Disciplina europea delle varietà vegetali e OGM

Stazi Andrea 01/04/10
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Intervento al Convegno:

“Biotecnologie tra sviluppo, bioetica e diritto

Cibo di Frankenstein o speranza alimentare e medica?

Università Europea di Roma – 18 marzo 2010

 

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Abstract

 

La direttiva 2001/18/CE costituisce il testo normativo fondamentale, a livello comunitario, in tema sia di “immissione in commercio” di OGM – ossia “un organismo, diverso da un essere umano, il cui materiale genetico è stato modificato in modo diverso da quanto avviene in natura con l’accoppiamento e/o la ricombinazione genetica naturale“ – sia di “emissione deliberata” di OGM nell’ambiente.

Tali nozioni, benché distinte e fondate su separate previsioni normative (sentenza Corte Cost. n. 150/2005), sono nel loro insieme sufficientemente ampie per ricomprendervi ogni fase dell’impiego di OGM in agricoltura, una volta superate le complesse fasi di autorizzazione previste dalla direttiva: tali procedure comportano una penetrante valutazione, caso per caso, degli eventuali rischi per l’ambiente e la salute umana, connessi all’immissione in commercio, ovvero anche all’emissione di ciascun OGM ai fini dell’uso agricolo.

In un recente caso che ha riaperto un importante dibattito, l’Azienda Agricola Silvano Dalla Libera ha chiesto al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali l’autorizzazione alla messa in coltura di varietà di mais geneticamente modificate iscritte nel catalogo comune europeo.

Con nota del 18 aprile 2007 il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ha comunicato di “non poter procedere all’istruttoria della richiesta di autorizzazione nelle more dell’adozione, da parte delle regioni, delle norme idonee a garantire la coesistenza tra colture convenzionali, biologiche e transgeniche (piani regionali), come previsto anche dalla circolare MiPAAF del 31/03/2006”.

Da ultimo  il Consiglio di Stato, con decisione n. 183/2010, considerato il quadro normativo vigente in materia, ha affermato che dalle stesse deduzioni depositate dal Ministero emerge come:

– non sia contestato che le varietà di mais geneticamente modificate per le quali è stata richiesta l’autorizzazione alla messa a coltura siano già iscritte nel catalogo comune europeo, per cui

– non vi siano ostacoli di carattere sanitario o ambientale che, ai sensi dell’art. 23 della direttiva 2001/18/CE, giustifichino un intervento precauzionale dello Stato membro in termini di divieto o di limitazione della coltivazione.

In conclusione, dunque, il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso e per l’effetto ha annullato gli atti impugnati, e ha dichiarato l’obbligo del Ministero di provvedere sull’istanza di autorizzazione, entro un termine di 90 giorni decorrente dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza.

Ciò, infine, richiamando il potere dell’Amministrazione statale di avviare i procedimenti sostitutivi che l’ordinamento appresta per il caso di inerzia delle Regioni nel dare attuazione a obblighi comunitari.

 

 

QUI IL TESTO DELL’INTERVENTO PER ESTESO IN PDF

Allegato

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Stazi Andrea

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