Dirtto penale e criminologia in tema di criminalità organizzata in svizzera

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  1. Le nuove tendenze giurisprudenziali del Bundesgericht svizzero sul tema delle mafie

BGE 122 IV 91 ( 1996 )

Nel 1994 e alla luce dell’ Art. 260 ter StGB ( in vigore dallo 01/08/1994 ), il Ministero Pubblico della Confederazione iniziò ad indagare un associato per delinquere della mafia siciliana residente a Zurigo. Nel 1995, dopo aver esaminato la pertinente documentazione bancaria, il Ministero Pubblico federale confiscò i beni intestati ad una Fondazione amministrata dal reo e sospettata di essere mantenuta in vita con fondi neri della criminalità organizzata italiana. Il confiscato propose istanza di dissequestro dei beni.

Il reo eccepì che la confisca spetta al Ministero Pubblico di rango cantonale e non federale. Viceversa, il Ministero Pubblico della Confederazione contestò che i reati erano manifestamente sottoposti alla cognizione federale ( criminalità organizzata, riciclaggio transnazionale e traffico di stupefacenti tra l’ Italia e la Svizzera ). Oltretutto la Procura della Repubblica di Palermo si apprestava a formulare istanze rogatoriali.

Il problema fondamentale consisteva nel fatto che i capi d’ accusa erano senz’ altro di competenza federale, ma la confisca è un atto tecnicamente e processualisticamente riservato alle Procure Cantonali ( PETER 1971 ). A parere di SCHMID ( 1993 ), la confisca ed il sequestro sono indifferentemente eseguibili da parte di un’ Autorità Giudiziaria tanto cantonale quanto federale ( v. anche BGE 117 IV 233 ). Tuttavia, i beni confiscati erano frutto di illeciti di stampo mafioso, compiuti in parte in Italia ed in parte in Svizzera. SCHMID ( ibidem ) parla di << punibilità concreta reciproca >>, datosi che la confisca è un istituto simile sia in Svizzera sia in Italia. Ciononostante, la questione rimane tutt’ altro che pacifica ( SCHULTZ 1978 ; GAILLARD 1989 ; STRATENWERTH 1995, e così pure BGE 117 IV 233 ; BGE 112 Ib 576 ; BGE 109 IV 51 ). Dopo apposita Camera di Consiglio, BGE 122 IV 91 ammise la regolare competenza per la confisca sussistente in capo al Ministero Pubblico della Confederazione, poiché la cognizione federale, vista la natura dei reati contestati, assorbe in se stessa anche la potestà di confisca, senza dovere di delega all’ Autorità Giudiziaria cantonale del Foro ove si trovano i beni ed i valori confiscati.

A titolo incidentale, il confiscato italiano notò che il sequestro e la confisca erano stati disposti a séguito di informazioni troppo generiche fornite dalla Polizia di Stato italiana. Anche tale censura difensiva fu respinta, in tanto in quanto, pochi giorni dopo la confisca, il quadro indiziario iniziale rivelava fondato il fumus boni juris iniziale. Oltretutto, il contesto criminale era particolarmente grave ( v. il caso simile di BGE 119 IV 326 ).

Anche BGE 122 IV 91 fa prevalere l’ urgenza pratica della confisca sui timori teorici relativi ad un’ eventuale competenza cantonale anziché federale. Nel Diritto svizzero, la criminalità organizzata è repressa con molto senso pratico e senza ipertrofie garantistiche, che rallenterebbero la lotta internazionale alle mafie

BGE 128 IV 117 ( 2002 )

Questa Sentenza sanziona severamente un gruppo criminale organizzato responsabile di tratta di donne per fini prostitutivi. La difesa dei correi tentò di asserire che le prostitute straniere erano state avviate al meretricio, in territorio svizzero, con il loro consenso di persone giovani ancorché maggiorenni e ragionanti. BGE 128 IV 117 rigettò tale tesi. Ovvero, la volontà delle prostitute non era genuina, spontanea, libera e deliberata, dal momento che i protettori avevano approfittato dell’ estrema povertà economica delle escort clandestinamente introdotte in Svizzera con un permesso di soggiorno turistico e non lavorativo. Oltretutto, BGE 128 IV 117 ha stabilito e dimostrato che i sodalizi mafiosi annichiliscono sempre il consenso psicologico delle meretrici con violenze più o meno dirette e ricatti economici e morali.

