Disposizioni in materia di scioglimento del matrimonio: si della Camera al divorzio breve

Redazione 30/05/14
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Anna Costagliola

Nella seduta del 29 maggio 2014 la Camera dei Deputati ha approvato un testo unificato inerente alla sostanziale modifica dei presupposti per la domanda di scioglimento del matrimonio, con l’obiettivo di anticipare il momento di possibile presentazione della domanda di divorzio. Il provvedimento passa ora all’esame del Senato.

La nuova normativa prevede lo stop alla separazione di 3 anni per chiedere il divorzio. In particolare, le modifiche introdotte dal testo approvato dall’Aula della Camera prevedono:

a) la riduzione a dodici mesi della durata del periodo di separazione ininterrotta dei coniugi che legittima la domanda di divorzio, nel caso di separazione giudiziale; tale termine decorre dalla notificazione della domanda di separazione;

b) la riduzione inoltre, a sei mesi del periodo di separazione ininterrotta dei coniugi che permette la proposizione della domanda di divorzio nel caso in cui la separazione sia consensuale; in tale caso, il termine di sei mesi decorre dalla data di deposito del ricorso oppure dalla data della sua notificazione qualora il ricorso sia presentato da uno solo dei coniugi; 

c) che, se alla data di instaurazione del giudizio di divorzio sia ancora pendente la causa di separazione in relazione alle domande accessorie, la causa debba essere assegnata al giudice della separazione personale.

Inoltre, il testo modifica l’art. 189 delle disposizioni di attuazione del c.p.c. che attualmente stabilisce che l’ordinanza con cui il presidente del tribunale o il giudice istruttore, in sede di udienza di comparizione per separazione personale, adotta i provvedimenti temporanei e urgenti nell’interesse dei figli e dei coniugi, conserva efficacia anche dopo l’estinzione del processo, fino a che non sia sostituita da altro provvedimento emesso a seguito di nuovo ricorso per separazione personale. La modifica introdotta prevede la conservazione dell’efficacia dei provvedimenti anche a seguito di ricorso per la cessazione degli effetti civili o per lo scioglimento del matrimonio.

Con un ulteriore intervento sul codice civile si intende inoltre anticipare anche il momento dell’effettivo scioglimento della comunione dei beni tra i coniugi. Allo stato, infatti, l’art. 191 c.c.  prevede la separazione personale come uno dei motivi di scioglimento della comunione, il cui momento effettivo si verifica ex nunc, solo con il passaggio in giudicato della sentenza di separazione (si veda Cass., sentt. n. 9325 del 1998, e n. 2844 del 27 febbraio 2001). Tale previsione non è risultata adeguata alla realtà quotidiana, in cui gli effetti patrimoniali della comunione legale continuano a prodursi per i coniugi separati anche dopo l’interruzione della convivenza. Infatti, la cessazione della convivenza, ancorché autorizzata con i provvedimenti provvisori adottati a norma dell’art. 708, comma 3, c.p.c., non osta a che i beni successivamente acquistati dai coniugi medesimi ricadano nella comunione legale, ai sensi dell’art. 177, comma 1, lett. a), c.c., dato che l’operatività di tale disposizione, in base alle regole desumibili dall’art. 191 c.c. in tema di scioglimento della comunione, viene meno ex nunc con l’instaurarsi del regime di separazione, a seguito del provvedimento giudiziale che la pronunci in via definitiva, ovvero che omologhi l’accordo al riguardo intervenuto (così Cass., sez. I, sentt. n. 12523/1993 e n. 2652/1995).

Con la modifica dell’art. 191 c.c., lo scioglimento della comunione dei beni è anticipato:

– al momento in cui il presidente del tribunale, in sede di udienza di comparizione, autorizza i coniugi a vivere separati. Tale autorizzazione è solitamente disposta con l’ordinanza con cui, ai sensi dell’art. 708 c.p.c., il presidente del tribunale, ove la conciliazione dei coniugi fallisca, emette i provvedimenti temporanei e urgenti nell’interesse dei coniugi e della prole;

– ovvero alla data di sottoscrizione del verbale di separazione consensuale, se omologato.

E’ inoltre stabilito che, qualora i coniugi siano in regime di comunione legale, la domanda di separazione è comunicata all’ufficio dello stato civile ai fini dell’annotazione a margine dell’atto di matrimonio. Anche l’ordinanza presidenziale con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere separati è comunicata all’ufficiale dello stato civile ai fini dell’annotazione.

Un’ultima integrazione al comma 2 dell’art. 191 anticipa il momento della domanda di divisione dei beni. Attualmente, presupposto di tale domanda è la pronuncia definitiva di separazione sicchè, prima di tale momento, manca il titolo per richiederla. La nuova disposizione prevede, invece, che la domanda di divisione della comunione può essere chiesta congiuntamente a quella di separazione o di divorzio.

Infine, il legislatore ha dettato un regime transitorio in base al quale la disciplina sulla riduzione dei tempi di proposizione della domanda di divorzio si applica alle domande di divorzio proposte dopo la data di entrata in vigore del provvedimento in esame, anche in caso di pendenza alla stessa data del procedimento di separazione personale.

Redazione

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