Diritto della partoriente all’anonimato o diritto dell’adottato alle proprie origini, that’s the question!

Mascia Alberto 30/03/06
Scarica PDF Stampa
Il presente commento ha il fine di porre in risalto alcuni aspetti presenti in una recente pronuncia della Corte Costituzionale del 25 novembre 2005, n. 425[1], con la quale è stata affrontata la rilevantissima e attuale questione del confine tra il diritto alla riservatezza e all’anonimato da un lato, e il diritto di conoscere le proprie origini biologiche dall’altro.
 
Si pone, in altri termini, da un lato la volontà di un ragazzo adottato, divenuto trentenne e novello padre, di accertare a distanza di tempo la propria origine biologica, volgendo indietro lo sguardo ad un periodo ormai passato della propria vita, ma significativo per il completamento della propria persona e della propria identità. Dall’altro, invece, si avverte l’esigenza di salvaguardare chi – la madre biologica – al momento del suo parto abbia manifestato la precisa volontà di non essere menzionata nell’atto di nascita[2].
 
La pronuncia del giudice costituzionale avviene nell’ambito di un giudizio di legittimità che viene sollevato – a seguito del ricorso del soggetto – dal Tribunale dei minorenni di Firenze, con apposita ordinanza del 21 luglio 2004 (già prima era stata sollevata da parte di tale giudice un’ordinanza in data 21 febbraio 2002, ma restituita dalla Corte allo stesso) successivamente all’entrata in vigore del nuovo Codice in materia di protezione dei dati personali.
 
La disposizione di legge che è oggetto di attenzione in tal sede è l’art. 28, L. 4 maggio 1983, n. 184 (disciplina relativa all’adozione e all’affidamento dei minori). In particolare, viene preso in esame il comma 7 di tale norma, il quale, insieme all’intera norma, nel corso degli anni ha subìto tutta una serie di modifiche e integrazioni ad opera di successivi interventi normativi. In primis, occorre ricordare la L. 28 marzo 2001, n. 149, e nello specifico il suo art. 24. In secondo luogo, è intervenuto il menzionato Codice privacy, D.lgs. 31 maggio 2003, n. 196, che all’art. 177. comma 2, ha ulteriormente inciso sulla disposizione soggetta al giudizio di legittimità.
 
Tale premessa è doverosa, perché richiama l’attenzione sui contenuti delle norme appena citate e sulle considerazioni che alle stesse possono essere sollevate, al fine di entrare a pieno titolo nella materia del contendere. Orbene, è opportuno riportare i cambiamenti della norma tacciata di incostituzionalità.
 
Il giudice costituzionale rileva come tale disposizione abbia rappresentato «il punto di arrivo dell’evoluzione legislativa sul tema dei rapporti tra il minore adottato con adozione legittimante e la sua famiglia di origine». Infatti, l’art. 4, L. 5 giugno 1967, n. 431 (recante Modifiche al titolo VIII del libro I del Codice civile "Dell’adozione" ed inserimento del nuovo capo III con il titolo "Dell’adozione speciale"), ha introdotto l’art. 314/26 del codice civile, secondo il quale a seguito dell’adozione sarebbero cessati i rapporti dell’adottato con la famiglia di origine (salvi i divieti matrimoniali), e sarebbe stato attribuito all’adottato lo status di figlio legittimo dei genitori adottivi.
 
Partendo da tale norma, successivamente modificata – non nella sostanza – dall’art. 27 della citata L n. 184/83, si è poi cercato di individuare un giusto punto di equilibrio tra l’esigenza dell’adottato di venire a conoscenza delle proprie origini – ove avesse mostrato interesse in tal senso – e quello dei genitori naturali e di quelli adottivi. È con la L. n. 149/01 che si è avuto un mutamento decisivo.
 
Dal primo comma del nuovo art. 28 della legge n. 184, fino ad arrivare all’ottavo comma, vengono individuati alcuni precisi passaggi che è opportuno ricordare. Al primo comma si prevede che i genitori adottivi diano l’informazione al proprio figlio del suo stato di ‘adottivo’, utilizzando le modalità e accortezze che ritengono più opportune. Il voler rimettere alla sensibilità dei nuovi genitori le informazioni sulla vita passata del figlio adottato, rappresenta un elemento che va approfondito, soprattutto perché da un lato implica un dovere dei primi di rendere edotto il secondo della sua situazione personale, mentre dall’altro potrebbe far sorgere nello stesso un desiderio di avere piena cognizione di tali informazioni.
 
