Dispositivo sentenza penale con provvisionale-spedizione di copia in forma esecutiva

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La spedizione del titolo in forma esecutiva ha quale principale scopo quello di procurare il possesso del titolo (necessaria condizione per esperire l’esecuzione forzata) alle parti a favore delle quali è stabilita la prestazione nella sentenza o nel provvedimento.
Esistono, in riferimento alla spedizione in forma esecutiva dei titoli giudiziari, non poche perplessità nello stabilire con sicurezza quali siano esattamente i provvedimenti giudiziari che richiedono l’apposizione della formula esecutiva e quali quelli che, invece, la escludono e/o non la richiedono.
Preliminarmente appare necessario ricordare, anche se sembrerebbe superfluo, che l’apposizione della formula esecutiva avviene non sull’originale (atto che rimane nella raccolta e custodia delle Cancellerie) ma sulla copia da consegnare alla parte interessata («originale») assieme ad altre copie dichiarate conformi alla prima che verranno utilizzate dalla stessa parte ai fini della notifica.
In materia di copie appare inoltre utile richiamare, anche se succintamente, alcuni basilari indirizzi ministeriali, suddivisi per argomenti di un certo rilievo.
Titolo esecutivo — Tra i titoli aventi forza esecutiva sono da menzionare al primo posto «le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva»
Responsabilità del cancelliere — Costituisce mera irregolarità il mancato controllo sulla sostanziale efficacia esecutiva del titolo, essendo demandato al funzionario dell’ufficio giudiziario il solo accertamento della formale completezza dell’atto o provvedimento: è cura della parte creditrice non porre in esecuzione il titolo prima che questo abbia realmente acquistato l’efficacia di titolo esecutivo.
Si ricorda che, contrariamente da quanto richiesto da alcune, poche per fortuna, cancellerie, la “spedizione” (ndr rilascio) di ulteriore copia in forma esecutiva ex art. 476 c.p.c. non è soggetta al pagamento del contributo unificato .
È stato riconosciuto, dal Ministero della Giustizia,  l’obbligo a carico della cancelleria  di rilascio della formula esecutiva su sentenza di contenuto non esplicitamente di condanna in occasione di soluzione di apposito quesito sulla possibilità di apporre la formula esecutiva su sentenze di accertamento, sentenze dichiarative e sentenze costitutive di diritto.
Tale interpretazione risulta avvalorata anche dalla lettura dell’art. 282 c.p.c., che dichiara ex lege la provvisoria esecuzione tra le parti della sentenza di primo grado, a prescindere, pertanto, dal suo contenuto sostanziale.
Inoltre secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, “al cancelliere (ndr il termine cancelliere è usato in maniera generalizzato non avendo tenuto conto sia il codice civile che i codici di rito dell’evoluzione contrattualistica delle competenze e delle qualifiche del personale addetto alle cancellerie; attualmente qualificati al rilascio della formula esecutiva sono il cancelliere, il funzionario giudiziario e il direttore amministrativo)  non è demandato di accertare se alla formale completezza del titolo corrisponde la sua sostanziale efficacia esecutiva, in quanto l’indebito rilascio della formula esecutiva costituisce mera irregolarità e la responsabilità della effettiva efficacia sostanziale del titolo e della sua esecuzione ricade solo sulla parte .
Per il combinato disposto dell’art. 153 disp. att. c.p.c. con l’art. 475 c.p.c., il cancelliere non può rifiutarsi di rilasciare alla parte che ne fa richiesta la copia esecutiva di un provvedimento che, per i suoi caratteri strutturali, è perfetto, in quanto emanato e sottoscritto dal giudice nell’esercizio della sua giurisdizione”  .    Ipotesi di copia in forma esecutiva di sentenza non passata in giudicato — È dovuto il rilascio di copia in forma esecutiva di una sentenza di primo grado non passata in giudicato (ma provvisoriamente esecutiva ex art 282 cpc) recante esclusivamente condanna al pagamento delle spese processuali.
In tal senso il Ministero della Giustizia e la Corte di Cassazione «in considerazione della immediata efficacia endoprocessuale di qualsiasi pronuncia di condanna, tale essendo inconfutabilmente, quella alle spese». Ed, inoltre, «ai sensi del novellato art. 282 c.p.c., deve ritenersi oggi legittimamente predicabile la provvisoria esecutività di tutti i capi delle sentenze di primo grado aventi portata condannatoria (quale quello relativo alle spese di giudizio), trattandosi di un meccanismo del tutto automatico e non subordinato all’accoglimento della domanda introdotta dalle parti» .
Rilascio di copia di atto soggetto a registrazione — II Ministero della Giustizia giustamente ha più volte evidenziato agli uffici giudiziari che la Corte Costituzionale con sentenza 6 dicembre 2002, n. 522 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 66, D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 nella parte in cui non consente al cancelliere il rilascio dell’originale o della copia della sentenza o di altro provvedimento giurisdizionale, richiesti al fine di procedere all’esecuzione forzata nei confronti della parte soccombente, se non dopo il pagamento dell’imposta di registro.
