Diritto di accrescimento e clausola di accrescimento

Di Bari Matteo 13/09/07
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Premessa

L’argomento dell’accrescimento si rivela un passo necessario per chi voglia sgombrare il campo dalle trappole proprie del diritto successorio. In materia di devoluzione ereditaria, infatti, il Legislatore sembrerebbe essersi divertito a spese dell’interprete. Gli istituti che entrano in gioco sono numerosi e funzionano in base ad un meccanismo di esclusione reciproca, che rende la materia piuttosto complessa. Particolare attenzione sarà dedicata, dunque, non soltanto all’istituto dell’accrescimento in quanto tale ed a quello successorio in particolare, ma anche ai suoi rapporti con gli altri istituti successori devolutivi, vale a dire sostituzione, rappresentazione, ecc.

Nozione

Una delle nozioni di carattere generale che è stata elaborata dell’istituto in dottrina è la seguente: “ogni qualvolta la riduzione del numero dei contitolari di un diritto si risolve in un vantaggio per i contitolari superstiti, vantaggio consistente nella espansione delle loro facoltà di godimento e di esercizio, là potrà sempre essere previsto e regolarmente operare il fenomeno che si suole definire col termine accrescimento”.[1] Ancora, si legge, che “l’accrescimento, in linea generale, può definirsi come quel fenomeno giuridico, relativo alla contitolarità di diritti soggettivi, che produce l’effetto di espandere la quota degli altri contitolari qualora venga meno la titolarità di alcuno di essi”.[2] L’accrescimento, dunque, è un istituto di carattere generale dell’ordinamento e la sua sostanza consiste nell’arricchire una parte della quota di un altro che sia rimasta incapiente.

Accrescimento in generale e accrescimento nel diritto successorio

Ma è nel testamento che l’istituto trova particolare attenzione e applicazione.[3] Il “diritto di accrescimento” vero e proprio trova collocazione all’interno del titolo III relativo alle successioni testamentarie, ove gli è dedicata l’intera IV Sezione.
Le norme fondamentali in materia sono gli artt. 674 e 675 codice civile, come già individuate dalla dottrina specialistica: “la individuazione del fondamento dell’istituto – si legge – ha dato luogo a vivaci contrasti, per la soluzione dei quali, basta rifarsi alla disciplina legislativa di esso in materia di successione testamentaria e, in particolare, alle norme, che riteniamo fondamentali, degli artt. 674 e 675 c.c. […]”.[4]
L’art. 674 prevede l’accrescimento tra coeredi, mentre l’art. 675 prevede l’accrescimento tra collegatari. Non meno importanti sono l’art. 676, che prevede gli effetti dell’accrescimento, e gli artt. 677 e 678, che chiudono la sezione, su cui, per il momento, si rinvia.
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Accrescimento tra coeredi – Art. 674 c.c.

Ai sensi dell’art. 674 c.c., “1. Quando più eredi sono stati istituiti con uno stesso testamento nell’universalità dei beni, senza determinazione di parti o in parti uguali, anche se determinate, qualora uno di essi non possa o non voglia accettare, la sua parte si accresce agli altri. 2. Se più eredi sono stati istituiti in una stessa quota, l’accrescimento ha luogo a favore degli istituiti nella quota medesima, l’accrescimento ha luogo a favore degli altri istituiti nella quota medesima […]”.
Il presupposto oggettivo perché si verifichi l’accrescimento è l’istituzione congiunta di più eredi sui medesimi beni. La dottrina individua, generalmente, tre presupposti necessari: “istituzione in uno stesso testamento (coniuctio verbis), istituzione in parti uguali (coniuctio re) e mancato acquisto da parte di un coerede”.[5]

Rapporti con gli altri istituti attributivi

Dall’art. 674 c.c., si possono ricavare i rapporti dell’accrescimento con gli altri istituti successori devolutivi. “3. L’accrescimento non ha luogo quando dal testamento risulta una diversa volontà del testatore. 4. E’ salvo in ogni caso il diritto di rappresentazione”. Emerge, dunque, la residualità dell’istituto dell’accrescimento successorio rispetto alla volontà del testatore che si sostanzi in una disposizione testamentaria sostitutiva nonché rispetto al diverso istituto della rappresentazione. La logica sottesa a questa sorta di scala gerarchica di applicazione è legato a pure scelte di politica legislativa. Fermo restando, infatti, che è sempre data la precedenza alla volontà del testatore, per il resto, ove non abbia disposto o comunque espresso una particolare volontà, scattano le presunzioni di legge. Perché tali sono la rappresentazione e l’accrescimento. L’una è la presunzione che il testatore avrebbe avvantaggiato i discendenti. L’altra è che avrebbe comunque avvantaggiato i coeredi superstiti.
La norma, infine, va completata con quella di cui all’art. 677 c.c. che ci dice che, in mancanza di accrescimento, torna ad operare la successione legittima.[6] L’accrescimento, dunque, non è l’utlimo meccanismo della ideale scala gerarchica dei meccanismi devolutivi. L’ultimo, infatti, è la successione legittima vera e propria, in cui ultimo chiamato è sempre lo Stato.
Qui di seguito uno schema riassuntivo:
Successione testamentarie
1) vocazione principale e diretta;
2) sostituzione;
3) rappresentazione;
4) accrescimento;
5) successione legittima.
Successione legittima
1) vocazione principale e diretta;
2) rappresentazione;
3) ulteriori chiamate

Accrescimento tra collegatari – Art. 675 c.c.

Abbiamo constatato come l’istituto sia collegato alla quaestio dell’istitutio. Ma, come noto, ex art. 588 c.c., l’istituzione può essere a titolo universale, attribuendo la qualità di erede, ma anche a titolo particolare, attribuendo la qualità di legatario. L’accrescimento tra collegatari, tuttavia, funziona analogamente a quello tra coeredi. Ai sensi dell’art. 675, infatti, “l’accrescimento ha luogo anche tra più legatari ai quali è stato legato uno stesso oggetto, salvo che dal testamento risulti una diversa volontà e salvo sempre il diritto di rappresentazione”. Sicché vale quanto detto a proposito dell’accrescimento tra coeredi.

Effetti dell’accrescimento – Art. 676 c.c.

Ai sensi dell’art. 676 c.c.“i coeredi o i legatari a favore dei quali si verifica l’accrescimento, subentrano negli obblighi a cui era sottoposto l’erede o il legatario mancante, salvo che si tratti di obblighi di carattere personale”. Questa norma, dalla cui rubrica ci si aspetterebbe la soluzione di ogni dubbio, descrive in realtà soltanto il lato passivo del fenomeno accrescimento, perché si dà per scontato l’effetto attivo,“che si risolve sempre in un vantaggio (o in un complesso di utilità) per l’agente o per gli altri”.[7]

Fondamento dell’istituto

Si legge, in dottrina, che “la individuazione del fondamento dell’istituto ha dato luogo a vivaci contrasti, per la soluzione dei quali, basta rifarsi alla disciplina legislativa di esso in materia di successione testamentaria e, in particolare, alle norme, che riteniamo fondamentali, degli artt. 674 e 675 c.c. Con esse, invero, si è stabilito che, mancando una esplicita manifestazione di volontà del disponente, se con la disposizione è stata solidalmente assegnata l’eredità (o una quota di essa o un bene singolo) ad un gruppo di soggetti (chiamata solidale), la proiezione soggettiva dei diritti relativi rimane circoscritta nell’ambito del gruppo fino a quando il numero dei componenti di esso non si sarà ridotto a zero […]”.[8] Il fondamento sembrerebbe, dunque, ancora una volta, evincersi nel favore legislativo per il gruppo di eredi che di solito è scelto dal testatore: il gruppo familiare.[9] Una presunzione di legge a favore dei familiari del testatore.
Si legge, ancora, che “è preferibile la teoria eclettica (Scognamiglio) perché, pur dovendosi riconoscere il fondamento nella presunta volontà del testatore, non si può prescindere dalla tesi della vocazione solidale, la sola che, come si è detto, spiega l’automaticità dell’acquisto e la retroattività degli effetti”. [10]

La clausola di accrescimento – Art. 773 c.c. – Accrescimento tra donatari

Un’ulteriore ipotesi di accrescimento, espressamente regolata dalla legge, è quella tra donatari, di cui all’art. 773 c.c. E’ consentito al donante di istituire più donatari assieme per il caso che uno non voglia o non possa accettare la donazione. In quel caso la parte dell’uno si accresce a quella degli altri. Il funzionamento, dunque, è analogo a quello dell’accrescimento tra eredi e tra collegatari. Si parla, con riguardo a questo caso, di clausola di accrescimento, perché tale tipo di istituzione proviene da una volontà espressa del testatore, e non dalla legge.

Accrescimento nel legato di usufrutto – Art. 678 c.c. – Usufrutto congiuntivo

“Quando a più persone è legato un usufrutto in modo che tra di loro vi sia il diritto di accrescimento, l’accrescimento ha luogo anche quando una di esse viene a mancare dopo conseguito il possesso della cosa su cui cade l’usufrutto. Se non vi è diritto di accrescimento, la porzione del legatario mancante si consolida con la proprietà”. E’ il c.d. usufrutto congiuntivo, che si caratterizza, rispetto alle altre ipotesi di accrescimento, per il fatto che l’accrescimento si può realizzare anche in un momento successivo a quello dell’acquisto.[11]

Accrescimento nelle successioni legittime

Ai sensi dell’art. 522 c.c., devoluzione nelle successioni legittime, “nelle successioni legittime la parte di colui che rinunzia si accresce a coloro che avrebbero concorso col rinunziante, salvo il diritto di rappresentazione e salvo il disposto dell’ultimo comma dell’art. 571. Se il rinunziante è solo, l’eredità si devolve a coloro ai quali spetterebbe nel caso che egli mancasse”. Si tratta di un fenomeno, secondo alcuni, in tutto analogo a quello della successione testamentaria.[12] Ma è stato pure rilevato, diversamente, come nella successione legittima l’accrescimento si verifichi anche in presenza di quote diseguali.[13]
Volume consigliato

[1] G. GAZZARA, voce Accrescimento (dir. civ.), in Enc. D., vol. I, 1958, p. 321.
[2] G. CAPOZZI, Successioni e donazioni, Milano, 1983, p. 519.
[3] R. SCOGNAMIGLIO, Il diritto di accrescimento nella successione a causa di morte, Milano, 1956, p. 62 e ss.
[4] G. GAZZARA, op. cit.
[5] G. CAPOZZI, cit., p. 521.
[6] Compreso il caso di risoluzione per inadempimento dell’onere testamentario.
[7] G. GAZZARA, op. cit.
[8] G. GAZZARA, op. cit., ivi richiama ASCOLI, Diritto di accrescimento convenzionale nell’usufrutto, in Riv. dir. civ., 1938, 546 e ss.
[9] ALLARA, La successione familiare suppletiva, Torino, 1954.
[10] G.CAPOZZI, cit., p. 520.
[11] G. CAPOZZI, cit., p. 528.
[12] GANGI, La successione testamentaria, Milano, 1952.
[13] R. SCOGNAMIGLIO, cit.

Di Bari Matteo

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