entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge dal Ministero delle comunicazioni, sentita l’apposita commissione nominata dal Ministro delle comunicazioni, che può avvalersi della collaborazione di enti, società ed esperti scelti con le modalità ed alle condizioni previste dall’articolo 380 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
2. Fino a quando non sarà emanato il decreto del Presidente della Repubblica di approvazione del piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze di cui all’articolo 3, la ripartizione delle radiofrequenze stesse è regolata dal decreto del Ministro delle comunicazioni 31 gennaio 1983. pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 17 febbraio, 1983, e successive modificazioni ed integrazioni.
3. In sede di prima applicazione della presente legge costituisce, a parità di condizioni, titolo preferenziale per il rilascio della concessione di cui all’articolo 16 l’esercizio di impianti per la radiodiffusione sonora e televisiva ai sensi dell’articolo 32 qualora gli esercenti abbiano fatto domanda e rispettino le condizioni di cui allo stesso articolo 32 e ferma restando l’applicazione dei criteri di cui al comma 17 dell’articolo 16. Il suddetto titolo preferenziale comporta che i trasferimenti di cui al comma 1 dell’articolo 13 determinano la decadenza della concessione se effettuati entro quattro anni dal rilascio della concessione stessa qualora la vendita di azioni o di quote determini il passaggio del controllo delle società.
4. In sede di prima applicazione della presente legge, in deroga a quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 19, possono essere assentite due concessioni per radiodiffusione sonora o televisiva ad un medesimo soggetto per un solo bacino di utenza qualora nello stesso bacino esercisca e abbia esercito continuativamente, a partire dalla data di entrata in vigore della legge 4 febbraio 1985, n. 10, impianti per i quali è stata inoltrata nei termini la comunicazione di cui all’articolo 4 del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla predetta legge n. 10 del 1985, e purché rispetti le condizioni di cui all’articolo 32 della presente legge.
5. Le concessioni previste nella presente legge possono essere rilasciate solo dopo l’approvazione del piano di assegnazione.
6. Il Ministro delle comunicazioni, in sede di prima applicazione della presente legge, è tenuto a rilasciare le concessioni di cui al presente articolo non oltre novanta giorni dalla data di emanazione del regolamento di cui all’articolo 36.
7. In sede di prima applicazione della presente legge i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati nominano per un triennio il Garante dell’attuazione della legge sull’editoria in carica alla data di entrata in vigore della presente legge Garante per la radiodiffusione e l’editoria. È esclusa la facoltà di conferma di cui al comma 3 dell’articolo 6.
 
Articolo 35
Emissione radiotelevisiva da Campione d’Italia.
 
1. Le disposizioni intese a disciplinare l’emissione radiotelevisiva proveniente da Campione d’Italia sono adottate dal Ministro delle comunicazioni d’intesa con il Ministro degli affari esteri, in conformità alle norme di cui alla presente legge.
Articolo 36
Regolamento di attuazione.
 
1. Il regolamento di attuazione è emanato entro novanta giorni dall’approvazione del piano di assegnazione con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro delle comunicazioni, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentiti il Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell’automazione e il Garante, nonché le competenti Commissioni parlamentari, che esprimono il parere entro quindici giorni dalla trasmissione dello schema di regolamento. Con lo stesso procedimento sono adottate le successive modificazioni del regolamento.
 
Articolo 37
Norme sulle società controllate e società collegate.
Omissis (1).
(1) Articolo abrogato dall’articolo 54 del D.LGS. 31 luglio 2005, n. 177.
 
Articolo 38
Equiparazione per la ripetizione dei canali esteri.
 
1. Ai fini della applicazione delle norme della presente legge, ai concessionari privati in ambito nazionale sono equiparati i titolari di autorizzazione ai sensi dell’articolo 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103.
 
Articolo 39
Attuazione di direttiva.
 
1. Con la presente legge è data attuazione alla direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 3 ottobre 1989 (89/552/CEE).
 
Articolo 40
Disposizioni transitorie a favore della radiodiffusione sonora.
1. Fino al 31 dicembre 1990 restano in vigore le agevolazioni e le provvidenze previste, per la radiodiffusione sonora, dal comma 1 dell’articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.
 
Articolo 41
Copertura finanziaria.
 
1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, valutato in lire 6.900 milioni per l’anno 1990, in lire 5.100 milioni per l’anno 1991 e in lire 6.300 milioni a decorrere dall’anno 1992, si provvede mediante utilizzo di una corrispondente quota delle maggiori entrate previste dall’articolo 22.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Allegato unico.
ALLEGATO
(Omissis) (1).
(1) Aggiunge i nn. 128, 129 e 130 alla tabella allegata al d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 641.
 
 

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