Dal comma 4° in poi si inizia ad entrare a pieno titolo nell’intreccio, sicuramente affascinante per il giurista o intrigante per lo spettatore di una potenziale pièce teatrale, ma molto delicato per i diretti protagonisti – l’ adottato in primis -, che va sviscerato punto per punto, per avvicinarci sempre più alla soluzione della prospettata questione.
 
Tale comma sancisce la possibilità, in favore dei genitori adottivi, di venire in possesso di informazioni relative all’identità dei genitori biologici, qualora ‘gravi e comprovati motivi’ fondino un loro interesse in tal senso. Da questo punto di vista si deve sottolineare soltanto l’accortezza che va utilizzata per evitare che le eventuali informazioni fornite possano incidere sulla serenità del minore, sia mentale, sia sulla sua salute nei casi più gravi, richiedendosi – da parte del Tribunale competente – una certa preparazione e assistenza dello stesso[3].
 
Il successivo comma 5 contempla una previsione ‘attributiva’ di una posizione giuridica soggettiva attiva in favore dell’adottato che, un tempo minorenne, abbia raggiunto i venticinque anni di età e voglia scoprire la propria origine e identità biologica[4]. Trattasi di una facoltà piena – l’utilizzo del verbo ‘può’ testimonia fortemente in tal senso – che implica un’azione di tipo positivo, da far valere cioè attraverso una specifica istanza all’organo competente – il Tribunale dei minorenni ove lo stesso risiede – atta a perseguire tale finalità da lui dichiarata. Vi è di più. Tale sua facoltà può essere anticipata, nel suo esercizio, al compimento della maggiore età da parte dello stesso, ove si presentino valide (rectius gravi) motivazioni – adeguatamente dimostrabili e dimostrate come tali – che rendano non necessaria l’attesa di altri anni, perché l’interesse supplementare che viene tutelato è quello alla salute psico-fisica dell’istante.
 
Il comma 7, posto al centro dell’intera vicenda in esame, pone un limite alla facoltà innanzi menzionata, in quanto sancisce che “non è consentito” all’adottato accedere alle informazioni sulla propria origine biologica, qualora: a) o non vi sia stato l’apposito riconoscimento da parte della madre naturale; b) o vi sia stata una precisa dichiarazione di volontà, anche di uno soltanto dei genitori biologici, a non essere nominato; c) ovvero uno dei genitori biologici abbia prestato il proprio consenso all’adozione, condizionandolo però al suo rimanere ‘anonimo’[5].
 
Tale comma è stato oggetto di ulteriore e significativa modifica ad opera dell’attuale disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali e riservatezza, il citato D.lgs. n. 196/03, il cui art. 177, comma 2, ha previsto una ipotesi soltanto in cui viene garantito l’anonimato della madre biologica. L’accesso alle informazioni di tal genere è consentito, quindi, all’adottato, purchè la madre non abbia dichiarato – all’atto della nascita – la sua volontà di non voler essere nominata, rimanendo anonima.
 
Il Tribunale rimettente contesta la lesione di tre disposizioni costituzionali – segnatamente l’art.2, 3 e 32 Cost. – in quanto l’ultima versione del comma 7 non consentirebbe l’accesso alle informazioni per cui è causa, senza preventivamente verificare la ‘persistenza della volontà’ della madre biologica di non voler essere nominata. Il ricorrente, infatti, si è interrogato sulla opportunità di interpellare una seconda volta la madre che lo aveva messo al mondo.
 
I convincimenti da cui il rimettente è partito per sollevare la questione di legittimità, si colorano di aspetti psicologici e sociologici che, sulla base di studi svolti in materia, comporterebbero il bisogno, per l’adottato, di completare la conoscenza della propria vita e della propria persona, partendo dal passato e dall’identità di chi lo ha messo al mondo. È una sorta di gioco di identità, potremmo dire, in quanto si parte dal desiderio di scoprire l’identità del proprio genitore biologico per la costruzione completa della propria identità.
 
La posizione di diritto soggettivo, insita nell’affermazione della tutela dell’identità personale di ogni individuo[6], è una posizione di chiara matrice giurisprudenziale e dottrinaria che nel corso degli anni si è imposta all’attenzione di tutti gli operatori del diritto, sostanzializzando la propria presenza all’interno del mondo del diritto, tra i diritti inviolabili dell’uomo ex art. 2 Cost[7].
 
