Diseredazione: la clausola di esclusione meramente negativa

Redazione 21/11/19
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Di seguito una sintetica disamina della disciplina in tema di diseredazione, con particolare riferimento alla clausola di esclusione meramente negativa.

Il presente contributo è tratto da “La diseredazione” di Carmine Lazzaro.

Origini del fenomeno della clausola di esclusione meramente negativa

Il diritto romano conosceva (ed ammetteva) la possibilità del pater familias di diseredare uno o più eredi, ricorrendo ad una dichiarazione espressa volta ad escludere questi ultimi dalla propria successione[1].

La diseredazione si configurava, quindi, come una sanzione civile di fonte privata[2].

Per diseredazione si intende la dichiarazione di volontà del de cuius, espressa in forma testamentaria, che si limiti ad escludere dalla sua successione taluno dei potenziali eredi legittimi[3].

L’evoluzione del diritto nelle epoche successive portò ad una graduale rivisitazione della nozione di diseredazione[4], pur mantenendola intimamente connessa con le sue radici romanistiche, ma senza un riconoscimento a livello legislativo, almeno in modo espresso.

Il declino della clausola destitutiva comincia col code Napoléon che sancisce il definitivo superamento dell’istituto in oggetto, abrogando la normativa relativa alla figura de qua e prevedendo la sola indegnità come causa di esclusione dalla successione per gravi motivi espressamente previsti. In Italia, il codice civile del 1865 eliminò qualsiasi richiamo alla diseredazione[5].

Come correttamente rilevato da autorevole dottrina, l’espunzione dal nostro ordinamento della clausola diseredativa «non ha evitato il sorgere di questioni»[6]  interpretative e pratiche a cui l’operatore del diritto non si è potuto esimere dal dare una risposta.

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L’ondivago excursus giurisprudenziale in tema di diseredazione e clausola di esclusione meramente negativa

In mancanza di un puntuale dato normativo, fondamentale diviene il ruolo della giurisprudenza, che in tema di diseredazione (e sua ammissibilità o meno) svolge una funzione suppletiva/ integrativa. Come comportarsi innanzi ad un testamento avente contenuto meramente negativo?

Esempio classico: Tizio, vedovo e senza figli, muore; lascia due fratelli Caio e Sempronio. Nel suo testamento così dispone “Escludo dalla mia successione Caio” (o “Diseredo Caio”)7. Sulla validità di un siffatto testamento a contenuto meramente negativo dottrina e giurisprudenza hanno a lungo dibattuto8.

mi; ma, evidentemente, ciò non preclude agli altri soggetti (non esclusi) l’apertura della successione legittima a loro favore.

Gli orientamenti giurisprudenziali appaiono sull’argomento quasi “schizofrenici”, propendendo per soluzioni a volte diametralmente opposte.

Una ricostruzione più datata partiva dall’assunto che il testamento dovesse avere carattere necessariamente attributivo, pertanto, il testamento dal contenuto meramente destitutivo veniva considerato inammissibile e, in quanto tale, integralmente nullo, il tutto in linea con una interpretazione restrittiva del combinato disposto degli artt. 587 e 588 c.c.10.

A parere di questo orientamento, il testamento costituiva uno strumento di allocazione post mortem delle sostanze del de cuius, ammissibile soltanto attraverso le forme tipiche dell’istituzione di erede e del legato.

In proposito i giudici di legittimità apparivano alquanto intransigenti, formulando il principio di diritto per cui

«Ai sensi dell’art. 587 c.c., comma primo, il testatore può validamente escludere dall’eredità, in modo implicito o esplicito, un erede legittimo, purchè non legittimario, a condizione, però, che la scheda testamentaria contenga anche disposizioni positive e cioè rivolte ad attribuire beni ereditari ad altri soggetti, nelle forme dell’istituzione di erede o di legato. È quindi nullo il testamento con il quale, senza altre disposizioni, si escluda il detto erede, diseredandolo. Peraltro, qualora dall’interpretazione della scheda testamentaria risulti che il de cuius, nel manifestare espressamente la volontà di diseredare un successibile, abbia implicitamente at teso attribuire, nel contempo, le proprie sostanze ad altri soggetti, il testamento deve essere ritenuto valido, contenendo una vera e propria valida disposizione positiva dei beni ereditari, la quale è sufficiente ad attribuire efficacia anche alla disposizione negativa della diseredazione”[7].