Conseguentemente, ora, le Cancellerie sono tenute a rilasciare gli originali e le copie delle sentenze o di altri provvedimenti giurisdizionali, richiesti per procedere ad azione esecutiva, a prescindere dalla registrazione degli stessi e, dunque, dal pagamento della relativa imposta .
Rilascio di copia per fini di impugnazione (art. 285 c.p.c.) — II rilascio è richiesto al fine di poter procedere alla notifica della sentenza per far decorrere i termini di impugnazione, in questo caso la Cancelleria non può procedere all’adempimento se non dopo la previa registrazione del provvedimento originale.
Non è, inoltre per disposizione ministeriale alquanto dubbia , rilasciabile copia esecutiva del decreto di pagamento del difensore di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato.
Esenzione da diritti — II beneficio  dell’esenzione dai diritti di copia a carico della parte a qualsiasi natura dovuta non si estende anche alle copie richieste per uso studio ad esclusiva utilità della parte o del suo difensore .
Dispositivo sentenza penale con provvisionale-spedizione di copia in forma esecutiva Dopo aver menzionato alcuni criteri cui debbono attenersi le Cancellerie nel rilascio di copie si può tornare al tema iniziale, quello cioè della rilasciabilità o meno — nelle more del deposito delle motivazioni — di copia esecutiva del dispositivo della sentenza penale con provvisionale a favore della parte civile.
Ricordiamo che nei casi di cui all’articolo 431 c.p.c. “all’esecuzione si può procedere con la sola copia del dispositivo in pendenza del termine per il deposito della sentenza”
Tale ipotesi è estensibile ai dispositivi in materia penale riguardanti liquidazione per risarcimento danni e/o provvisionale a favore della parte civile?
Ai sensi dell’art. 540 e.p.p. la condanna alle restituzioni e al risarcimento del danno è dichiarata provvisoriamente esecutiva, a richiesta della parte civile, quando ricorrono giustificati motivi; la condanna al pagamento della provvisionale è immediatamente esecutiva.
In questo caso la parte civile nelle more del deposito della sentenza può richiedere, ottenere ed agire con il solo dispositivo spedito in forma esecutiva?
Nessun orientamento ministeriale è stato rinvenuto nella materia in esame.
Per la giurisprudenza, nei pochi casi rinvenuti,  non è consentito il rilascio di copia esecutiva del dispositivo della sentenza penale con provvisionale a favore della parte civile in pendenza dei termini fissati dal giudice per il deposito della sentenza stessa.
In merito il Tribunale di Modena — rito monocratico — nell’ordinanza 28 aprile 2005 afferma che «non è ravvisabile la sussistenza di alcuna norma che conformemente a quanto previsto dall’art. 431, secondo comma, c.p.c. consenta l’esecuzione della sentenza sulla base della sola copia del dispositivo in pendenza del termine per il deposito della sentenza» e che «convergente in tal senso risulta la mancata previsione di rimedi per la sospensione della esecuzione, viceversa previsti dall’art. 431, terzo comma, c.p.c., posto che l’imputato non potrebbe neppure esperire la procedura di cui all’art. 600, terzo comma, e.p.p. essendo la richiesta di sospensione dell’esecuzione, per giurisprudenza di legittimità, proponibile solo con l’atto di gravame e non separatamente dall’impugnazione» (cfr. Cass. Pen., Sez. II, 16 aprile 1999, n. 1581).
Anche la Corte di Appello di Catanzaro nel provvedimento 3 dicembre 2010 «rileva che è sicuramente abnorme l’apposizione della formula esecutiva sul solo dispositivo della sentenza letto in udienza, in pendenza dei termini fissati dal giudice, ai sensi dell’art. 544, terzo comma, c.p.p.. per il deposito della sentenza stessa».
Inoltre sempre per la Corte di Appello di Catanzaro in un passaggio del provvedimento in verità non molto chiaro  «la condanna al pagamento della provvisionale è immediatamente esecutiva sicché il richiamo del difensore all’art. 588 c.p.p.. non è conferente; in ogni caso, ai sensi dell’art. 600, terzo comma, c.p.p.., il giudice di appello può disporre che sia sospesa l’esecuzione della condanna al pagamento della provvisionale, ma ciò con le forme previste dal primo comma della norma citata e, cioè, in sede di impugnazione della sentenza di primo grado».
Infine per la Corte di Appello “L’abnormità della situazione venutasi a creare in seguito alla non corretta apposizione della formula esecutiva sul dispositivo della sentenza citata potrà essere fatta valere dall’interessato in sede civile con opposizione al precetto”
Lo sbarramento relativo all’applicazione di normativa del rito civile a quello penale e viceversa, come dalla richiamata ordinanza del Tribunale di Modena, trova, a parere di chi scrive, applicazione limitatamente agli aspetti prevalentemente processuali e non per la normativa relativa alle disposizioni generali riguardanti gli atti.
Infatti se così non fosse e lo sbarramento di applicazione fosse totale non sarebbe possibile ad esempio ricostruire gli atti civili, come oggi avviene, mancando nel codice di procedura civile una norma che, conformemente a quanto previsto dagli artt. 112 e 113 e.p.p. e 40 e 41 disp. att. e.p.p., regolamenti la surrogazione e la ricostruzione degli atti mancanti.

Dott. Caglioti Gaetano Walter

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