L’affermazione di un diritto di tale portata, così come l’esigenza dell’adottato di ricercare le proprie origini, vengono ad assumere rilievo anche in ambito internazionale. In primo luogo, è doveroso ricordare la Convenzione sui diritti del fanciullo (New York, 20 novembre 1989)[8]. In particolare, vanno ricordati l’art. 7, che ha sancito il diritto del fanciullo “nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori”, nonchè l’art. 8 – comma 2 – il quale ha stabilito che nel caso in cui il fanciullo fosse privato in modo illegittimo “degli elementi costitutivi della sua identità o di alcuni di essi”, gli Stati Parti dovessero fornirgli un’adeguata assistenza e protezione, al fine di ristabilire la sua identità nel più breve tempo possibile.  
 
Altra importante disciplina che viene richiamata è la Convenzione sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale (L’Aja, 29 maggio 1993)[9], il cui art. 30 si riferisce espressamente alle informazioni sulle origini del minore che siano in possesso delle competenti autorità di ogni Stato contraente. Tale disposizione prevede la conservazione di tali informazioni, comprese quelle sull’identità della madre e del padre (biologici), e che alle stesse sia assicurato l’accesso da parte del minore o del suo rappresentante “nella misura consentita dalla legge dello Stato”. Tale inciso può risultare importante, soprattutto nell’ottica del bilanciamento di interessi che la Corte ha cercato di fare applicando la vigente disciplina offerta dal Codice privacy.
 
Il quadro finora tracciato, anima ancor più il dibattito soprattutto per le citate disposizioni di legge, in relazione alle quali viene avanzata la pretesa illegittimità costituzionale del 7° comma dell’art. 28 in esame.
 
Per quanto concerne l’art. 2 Cost., occorre aggiungere qualche precisazione a quanto innanzi detto. I termini del ‘conflitto’ tra giustezza della negazione a priori circa l’autorizzazione ad accedere alle informazioni sulle proprie origini biologiche, e tutela assoluta e onnicomprensiva della riservatezza/anonimato della madre biologica, spostano l’attenzione sulla necessità di contemperare gli interessi in gioco.
 
Non più, quindi, questione di identità (completamento di quella dell’adottato mediante la conoscenza di quella del proprio genitore biologico), ma rapporto tra tutela individuale di un diritto alla conoscenza delle proprie origini e tutela dell’interesse pubblico di evitare il ricorso a metodi di interruzione della gravidanza o l’infanticidio, proteggendo la volontà del genitore di anonimizzare la propria figura.
 
Uno degli interrogativi da tenere in considerazione è se siano realmente posti in pericolo – come si chiede il rimettente – gli interessi pubblici innanzi individuati dalla possibilità di chiedere al genitore anominizzatosi in passato di voler confermare o meno tale sua volontà o voler dare ascolto alle richieste del figlio, già adottato e anche padre attuale, come nel caso in esame.
 
Altri interrogativi vanno posti per quanto concerne l’art. 32 e art. 3 Cost..
La prima disposizione – relativa alla tutela della salute[10] come diritto del singolo e interesse della collettività – entrerebbe in gioco, secondo la rimettente, per quanto rilevato dalla giurisprudenza minorile in materia. Verrebbe cioè sottolineato che consentire all’adottato di riallacciare i rapporti con la propria famiglia biologica, inciderebbe in modo positivo sul travaglio che lo stesso avrebbe subito. In altri termini le ansie, le inquietudini, la psiche e l’esistenza dello stesso ragazzo, ove lo stesso potesse compiere quanto rilevato poc’ anzi, verrebbero a svanire, con conseguente suo benessere psico-fisico.
La seconda norma, invece, si riferisce al principio di uguaglianza che, nel caso de quo, sarebbe violato perché verrebbero trattati in modo differente l’adottato la cui madre nulla ha dichiarato in ordine al fatto di voler restare anonima (in tal caso sarebbe sufficiente ottenere l’autorizzazione del Tribunale dei minorenni per accedere alle proprie informazioni), e l’adottato il cui genitore abbia espresso precisa volontà di non essere nominato, senza preventiva verifica della persistenza o meno di tale volontà.
 
 Tali aspetti, meritano di essere analizzati seguendo quanto la Corte adìta ha ritenuto opportuno rilevare, per dare una risposta giuridica compiuta alle regole da applicare alla vicenda concreta.
 