Tale pronuncia, è stata temperata da una successiva sentenza della Suprema Corte che evidenzia la possibilità di “salvare” il testamento avente contenuto meramente destitutivo in via ermeneutica, anche tramite elementi esterni alla scheda testamentaria.

La Suprema Corte puntualizza, infatti, che «La volontà di diseredazione di alcuni successibili può valere a far riconoscere una contestuale volontà di istituzione di tutti gli altri successibili non diseredati solo quando, dallo stesso tenore della manifestazione di volontà o dal tenore complessivo dell’atto che la contiene, risulti la effettiva esistenza della anzidetta autonoma positiva volontà del dichiarante, con la conseguenza che solo in tal caso è consentito ricercare, anche attraverso elementi esterni e diversi dallo scritto contenente la dichiarazione di diseredazione, l’effettivo contenuto della volontà di istituzione»[8].

Per continuare ad approfondire leggi “La diseredazione” di Carmine Lazzaro, da cui è stato tratto il presente contributo.

La diseredazione

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Note

[1] Per maggiori approfondimenti sulla diseredazione nel diritto romano si rinvia a V. Arangio Ruiz, Istituzioni di diritto romano, Napoli, 1966, 545. Cfr. anche S. Kursa, La diseredazione nel diritto giustinianeo, Bari, 2012.

[2] V. sul punto A. Burdese, Manuale di diritto privato romano, Torino, 1964, 777.

[3] Cfr. per un quadro generale A. Trabucchi, L’autonomia testamentaria e le disposizioni negative, in Riv. dir. civ., 1970, I, 48 ss.

[4] Sull’ammissibilità o meno della clausola diseredativa, si dibatte in dottrina da lungo tempo. Sono molte, e profondamente diverse tra loro, le impostazioni seguite nel corso degli anni. Sul punto, G. Bonilini, Disposizione di diseredazione accompagnata da disposizione modale, in Fam. pers. e succ., 2007, 715 ss., 716, ove si precisa che «[…] non occorre punto indicare, né indagare, il motivo, che abbia spinto alla diseredazione, essendo sufficiente, purché inequivoca, com’è a dirsi nel caso di specie, la volontà di privare un dato successibile della possibilità di succedere, altrimenti assicuratagli dalla legge, ove, appunto, non possa operare, in senso opposto, la volontà del de cuius. Si può rammentare, in ogni caso, che può sì essere che il testatore, con la diseredazione, voglia impedire a dati soggetti l’acquisto ereditario per ragioni d’antipatia, etc., ma non si può neppure escludere che lo stesso miri, in realtà, a rendere più consistente l’acquisto dei non diseredati, a ragione d’un genuino affetto verso i medesimi, della consuetudine di vita con loro, etc.»

[5] Per un quadro generale sull’argomento si rinvia a R. Catalano, La diseredazione: profili storici e questioni attuali, in Riv. not., 4/2017, 741 ss., 748-749.

[6] In tal senso A. Torrente, voce Diseredazione, (diritto vigente), in Enc. dir., vol. XIII, Milano, 1964, 102.

[7] Cfr. Cass. civ., sez. II, 20 giugno 1967, n. 1458, in Giust. civ., 1967, I, 2032.

[8] In tal senso Cass. civ., sez. II, 18 giugno 1994, n. 5895, in Giust. civ. Mass., 1994, fasc. 6. In senso analogo anche Cass. civ., sez. II, 23 novembre 1982, n. 6339, in Giust. civ. Mass., 1982, fasc. 10-11.

 

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