Nel 2001, la Corte delle Assise Correzionali di Leventina, riunita a Bellinzona, emise una Sentenza di condanna assai severa. In effetti, l’organizzazione mafiosa svizzero-lituana in questione aveva ridotto in schiavitù, per fini di sfruttamento sessuale, inizialmente 20 donne e successivamente altre 60 tra il 1998 ed il 2000. Inoltre, le meretrici si trovavano in stato di clandestinità ed i loro guadagni illeciti venivano riciclati illegalmente dagli sfruttatori, il tutto entro un vero e proprio contesto di criminalità organizzata. Nel 2001, la Corte di Cassazione e Revisione Penale del Tribunale d’ Appello del Canton Ticino riformò quasi interamente la condanna di primo grado. Tale mitigazione sanzionatoria costrinse il Ministero Pubblico del Canton Ticino a rivolgersi al Bundesgericht.

Alla luce dell’ormai abrogato Art. 196 StGB, BGE 126 IV 225 definì la tratta di donne prostitute alla stregua di << un’offesa al diritto di autodeterminazione in campo sessuale >>. I Difensori della cosca criminale svizzero-lituana contestarono BGE 126 IV 225, giacché le meretrici ingaggiate sarebbero state consapevoli e pienamente consenzienti ancor prima di stabilirsi clandestinamente in svariati postriboli semi-illegali del Canton Ticino. In realtà, le circa 80 escort sfruttate dai correi non avevano manifestato un consenso pienamente libero. Certamente si trattava di soggetti maggiori degli anni 18. Tuttavia, il Ministero Pubblico del Canton Ticino affermò che il gruppo criminale << sfruttava la loro inesperienza e ingenuità, nonché le condizioni di miseria in cui vertevano …con minaccia e altri mezzi di costrizione …con inganno e abuso di autorità >>. Anche in Dottrina, AUER & MALINVERNI & HOTTELIER ( 2000 ) sostengono che raramente le prostitute sono rispettate nella loro dignità e nella loro capacità di autodeterminarsi. E’ raro che una giovane donna straniera eserciti volentieri il meretricio, poiché nella quasi totalità dei casi, la povertà della famiglia d’origine non lascia spazio a decisioni veramente autonome. Anche in passato, il Bundesgericht ha asserito che la dignità umana delle prostitute, nei contesti mafiosi, viene calpestata ed insultata ( BGE 127 IV 66 ; BGE 126 IV 236 ; BGE 118 IV 153 ; BGE 125 II 417 ) Nella Svizzera germanofona, JENNY ( 1997 ), SCHMID ( 1997 ) e STRATENWERTH ( 1995 ) affermano unanimemente che la criminalità organizzata sfrutta gli esseri umani come oggetti per la libidine altrui. Anche BGE 126 IV 225 nota che la escort straniera portata in Svizzera << è tenuta all’ oscuro di ciò che l’ attende, è poco informata ed è incapace di difendersi >>. CRAMERI ( 2000 ) osserva giustamente che le prostitute dell’ Est patiscono << una dipendenza personale nonché finanziaria dai protettori … il consenso formale della vittima non basta, è imperativo accertare che tale consenso sia effettivamente libero da costrizioni >>. Di fronte alla comunità internazionale, BGE 126 IV 225 sanzionò esemplarmente la riduzione in schiavitù per fini prostitutivi, anche nel caso in cui la donna maggiorenne si dichiari consenziente. In buona sostanza, nel Diritto Penale sostanziale svizzero, la meretrice non viene mai considerata << libera nell’ esercizio del proprio diritto all’ autodeterminazione sessuale >> ( BGE 126 IV 225 ; BGE 96 IV 118 ). In Germania, viceversa, la Criminologia ammette la sussistenza di un pieno consenso qualora la donna sia consapevole di poter migliorare il proprio stato economico prostituendosi ( SCHÖNKE & MAIWALD 1995 ). Nel Diritto Penale austriaco, la consapevolezza di guadagnare denaro da parte della escort non esclude la punibilità dei protettori ( PHILIPP 2001 ). Negli Ordinamenti di Francia ed Italia, la meretrice straniera è esente da pena, ma, in caso di violenza e minaccia, è perseguibile chi aiuta, protegge ed assiste la peripatetica. Il Parlamento europeo ed il Consiglio d’ Europa ha adottato un modello sanzionatorio simile a quello tedesco. Ovverosia, il protettore va punito soltanto in caso di maltrattamenti fisici o morali nei confronti della donna. BGE 128 IV 117 fu una Sentenza complessa e non certo sbrigativa. I Difensori dei correi lituani proposero di accogliere il modello penalistico tedesco << poiché le ragazze sapevano a quali condizioni dovevano prostituirsi e non hanno subìto costrizioni o pressioni, né sono state influenzate da un qualsiasi rapporto di dipendenza … non furono mai minacciate o percosse e decidevano in modo autonomo >>. Anzi, il gruppo criminale in parola era guidato da una donna lettone anch’ ella prostituta. Tuttavia, il Bundesgericht rigettò tale presunta libertà di autodeterminarsi. Infatti, le 87 donne introdotte in Svizzera pativano una povertà assoluta, che imponeva indirettamente ubbidienza e omertà. Pertanto, la volizione consensuale non era pienamente deliberata.

In BGE 128 IV 117 veniva abrogata la previgente Prassi sancita in BGE 96 IV 118. Ovverosia, la mercificazione di esseri umani per fini prostitutivi è sempre e comunque da reputarsi illecita, in tanto in quanto contraria al Diritto Internazionale ed alla CEDU. L’unico caso non perseguibile è, al limite, lo spostamento da un albergo ad un altro o da un appartamento all’ altro. Infatti, dal punto di vista fattuale, lo spostamento geografico non muta le condizioni sostanziali delle escort. Il superamento ermeneutico di BGE 96 IV 118 era indispensabile. Ormai, la testé menzionata Sentenza si fondava su Norme abrogate e contrarie all’odierno panorama criminologico internazionale. Anzi, BGE 128 IV 117 ha finalmente negato un consenso a prostituirsi, nel senso che la meretrice, anche se maggiorenne, è tutt’ altro che libera ed autonoma.

I Difensori degli imputati lettoni tentarono di negare l’ applicabilità dell’ Art. 305 bis StGB ( riciclaggio di denaro ). Infatti, gli atti riciclatori non avevano recato a guadagni enormemente gravi. Tuttavia, in BGE 128 IV 117,il Bundesgericht, come già in passato, dichiarò punibili anche modeste transazioni di valori ( BGE 119 IV 59 ; BGE 122 IV 211 ; BGE 119 IV 242 ). Inoltre, sussiste il reato di tentato riciclaggio anche qualora lo spostamento o l’ occultamento di somme illecite sia fallito o non pienamente consumato ( BGE 127 IV 20 ). Viceversa, il bonifico bancario privo di fini dissimulatori non integra gli estremi di riciclaggio, anche se la somma rimane confiscabile giacché frutto di prostituzione illegale in un contesto di crimine organizzato ( BGE 124 IV 274 ).Sempre alla luce dell’ Art. 305 bis StGB, in BGE 128 IV 117 furono qualificati come circostanze aggravanti l’ aver riciclato ben 10.000 Franchi e l’ aver occultato guadagni per il sostentamento alimentare dei parenti poveri delle prostitute. Del resto, la gravità del reato di tratta di esseri umani ( v. abrogato Art. 196 StGB ) imponeva di non concedere giustificazione alcuna. Gli unici versamenti di denaro non sanzionati ex Art. 305 bis StGB furono quelli finalizzati al sostentamento minimo indispensabile delle 87 escort.

Infine, conformemente alla Dottrina di ROSCHACHER ( 1991 ), il Bundesgericht ebbe cura , in BGE 128 IV 117, di contestare, ai protettori e alle ragazze, la contravvenzione relativa allo svolgimento in Svizzera di un’ attività lucrativa con il solo permesso turistico. Quest’ ultimo profilo non rappresenta l’ essenza del problema, pur se gioverebbe censire e perseguire le decine di migliaia di meretrici lavoranti nei nostri Cantoni e non munite di alcun permesso di lavoro.

BGE 130 IV 68 ( 2004 )

Nel 2003, il Tribunale di Roma condannò un italo-svizzero a ben 12 anni di reclusione per aver trafficato, tra Svizzera ed Italia, 246 Kg. di cocaina. Tale spaccio era inserito in un contesto di criminalità organizzata ( Art. 260 ter StGB ). Parallelamente, nel 2002, il Ministero Pubblico della Confederazione incriminò l’ italo-svizzero per il delitto p. e p. dall’ Art. 305 bis StGB ( riciclaggio di denaro ).Ovvero, il reo aveva riciclato 1.377.873,oo Franchi in una Banca di Lugano, a mezzo traffico di valuta. Tale somma era il ricavato della vendita dei predetti 246 Kg. di cocaina smerciati in Italia. Nel 2003, la Corte d’ Appello di Roma riconobbe il condannato come responsabile di traffico internazionale di stupefacenti, ancorché non di associazione per delinquere di stampo mafioso ( Art. 416 bis CP per l’ Italia, Art. 260 ter StGB per la Svizzera ). Alla luce della Sentenza italiana di secondo grado, il Difensore elvetico del reo, nel Gennaio 2004, contestò la competenza giurisdizionale federale e produsse istanza acciocché il Processo venisse celebrato dalla sola Autorità Giudiziaria cantonale ticinese. Infatti, l’ Art. 340 bis StGB dichiara competente il Ministero Pubblico della Confederazione nel caso in cui il delitto appartenga ad un contesto criminale organizzato ( Art. 260 ter StGB ). All’opposto, la Magistratura italiana di secondo grado aveva negato lo stampo mafioso del crimine ( Art. 416 bis CP ). Dopo una Camera di Consiglio, nel 2004, il Bundesgericht accolse l’ istanza dell’ inquisito ed il Procedimento Penale venne così sottratto alla cognizione del Ministero Pubblico della Confederazione. Gli Atti furono rimessi alla Magistratura ticinese.

Anche BGE 113 IV 108 e BGE 112 IV 63, alcuni anni prima, avevano stabilito che il mutamento della rubricazione del reato può cagionare o meno il passaggio degli Atti alla cognizione dell’ Autorità Giudiziaria cantonale anziché federale. Infatti, il cambiamento dei capi d’ accusa e, quindi, l’ esclusione precettiva dell’ Art. 260 ter StGB fanno parte della normale dialettica tra Uffici Giudiziari, specialmente in un Ordinamento non centralista come quello svizzero. In secondo luogo, il riciclaggio ( Art. 305 bis StGB ) è sottoposto alla competenza federale soltanto se il denaro è stato “ ripulito “ prevalentemente all’ estero, oppure in più Cantoni. Viceversa, il condannato italo-svizzero si era rivolto esclusivamente ad un Istituto di Credito ticinese ( CARONI 1996 ; v. pure BGE 129 I 402 ). Anche BÄNZIGER & LEIMGRUBER ( 2001 ) reputano che la competenza del Ministero Pubblico della Confederazione non ha ( più ) senso di sussistere se un’ Autorità Giudiziaria straniera ha già adeguatamente sanzionato un inchiestato. L’ importante, a livello di ratio, è scardinare, se esiste, un sodalizio criminale organizzato. Ovvero, alla luce della Sentenza della Corte d’ Appello di Roma, sarebbe pleonastico un eventuale intervento dell’ Autorità Giudiziaria elvetica di rango federale.

BGE 136 IV 179 ( 2010 )

Ex Art. 305 bis StGB nonché ex Art. 322 septies StGB, è sancita la doppia punibilità dei reati di riciclaggio e corruzione passiva di un Pubblico Ufficiale estero. Nel 2000, un Funzionario della Regione autonoma italiana della Valle d’ Aosta ha iniziato una raccolta sistematica e ben organizzata di tangenti in cambio di appalti pubblici irregolarmente assegnati. Dal 2000 al 2003, il denaro frutto della corruzione è stato riciclato in varie Banche elvetiche, per il tramite di due consulenti bancari. Nel 2006, il predetto Pubblico Ufficiale italiano venne condannato dal Tribunale di Aosta con Sentenza di patteggiamento. Parallelamente, nel 2008, anche il Ministero Pubblico della Confederazione rinviò a giudizio il valdaostano ed i due intermediari finanziari con l’ accusa di riciclaggio aggravato. Il Bundesgericht prosciolse i due correi, ma ritenne perseguibile il Pubblico Ufficiale italiano.

Senza dubbio, come dimostra BGE 126 IV 255, il riciclaggio di denaro frutto di corruzione costituisce un reato assai grave e macro-economicamente destabilizzante. Pertanto, se la corruzione di Pubblico Ufficiale è perseguita anche nello Stato estero interessato, in tal caso il Ministero Pubblico della Confederazione ha il dovere di applicare il Principio della doppia punibilità astratta, applicando sia l’ Art. 305 bis StGB sia l’ Art. 322 septies StGB. La Teoria della doppia punibilità astratta è sostenuta da molti Dottrinari elvetici ( BALMELLI 1996 ; CASSANI 1998 ; HARARI 1998 ; TRECHSEL & AFFOLTER-EIJSTEN 2008 ; PIETH 2007 ; SCHMID 1992 ). Tuttavia, l’ Art. 322 septies StGB ( corruzione di Pubblico Ufficiale estero ) è in vigore soltanto dal 2006. Infatti, nella Normativa previgente, lo StGB prevedeva solo la punibilità di atti di corruzione passiva commessi da Funzionari cantonali o federali svizzeri. In secondo luogo, l’ ultimo comma dell’ Art. 305 bis StGB si applica esclusivamente se l’ atto corruttivo costituisce reato anche nel Diritto Penale dello Stato cui appartiene il Pubblico Ufficiale. Pertanto, la Teoria della doppia punibilità concreta anziché astratta non garantisce in modo automatico la sanzionabilità, in Svizzera, del riciclaggio di fondi neri frutto di corruzione o di altri delitti contro la Pubblica Amministrazione di paesi stranieri. In buona sostanza, SCHMID ( 1992 ) ; EGGER TANNER ( 1999 ) ed HARARI ( 1998 ) affermano la necessità assoluta della doppia punibilità astratta ( quindi automatica ) e non concreta. Del resto, l’ ultimo comma dell’ Art. 305 bis StGB rischia di trasformare le Banche svizzere in collettori della corruzione pubblica straniera. Più precisamente, se la tangente percepita non costituisce reato all’ estero, essa diviene liberamente e spudoratamente riciclabile dal sistema bancario svizzero. Quindi, se in un determinato Stato estero non esiste una Norma simile all’ Art. 260 ter StGB, ne consegue che le Mafie internazionali possono liberamente riciclare i loro guadagni nella Confederazione. Una minoranza di Autori germanofoni sostengono, invece, la preferibilità della doppia punibilità concreta. Anzi, secondo alcuni ( ZULAUF 1994 ) è indifferente strutturare l’ ultimo comma dell’ Art. 305 bis StGB in senso astratto o in senso concreto. Infatti, il Principio internazionalistico dell’ assistenza giudiziaria obbligatoria risolve ogni dilemma, poiché l’ essenziale è la collaborazione tra le Magistrature dei due o più Stati coinvolti

ACKERMANN ( 1998 ) mette in guardia di fronte al pericolo che l’ultimo comma dell’ Art. 305 bis StGB favorisca la criminalità organizzata, la quale fa del riciclaggio e della corruzione il proprio cibo ed il proprio sostentamento. Ovvero, se la Svizzera, in tema di riciclaggio, adottasse la Teoria della doppia punibilità astratta, il Pubblico Ufficiale corrotto non sarebbe perseguibile in Svizzera qualora lo Stato interessato non possedesse Norme idonee in tema di criminalità organizzata, Mafie e delitti contro la Pubblica Amministrazione. Questa è una grande sconfitta deontologica, perché l’ Art. 305 bis StGB, de jure condendo, è stato pensato appositamente per il contrasto delle Mafie internazionali. Tuttavia, anche ACKERMANN ( ibidem ) ammette che l’ assistenza giudiziaria internazionale consente di superare lo scontro tra la Teoria della punibilità concreta e quella della punibilità astratta. Lo stretto legame tra riciclaggio e corruzione transnazionale è sottolineato anche in Giurisprudenza ( BGE 120 IV 323 ) ed in Dottrina ( GALLIANI & MARCELLINI 2010 ). Secondo BERNASCONI ( 1992 ),il riciclaggio di tangenti costituisce << una delle infrazioni più tipiche delle mafie >>. Pertanto, la doppia punibilità astratta è preferibile a quella concreta. Viceversa, la Svizzera continuerà a rappresentare un rifugio bancario e fiscale sicuro per le cosche della criminalità organizzata mondiale. In modo assai interessante, ZOLLINGER ( 2009 ) nonché BGE 126 IV 255 asseriscono che ,al limite, se la doppia punibilità continuerà ad essere intesa in senso concreto, almeno la Svizzera deve garantire la confisca automatica e tassativa di denaro riciclato frutto di corruzione internazionale di stampo mafioso 

2. Aspetti statistici dei gruppi criminali organizzati operanti in Svizzera

Sotto il profilo criminologico e statistico, le Mafie, in territorio svizzero, hanno raggiunto livelli delinquenziali quantitativamente e qualitativamente intollerabili. Si pensi, ad esempio, che, nei nostri Cantoni di frontiera, sono radicati gruppi sconosciuti sino ad una decina di anni fa e provenienti dal Libano, dal Maghreb, dalla Turchia, dalla Repubblica Dominicana, dalla Giamaica e dalla Cina. Le attività illecite più appetite sono, come prevedibile, la tratta di esseri umani per fini prostitutivi, la gestione dell’immigrazione clandestina, le truffe e la clonazione delle carte di credito

Permane, in Svizzera, la presenza delle Mafie di origine italiana. Tuttavia, almeno per il momento, non esistono forme di controllo violento e sistematico del territorio, a differenza di quanto accade nelle regioni italiche della Campania o della Sicilia. Gli associati per delinquere dei gruppi camorristici e mafiosi sono fedeli alla loro tradizione di omertà e di massima discrezione. In effetti, anche in Svizzera, è difficile rinvenire testimoni attendibili, anche se costituirebbe un errore pensare ancor oggi all’ << uomo d’ onore >> armato di lupara. Ovverosia, le organizzazioni italiche insediatesi in Svizzera mirano alla criminalità dei colletti bianchi, all’ alta finanza, alla collaborazione con Banche e altri Intermediari Finanziari. P.e., nel 2010, la Magistratura italiana, in collaborazione con il Ministero Pubblico della Confederazione, ha eseguito centinaia di arresti nei confronti di individui insospettabili, eppur appartenenti alla ‘Ndrangheta calabrese ed attivi specialmente nel traffico illecito di stupefacenti su territorio elvetico. Tuttavia, a partire dagli Anni Novanta del Novecento, era ed è in atto un riscatto morale del Meridione italiano. In buona sostanza, nella Criminologia svizzera, l’ attenzione non è concentrata monotematicamente sulle Mafie di origine italiana. Esistono altri sodalizi internazionali ben più violenti e ben più destabilizzanti.