 
Le argomentazioni della Consulta: prevale l’anonimato del genitore biologico
 
 
Prima di verificare in che modo il giudice costituzionale ha risposto alle pretese avanzate dal ricorrente, occorre ora soffermarsi sull’ art. 30 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 393 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile). Tale norma fa riferimento alla dichiarazione di nascita che, secondo il primo comma, deve essere posta in essere da determinati soggetti[11], “rispettando l’eventuale volontà della madre di non essere nominata”. Ciò va premesso per completare il riferimento normativo già contenuto nel comma 7 dell’art. 28, menzionato più volte nel testo del commento.
 
La questione sollevata dal rimettente viene reputata dalla Corte non fondata.
Le argomentazioni con cui la stessa ha respinto le prospettazioni del rimettente e del ricorrente, sono state prese in stretta aderenza al dettato normativo da ultimo richiamato.
 
Proseguendo per ordine, la Corte ha esaminato la censura di incostituzionalità per violazione dell’art. 2 Cost. Sotto tale profilo, si fa rilevare come la figura della gestante assuma prioritaria importanza; si prendono, in particolare, ad esempio le situazioni di difficoltà di ordine personale, economico, sociale in cui la stessa potrebbe trovarsi, e che potrebbero portarla a non tenere il bambino. Orbene, al fine di prevenire tali spiacevoli circostanze, la norma in esame consentirebbe alla stessa di partorire non soltanto in una struttura sanitaria sicura e non fatiscente, di poter godere di un ambiente tale da consentirle un adeguato parto, di poter evitare decisioni deleterie per se stessa e il nascituro, ma anche di rimanere anonima, non comparendo nell’atto di nascita.
 
La Corte interpreta, quindi, la tutela della gestante nei profili poc’anzi riportati, individuando nell’anonimato della stessa il mezzo per tutelarla in modo pieno. E aggiunge sostenendo che una contraria previsione che volesse dar credito alla richiesta del figlio partorito, anche a distanza di tanti anni dalla volontà già manifestata dalla madre di rimanere anonima, andrebbe contro la stessa scelta dell’ allora gestante, complicando la conseguente tutela della propria e altrui persona.
 
Tale è la posizione del giudice costituzionale su questo primo rilevantissimo aspetto.
Le considerazioni che in parte sono state già esposte nel corso del commento, possono essere completate con qualche semplice interrogativo.
 
Risulta tutelata appieno la possibilità di partorire in modo quantomeno ‘umano’, senza pressioni di vario genere, senza ansie di responsabilità, prevedendo la possibilità di anonimizzarsi e non essere più chiamata in gioco nella vita futura del nascituro? Potrebbe configurarsi, in tal modo, un diritto statale e non soltanto individuale alla riservatezza, vale a dire una posizione giuridica attiva imposta in ottica anche paternalistica – ex ante – dal legislatore per tutelare un interesse pubblico alla nascita del concepito, mediato dalla tutela della gestante, sua madre? Potrebbe altresì configurarsi un contemperamento di interessi per così dire ‘prestabilito’ e non da vagliare di volta in volta, tra esigenza di anonimato/riservatezza da un lato che prevarrebbe sempre, ove sorretta da apposita volontà in tal senso, e esigenza di conoscere le proprie origini biologiche?
 
Seguendo il dato letterale e il pensiero della Corte Costituzionale, le risposte non possono che essere di segno positivo.
 
Il profilo biologico espresso nell’art. 32 Cost., seconda norma utilizzata per fondare la censura di costituzionalità, risulta – secondo le argomentazioni di tale Corte – assorbito nel ragionamento di cui innanzi. Su tale profilo non sembra questa la sede per soffermarsi con maggiore attenzione.
 
L’ultimo profilo dell’uguaglianza, affermato nell’art. 3 Cost., si fonda sulla prospettata – da parte del rimettente – e discriminante differenziazione che la posizione dell’adottato dovrebbe subire ove si distinguesse nel senso già evidenziato nel presente commento. La Corte ritiene non possa neanche porsi, dal punto di vista logico-giuridico, una tale osservazione in quanto la confliggenza tra diritto all’anonimato della gestante/madre e quello alle origini del nascituro/nato, si configurerebbe soltanto nell’ipotesi in cui fosse da un lato presente la volontà della prima di anonimizzarsi e del secondo di conoscere le proprie origini, risalendo al momento della sua nascita.
Non anche, cosa che il tenore letterale della norma contestata esclude, nel caso in cui l’adottato sia figlio di un genitore che nulla abbia manifestato al momento della nascita.
 
Motivazione lineare, senza pregi o inaccortezze, senza dubbi o palesi erroneità. Una applicazione pedissequa e testuale di quanto la normativa della privacy ha modificato, nel senso favorevole alla riservatezza, nella delicata tematica che vede coinvolti oltre a quest’ultima, anche l’esigenza del ‘nato’ di completare la propria realizzazione (nel senso di una costruzione della propria identità) personale con una ricerca delle proprie origini biologiche.
 
Una brevissima chiosa a concludere. La sensazione che una vicenda del genere lascia nell’animo di chi la commenta è di profonda difficoltà, non tanto per la naturale insoddisfazione che una o l’altra soluzione avrebbe potuto lasciare in ognuno dei protagonisti attivi, quanto per la necessità di dover scindere il profilo affettivo, realizzativo e intimo di un soggetto che a volte cerca la propria origine per cercare se stesso, da quello personale e privato che anima le scelte esistenziali di chi quella vita l’ha messa al mondo.
 
Avv. Alberto Mascia
Foro di Benevento
 


[1] La sentenza in esame è consultabile nella sezione relativa alla protezione dei dati personali.
[2] Il riferimento alla riservatezza non è fatto a caso, in quanto devesi considerare l’esigenza, normativamente sancita, della tutela dell’anonimato del genitore biologico, come una delle proiezioni di cui il diritto alla riservatezza si compone e che lo pone all’attenzione dei moderni studiosi.
[3] L’esigenza di tutelare il minore, risulta in modo chiaro anche dal successivo comma 6 dell’ art. 28, il quale – così come novellato – sancisce che «il tribunale per i minorenni procede all’audizione delle persone di cui ritenga opportuno l’ascolto; assume tutte le informazioni di carattere sociale e psicologico, al fine di valutare che l’accesso alle notizie di cui al comma 5 non comporti grave turbamento all’equilibrio psico-fisico del richiedente. Definita l’istruttoria, il tribunale per i minorenni autorizza con decreto l’accesso alle notizie richieste».
[4] In linea con la previsione favorevole al ragazzo venticinquenne di accedere alla informazioni relative alle proprie origini, si è pronunciato il Trib. Min. Salerno, 19 luglio 2002, in Giur. merito, 2003, 249, in cui è stato ricordato che la L. n. 149/01 ha riconosciuto tale diritto, definito assoluto e intangibile, senza che occorra un’autorizzazione espressa per conoscere i dati relativi a tali origini.
[5] Il Trib. Min. Perugia, con sentenza del 19 luglio 1999, in Dir. Fam., 1999, 1260, si è così espressa: «ritenuto (…) che all’adottato maggiorenne può essere consentito di apprendere la propria identità biologica solo in presenza di certi gravi motivi esistenziali, mentre all’adottato minorenne la stessa cosa può essere consentita solo in caso di motivi certi, seri e di eccezionale gravità, deve essere, però, sempre respinta, perché inammissibile ed infondata, la richiesta dell’adottato di accedere agli atti, ai documenti ed alle cartelle cliniche di un’amministrazione ospedaliera allo scopo dichiarato di pervenire all’identificazione della propria madre di sangue: la richiesta e la finalità perseguita violano, invero, gli art. 24 e 25 l. 7 agosto 1990 n. 241 sulla tutela dell’altrui riservatezza in caso di accesso a documenti amministrativi, nonché il diritto della partoriente di conservare l’anonimato e di non procedere al riconoscimento del nato»; in un caso relativo alla richiesta di una donna di accedere al certificato di assistenza al parto della propria madre naturale, il Tar Lazio (sez. III) si è pronunciato con sentenza del 17 luglio 1998 n. 1854, in T.A.R., 1998, I, 2970. In tale pronuncia è stato affermato che «il riconoscimento normativo del diritto della madre all’anonimato appare giustificato non solo da esigenze di tutela della riservatezza della persona ma anche da superiori ragioni attinenti alla salvaguardia degli interessi, giuridici e sociali, sia della (eventuale) famiglia legittima e dei suoi componenti che degli stessi figli non riconosciuti, specie se minori di età». Pertanto, è stato negato l’accesso, argomentando nel senso che si era in presenza di una ipotesi di documenti coperti da segreto di Stato ex art. 24, comma 1, L. n. 241/1990.