Nei primi Anni Duemila, la Confederazione elvetica ha dovuto confrontarsi con l’ emergente Mafia proveniente dai Paesi dell’ ex Blocco Sovietico. Verso il 2010/2011, si è spaventosamente diffusa la Mafia georgiana, attiva soprattutto negli àmbiti delle droghe, del riciclaggio di denaro, dei furti con scasso e delle rapine. Verso la fine del 2010, la Corte Penale di Ginevra ha condannato per il delitto p. e p. dall’ Art. 260 ter StGB una decina di appartenenti ad una pericolosa cosca proveniente dalla Georgia. Più in generale, tutte le Mafie originatesi dopo lo scioglimento dell’ Unione Sovietica hanno investito il frutto dei loro peculati e delle loro malversazioni nei Cantoni elvetici. Gli strumenti del riciclaggio sono Banche compiacenti, Operatori giuridici, Società fittizie. In special modo, la malavita proveniente dalla Comunità degli Stati Indipendenti acquista immobili oltremodo costosi e siffatti investimenti immobiliari hanno da subito allertato la Polizia Federale e l’ Autorità Giudiziaria, tanto a livello cantonale quanto a livello federale. Secondo le stime più recenti, la corruzione politica ed amministrativa ,in Russia, crea ogni anno almeno 300 Miliardi di Dollari, riciclati in Svizzera o in Ordinamenti fiscali eccessivamente elastici.

Assai preoccupante è pure la criminalità organizzata proveniente dall’ Europa sud-orientale ( Albania, Kosovo, Macedonia, Serbia e Montenegro ). Tali gruppi transitano in Svizzera o, quantomeno, attraverso la Svizzera, eroina afghana. Non mancano, inoltre, l’ la riduzione in schiavitù, la prostituzione, le truffe, la falsificazione di carte per Bancomat, i furti con scasso, i furti di automobili. La Polizia Federale, nel 2011, ha finalmente individuato e perseguito i componenti serbo-montenegrini della banda denominata << Pink Panther >>, la quale, per alcuni anni, aveva terrorizzato le gioiellerie svizzere eseguendo spregiudicate e gravi rapine. Le Mafie slavo-balcaniche si sono infiltrate ad alti livelli socio-economici e si registrano fatti di corruzione e di favoreggiamento.

Dall’ Africa occidentale, specialmente dalla Nigeria, provengono narcotrafficanti di cocaina. Detto stupefacente è contrabbandato nella Confederazione attraverso le frontiere dei Paesi Bassi e della Spagna. Negli Anni Duemila, i corrieri nigeriani, aiutati da individui apparentemente innocui, hanno sfruttato le linee ferroviarie svizzero-tedesche, oppure la cocaina è introdotta da e verso la Francia a mezzo treno.

In conclusione, Il problema della criminalità organizzata è ormai divenuto transnazionale e gli strumenti giuridici non sono sufficienti per contrastare i gruppi delinquenziali. Necessita ,piuttosto, una presa di coscienza che smascheri la presunta inoffensività delle Mafie. Il 9 Maggio 1993, nella Valle dei Templi di Agrigento, Giovanni Paolo II definì il Giudice Rosario Livatino << Martire della Giustizia e , indirettamente, della Fede >>. L’ appello severo del Defunto Pontefice non era circoscritto soltanto al’ Italia o alla sola Mafia sicula. Il citato appello morale del 1993 vale anche per la Svizzera, poiché << [ questo ] popolo che ama la vita, che dà la vita, non può vivere sempre sotto la pressione di una civiltà contraria, civiltà della morte. … lo dico ai responsabili: convertitevi. Una volta, un giorno verrà il Giudizio di Dio >>. La criminalità organizzata, tanto ad Agrigento quanto nei Cantoni elvetici, reca soltanto all’illegalità e, nel lungo periodo, alla violenza ed allo squilibrio sociale ed economico.

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Dott. Andrea Baiguera Altieri

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