[6] La Corte Costituzionale ha in più occasioni (3 febbraio 1994, n. 13, in Giur. Cost., 1994, 95; 23 luglio 1996, n. 297, in Giur. Cost., 1996, 2475) affermato che «tra i diritti che formano il patrimonio irretrattabile della persona umana l’art. 2 della Costituzione riconosce e garantisce anche il diritto all’identità personale»; vedi Pret. Roma, 6 maggio 1974, in Foro It., 1974, I, 1806, in cui si riconosce «il diritto di ciascuno a non vedersi disconosciuta la paternità delle proprie azioni, nel più ampio significato, e soprattutto non vedersi attribuito la paternità di azioni non proprie, a non vedersi cioè travisare la propria identità personale»; v. Pret. Roma, ord. 10 febbraio 1988, in Dir. informatica 1988, 860, che sottolinea come sia meritevole di tutela l’interesse di ogni persona a veder proiettato il proprio di sé nel sociale in maniera fedele rispetto alla realtà e nel modo più corretto possibile, avendo come riferimento l’ attuale modo di essere, agire e pensare della persona, che non va travisato da un altrui comportamento.
[7] Per l’art. 2 Cost. come clausola aperta, tale da proteggere tutte le manifestazioni essenziali allo sviluppo della persona umana, vedi MESSINETTI D., voce Personalità (diritti della), in Enc. del diritto, XXXIII, Milano Giuffrè, 1983, 371 ss.; vedi BARILE P., Istituzioni di diritto pubblico, V ed., Padova, 1984, 65, sull’ampiezza dell’art. 2 Cost.; PERLINGIERI P., Personalità umana e diritto privato, Napoli, 1973, è propenso a considerare la formula ‘diritti inviolabili’ come una clausola aperta volta a recepire i nuovi diritti che vengano elaborati dal contesto sociale; in quest’ ultimo senso PIZZORUSSO A., Lezioni di diritto costituzionale, Roma, 1978, 97; vedi MORTATI C., Istituzioni di diritto pubblico, II, Padova, 1963, 153, sulla rilevanza dell’ art. 2; Cfr. BALDASSARRE A., Diritti della persona e valori costituzionali, Giappichelli, 1997, 24 ss., in cui si sottolinea come ogni Costituzione sia scritta per il futuro e sia perciò ‘importante non tanto quel che racchiude nel contenuto testuale delle sue formulazioni, ma soprattutto per le idee ed i significati che evoca nello sviluppo della vita sociale e giuridica che è chiamata a formare, a comporre’. L’ Autore ricorda come la famosa affermazione di Edward Corwin, in base alla quale solo una piccolissima parte della Costituzione, pur se fondamentale, sia rinvenibile nella sua testualità, valga per ogni moderno sistema democratico.
[8] Tale Convenzione è stata ratificata dall’Italia con L. 27 maggio 1991, n. 176, i cui artt. 7 e 8 rispecchiano nella sostanza il contenuto dei richiamati articoli di tale Convenzione.
[9] La ratifica in Italia è avvenuta con Legge 31 dicembre 1998, n. 476.
[10] Con riferimento al profilo della salute, può risultare utile riportare anche una pronuncia del Trib. Min. Perugia del 4 dicembre 2001, in Rass. giur. umbra, 2002, 417, in cui si è affermato che la tutela del diritto alla salute, che è un diritto fondamentale garantito dalla nostra Costituzione, ha prevalenza sul diritto alla riservatezza sancito dalla L. n. 675/96, con la conseguente affermazione che un soggetto interessato ha diritto a conoscere le proprie origini (nel caso in particolare, il giudice ha autorizzato il ricorrente a prendere visione del fascicolo relativo alla omologazione dell’affiliazione, nonché della copia integrale dell’atto di nascita, e la direzione sanitaria e/o il responsabile amministrativo dell’ospedale civile a fornire al ricorrente stesso – che aveva necessità di ottenere notizie sanitarie indispensabili per la cura di una malattia – le informazioni relative, sia ai dati genetici e/o sanitari risultanti dalle cartelle cliniche del bambino e della puerpera che lo ha dato alla luce, sia all’identità personale della puerpera madre naturale del neonato).
[11] Tali soggetti sono uno dei genitori, il procuratore speciale, il medico, l’ostetrica o la persona che ha assistito al parto.

Mascia Alberto

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento