Diritto dei giornalisti di non rivelare le proprie fonti di informazione – Consiglio d’Europa, Raccomandazione n. R (2000) 7 del Consiglio dei Ministri.

Normativa 19/07/07
Scarica PDF Stampa
CONSIGLIO D’EUROPA – CONSIGLIO DEI MINISTRI
Raccomandazione n° R (2000) 7 del Consiglio dei Ministri agli Stati membri
sul diritto dei giornalisti di non rivelare le proprie fonti d’informazione
(adottata dal consiglio dei Ministri l’8 marzo 2000 durante la 701° riunione dei Delegati dei Ministri)
 
Il Consiglio dei Ministri, in virtù dell’articolo 15.b dello statuto del Consiglio d’Europa,
Considerando che lo scopo del Consiglio d’Europa è di realizzare una più stretta unione tra i suoi membri al fine di salvaguardare e di promuovere le idee ed i principi che sono loro patrimonio comune;
Ricordando l’impegno degli Stati membri a rispettare il diritto fondamentale alla libertà d’espressione, così come garantito dall’articolo 10 della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali;
Riaffermando che il diritto alla libertà d’espressione e d’informazione costituisce uno dei fondamenti essenziali di una società democratica e una delle condizioni fondamentali del suo progresso e dello sviluppo di ogni individuo, come proclama la sua Dichiarazione del 1982 sulla libertà d’espressione e d’informazione;
Riaffermando la necessità per le società democratiche di mettere in opera dei mezzi appropriati per promuovere lo sviluppo di media liberi, indipendenti e pluralisti;
Riconoscendo che l’esercizio libero e senza ostacoli del giornalismo è consacrato dal diritto alla libertà d’espressione e costituisce un preambolo fondamentale al diritto del pubblico di essere informato sulle questioni d’interesse generale;
Convinto che la protezione delle fonti d’informazione dei giornalisti costituisce una condizione essenziale perché i giornalisti possano lavorare liberamente così come per la libertà dei media;
Ricordando che molti giornalisti hanno previsto all’interno di codici di condotta professionale l’obbligo di non rivelare le proprie fonti d’informazione nel caso in cui essi abbiano ricevuto queste informazioni a titolo confidenziale;
Ricordando che una protezione dei giornalisti e delle loro fonti è stata instaurata dal sistema giuridico di alcuni Stati membri;
Ricordando altresì che da parte dei giornalisti l’esercizio del diritto di non rivelare le proprie fonti d’informazione comporta dei doveri e delle responsabilità, come indicato all’articolo 10 della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali;
Prendendo atto della Risoluzione del 1994 del Parlamento europeo sul segreto delle fonti d’informazione dei giornalisti e il diritto dei funzionari a divulgare le informazioni di cui dispongono;
Prendendo atto della Risoluzione n° 2 sulle libertà giornalistiche e i diritti dell’uomo della 4^ Conferenza ministeriale europea sulla politica delle comunicazioni di massa tenuta a Praga nel dicembre 1994, e ricordando la Raccomandazione n° R (96) 4 sulla protezione dei giornalisti in situazioni di conflitto e di tensione;
Raccomanda ai governi degli Stati membri:
di mettere in opera nel loro diritto e nella loro pratica interna i principi allegati alla presente raccomandazione,
di diffondere largamente questa Raccomandazione e i principi che le sono allegati, facendo uso eventualmente di una traduzione, e
di portare in particolare questi testi all’attenzione dei pubblici poteri, delle autorità di polizia e del potere giudiziario, così come di metterli a disposizione dei giornalisti, dei media, delle loro organizzazioni professionali.
_______
Allegato alla Raccomandazione
Principi concernenti il diritto dei giornalisti di non rivelare le proprie fonti d’informazione
Definizioni ai fini della presente Raccomandazione:
a. il termine "giornalista" designa tutte le persone fisiche o giuridiche praticanti a titolo continuativo o professionale la raccolta e la diffusione d’informazioni al pubblico attraverso tutti i mezzi di comunicazione di massa;
b. il termine "informazione" designa ogni esposizione di fatti, opinioni o idee, sotto forma di testo scritto, di suono e/o di immagine;
c. il termine "fonte" designa tutte le persone che forniscono delle informazioni a un giornalista;
d. il termine "informazione identificante una fonte" designa, nella misura in cui ciò può condurre ad identificare una fonte:
il nome e i dati personali così come la voce e l’immagine di una fonte,
le circostanze concrete dell’ottenimento delle informazioni da parte di un giornalista presso una fonte,
la parte non pubblicata dell’informazione fornita da una fonte ad un giornalista, e
i dati personali dei giornalisti e dei loro datori di lavoro legati alla loro attività professionale.
 
Principio 1 (Diritto di non-divulgazione dei giornalisti)
Il diritto e la pratica interna degli Stati membri dovrebbero prevedere una protezione esplicita e chiara del diritto dei giornalisti di non divulgare le informazioni identificanti una fonte, conformemente all’articolo 10 della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali (di seguito denominata: la Convenzione) e ai presenti principi che devono essere considerati come delle norme minime per il rispetto di questo diritto.
 
Principio 2 (Diritto di non-divulgazione di altre persone)
Le altre persone che, attraverso le loro relazioni personali con i giornalisti, vengono a conoscenza di informazioni identificanti una fonte attraverso la raccolta, il trattamento editoriale o la pubblicazione di dette informazioni, dovrebbero beneficiare della stessa protezione in applicazione dei presenti principi.
 
Principio 3 (Limiti al diritto di non-divulgazione)
a.     Il diritto dei giornalisti di non divulgare le informazioni identificanti una fonte non deve essere oggetto di altre restrizioni oltre a quelle menzionate all’articolo 10, paragrafo 2 della Convenzione. Nel determinare se un interesse legittimo alla divulgazione – rientrante nel campo dell’articolo 10, paragrafo 2, della Convenzione – sopravanza l’interesse pubblico a non divulgare le informazioni identificanti una fonte, le autorità competenti degli Stati membri porranno un’attenzione particolare all’importanza del diritto di non-divulgazione e alla preminenza che gli è data nella giurisprudenza della Corte europea dei Diritti dell’Uomo, e non potranno ordinarne la divulgazione salvo che, come contemplato dalle disposizioni del paragrafo b, esista un imperativo preponderante di interesse pubblico e nel caso in cui le circostanze presentino un carattere sufficientemente vitale e grave.
b. La divulgazione delle informazioni identificanti una fonte non dovrebbe essere giudicata necessaria salvo che possa essere stabilito in maniera convincente:
i. che delle misure ragionevoli alternative alla divulgazione non esistono o che sono già state praticate dalle persone o dalle autorità pubbliche che cercano di ottenere la divulgazione, e
ii. che l’interesse legittimo alla divulgazione sopravanza chiaramente l’interesse pubblico alla non-divulgazione, avendo cura che:
–    un imperativo preponderante quanto alla necessità della divulgazione sia provato;
–    le circostanze presentino un carattere sufficientemente vitale e grave;
–    la necessità della divulgazione sia considerata come rispondente ad un bisogno sociale imperativo, e
–    gli Stati membri godano d’un certo margine di valutazione per giudicare di questa necessità, ma questo margine sia soggetto al controllo della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.
c. Le esigenze citate dovrebbero applicarsi a tutti gli stadi di ogni procedura ove il diritto alla non-divulgazione possa essere invocato.
 
Principio 4 (Prove alternative alle fonti dei giornalisti)
In una procedura legale contro un giornalista per oltraggio all’onore od alla reputazione di una persona, le autorità competenti dovrebbero, per stabilire la veridicità di queste accuse, esaminare tutte le prove a loro disposizione in applicazione del diritto procedurale nazionale e non dovrebbero poter richiedere a questo fine la divulgazione, da parte del giornalista, delle informazioni identificanti una fonte.
 
Principio 5 (Condizioni concernenti la divulgazione)
a. La proposta o domanda mirante a promuovere un’azione delle autorità competenti in vista d’ottenere la divulgazione dell’informazione identificante una fonte non dovrebbe essere effettuata che dalle persone o autorità pubbliche aventi un interesse legittimo diretto alla divulgazione.
b. I giornalisti dovrebbero essere informati dalle autorità competenti del loro diritto di non divulgare le informazioni identificanti una fonte, così come dei limiti di questo diritto, prima che la divulgazione venga richiesta.
c. La pronuncia di sanzioni contro dei giornalisti per non aver divulgato le informazioni identificanti una fonte dovrebbe essere decisa solamente dalle autorità giudiziarie al termine di un processo che consenta l’audizione dei giornalisti implicati, conformemente all’articolo 6 della Convenzione.
d. I giornalisti dovrebbero avere il diritto che la pronuncia di una sanzione per non aver divulgato le loro informazioni identificanti una fonte sia sottoposta al controllo di un’altra autorità giudiziaria.
e. Quando i giornalisti rispondono a una domanda o a una ingiunzione di divulgare una informazione identificante una fonte, le autorità competenti dovrebbero preoccuparsi di prendere delle misure per limitare la portata della divulgazione, per esempio escludendo il pubblico dalla divulgazione, nel rispetto dell’articolo 6 della Convenzione quando ciò è pertinente, così come rispettando esse stesse la confidenzialità di questa divulgazione.
 
Principio 6 (Intercettazione delle comunicazioni, sorveglianza e perquisizioni giudiziarie e sequestri)
a. Le misure seguenti non dovrebbero essere applicate qualora tendano ad aggirare il diritto dei giornalisti, nell’applicazione dei presenti principi, di non divulgare le informazioni identificanti le proprie fonti:
i.    le decisioni o misure d’intercettazione concernenti le comunicazioni o la corrispondenza dei giornalisti o dei loro datori di lavoro,
ii.    le decisioni o misure di sorveglianza concernenti i giornalisti, i loro contatti o i loro datori di lavoro, o
iii.    le decisioni o misure di perquisizione o di sequestro concernenti il domicilio o il luogo di lavoro, gli effetti personali o la corrispondenza dei giornalisti, o dei loro datori di lavoro, o dei dati personali che abbiano un legame con le loro attività professionali.
b. Allorché le informazioni identificanti una fonte siano state ottenute in modo regolare dalla polizia o dalle autorità giudiziarie attraverso una qualunque delle azioni sopra citate, anche se questo potrebbe non essere stato lo scopo di queste azioni, delle misure dovrebbero essere prese per impedire l’ulteriore utilizzo di queste informazioni come prove in tribunale, salvo nel caso in cui la divulgazione fosse giustificata dall’applicazione del Principio 3.
Principio 7 (Protezione contro l’auto-accusa)  
I principi stabiliti dal presente testo non devono in alcun modo limitare le leggi nazionali sulla protezione contro l’auto-accusa nelle procedure penali, e i giornalisti dovrebbero, nella misura in cui si applichino queste leggi, usufruire di questa protezione qualora si tratti della divulgazione di informazioni identificanti una fonte.
 
Esposizione dei Motivi relativi alla Raccomandazione n° R (2000) 7 sul
diritto dei giornalisti di non rivelare le proprie fonti d’informazione
 
I.    Introduzione
1. In occasione della 4^ Conferenza ministeriale europea sulla politica delle comunicazioni di massa, tenutasi a Praga nel dicembre 1994, i Ministri partecipanti alla Conferenza hanno convenuto nell’ambito del Principio 3 (d) della Risoluzione n° 2 sulle libertà giornalistiche e i diritti dell’uomo che "la protezione della confidenzialità delle fonti d’informazione utilizzate dai giornalisti" è essenziale per permettere a questi ultimi di adempiere alle loro funzioni e di contribuire al mantenimento e allo sviluppo di una democrazia autentica. Conseguentemente essi hanno invitato il Consiglio dei Ministri del Consiglio d’Europa a esaminare le legislazioni e le pratiche nazionali e internazionali riguardanti la confidenzialità delle fonti d’informazione dei giornalisti. Su questa base, il Comitato direttivo sui mezzi di comunicazione di massa (CDMM) ha deciso nel 1996 di creare un comitato di esperti chiamato Gruppo di Specialisti sul diritto dei media e i diritti dell’uomo (MM-S-HR) e di conferirgli un mandato riguardante tra le altre anche questa questione. Oltre agli esperti governativi, la Federazione Internazionale dei Giornalisti, il Centro Internazionale contro la censura/Articolo 19 e l’Unione europea della Radio-Televisione hanno partecipato in qualità di osservatori ai lavori del Gruppo che hanno portato alla presente Raccomandazione e alla sua Esposizione dei Motivi. Il Consiglio dei Ministri ha adottato la Raccomandazione l’8 marzo 2000 e ha autorizzato il Segretario Generale a pubblicare la presente Esposizione dei Motivi.
2. E’ da notare che il Parlamento europeo ha ugualmente trattato questa questione nella Risoluzione del 18 gennaio 1994 sul segreto delle fonti d’informazione dei giornalisti e il diritto dei funzionari a divulgare le informazioni di cui dispongono (vedasi la Gazzetta Ufficiale della Comunità europea, n° C44/34).
3. L’articolo 10 della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali (di seguito denominata "Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo o "la Convenzione") è alla base della presente Raccomandazione. La Corte europea dei Diritti dell’Uomo ha riconosciuto nella sua sentenza Goodwin c. Royaume-Uni (27 marzo 1996) che l’articolo 10 della Convenzione include il diritto dei giornalisti di non rivelare le loro fonti d’informazione. La Corte ha allo stesso modo sottolineato che "la protezione delle fonti giornalistiche è uno dei fondamenti della libertà di stampa, come emerge dalle leggi e dai codici deontologici in vigore in numerosi Stati contraenti…" (vedasi Corte europea dei Diritti dell’Uomo, Goodwin c. Royaume-Uni, 27 marzo 1996, paragrafo 39). La Corte prosegue indicando che "l’assenza di una tale protezione potrebbe dissuadere le fonti giornalistiche dall’aiutare la stampa ad informare il pubblico su questioni d’interesse generale. In conseguenza la stampa potrebbe non essere in grado di giocare il proprio indispensabile ruolo di "cane da guardia" e la sua funzione di fornire informazioni precise ed affidabili potrebbe essere ostacolata. Presa in considerazione l’importanza che riveste la protezione delle fonti giornalistiche per la libertà della stampa in una società democratica e dell’effetto negativo sull’esercizio di questa libertà che rischia di produrre un’ordinanza di divulgazione, simile misura non potrebbe conciliarsi con l’articolo 10 della Convenzione se non giustificata da un imperativo preponderante d’interesse pubblico" (ibidem).
4. Il Gruppo di Specialisti sul diritto dei media ed i diritti dell’uomo (MM-S-HR) ha stabilito l’opportunità di rafforzare e completare attraverso una Raccomandazione i principi stabiliti dalla sentenza Goodwin c. Royaume-Uni. In uno Stato di diritto, la polizia e le autorità giudiziarie sono tenute a conformare le proprie azioni alla legge e a fare uso dei propri poteri discrezionali nel quadro e nello spirito della legge. A questo riguardo una Raccomandazione indirizzata agli Stati membri offre una base per delle comuni norme europee minime riguardo a ciò che concerne il diritto dei giornalisti di non rivelare le proprie fonti d’informazione.
5. La Raccomandazione è centrata sulle condizioni di una protezione adeguata del diritto dei giornalisti di non rivelare le proprie fonti d’informazione, allo scopo di assicurare la libertà del giornalismo ed il diritto del pubblico ad essere informato dai media. La protezione della relazione professionale tra i giornalisti e le loro fonti è, a questo riguardo, più importante del valore reale dell’informazione in questione per il pubblico, come ha stabilito la Corte europea dei diritti dell’uomo (vedasi Goodwin c. Royaume-Uni, fine paragrafo 37). Ogni rivelazione di una fonte può avere un effetto inibente per le future fonti, che saranno così meno desiderose di comunicare informazioni ai giornalisti, indipendentemente dal tipo di informazioni fornite dalla fonte. Le linee direttrici sulle quali si basa la Raccomandazione definiscono dunque dei principi comuni per il diritto dei giornalisti di non divulgare le proprie fonti d’informazione, alla luce dell’articolo 10 della Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo.
6. Conformemente a questo articolo, questo diritto dei giornalisti non è assoluto. A similitudine degli articoli 19 e 29, paragrafo 2 della Dichiarazione universale dei Diritti dell’Uomo e dell’articolo 19, paragrafo 3 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, l’articolo 10, paragrafo 2, della Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo prevede la possibilità d’imporre dei limiti. Questi limiti sono oggetto di una spiegazione nel quadro del Principio 3 della Raccomandazione e nei capitoli concernenti nella presente Esposizione dei Motivi.
7. Alcuni Stati membri del Consiglio d’Europa hanno incluso nella propria legislazione nazionale l’obbligo stretto di rispettare la confidenzialità delle fonti dei giornalisti, che si applica anche ai giornalisti stessi. Per quel che concerne la Raccomandazione, il Gruppo di Specialisti sul diritto dei media ed i diritti dell’uomo (MM-S-HR) non ha ritenuto necessario sanzionare per legge i giornalisti che decidono di rivelare le proprie fonti, per esempio per delle considerazioni giornalistiche. Di regola generale essi hanno un interesse professionale evidente a preservare la confidenzialità delle proprie fonti per non scoraggiare le proprie fonti future e, ciò facendo, mettere degli ostacolo al proprio futuro lavoro. E’ stato tenuto conto inoltre del fatto che alcuni codici deontologici dei giornalisti obbligano gli stessi a non divulgare una fonte d’informazione che ha richiesto l’anonimato. E’ per questo che la raccomandazione si limita a parlare del diritto, e non dell’obbligo, dei giornalisti di non rivelare le proprie fonti, cosa che non dovrebbe impedire agli Stati membri di prevedere nella propria legislazione nazionale una protezione più stretta delle fonti, anche rispetto ai giornalisti stessi.
8. La Raccomandazione tiene conto dei sistemi di protezione nazionale esistenti in alcuni Stati membri nel quadro della legislazione o della pratica, per esempio attraverso il riconoscimento del diritto specifico dei giornalisti di rifiutare di testimoniare davanti ad un tribunale per ciò che riguarda la propria attività professionale. La Raccomandazione non mira a stabilire dei limiti particolari ai diritti dei giornalisti, né a limitare le norme di protezione già ottenute a livello nazionale. Al contrario essa mira a rinforzare questi diritti.
 
II. Commento
 
Definizioni
9. Per assicurare l’applicazione precisa della Raccomandazione è necessario precisare il significato di alcuni termini. Le definizioni seguenti non tentano di definire questi termini in assoluto ma unicamente ai fini della Raccomandazione.
a. Giornalista
10. La definizione del termine "giornalista" è preliminare alla Raccomandazione. La protezione della cofidenzialità delle fonti d’informazione è riservata ai giornalisti in ragione del loro ruolo e dell’importanza del processo d’informazione così come del diritto del pubblico all’informazione, per mezzo dei media, e dunque indirettamente per il lavoro dei giornalisti. Salvo quanto previsto dal Principio 2 coloro che non sono giornalisti non sono protetti dalla Raccomandazione.
11. E’ generalmente riconosciuto che il diritto alla libertà d’espressione presupponga il libero accesso alla professione di giornalista, cioè l’assenza di un obbligo di autorizzazione ufficiale da parte delle amministrazioni o degli organi dello Stato. Questo principio si riflette nel Principio 11(b) della Raccomandazione n° R (96) 4 sulla protezione dei giornalisti in situazione di conflitto e di tensione che chiede che anche in tale situazione "l’esercizio del giornalismo e delle libertà giornalistiche non dipenda da un accreditamento". Nello stesso senso, la Risoluzione n° 2 sulle libertà giornalistiche e i diritti dell’uomo della 4^ Conferenza ministeriale europea sulla politica delle comunicazioni di massa (Praga, 1994) afferma al Principio 3 (a) che "l’accesso senza restrizioni alla professione di giornalista" permette ai giornalisti di contribuire al mantenimento e allo sviluppo di una vera democrazia.
12. La Corte europea dei Diritti dell’Uomo non ha precisato le condizioni necessarie per essere considerati giornalisti rispetto all’articolo 10 della Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo. Nella sua sentenza Goodwin c. Royaume-Uni (27 marzo 1996), la Corte ha riconosciuto al signor Goodwin, giornalista tirocinante, impiegato da oltre tre mesi quando è stato contattato dalla sua fonte, la qualifica di "giornalista" .
13. In alcuni Stati membri la legislazione nazionale dà una definizione di che cos’è un giornalista. La Raccomandazione non mira a modificare queste leggi ma pone, ai fini di questo strumento, un certo numero di esigenze concrete:
(i.) Un giornalista è normalmente un persona fisica. I detentori dell’informazione fornita dalla fonte possono tuttavia essere non solamente i giornalisti stessi ma anche i loro datori di lavoro. Delle persone giuridiche come le case editrici o le agenzie di stampa devono essere protette come i "giornalisti" in applicazione della presente Raccomandazione. La Corte europea dei Diritti dell’Uomo ha riconosciuto nella sua sentenza De Haes e Gijsels c. Belgio (24 febbraio 1997) che il redattore (impiegato) di un giornale ed un giornalista del medesimo giornale possano pretendere allo stesso modo di beneficiare del diritto di non divulgare una fonte in applicazione dell’articolo 10 della Convenzione.
(ii.) Il Gruppo di Specialisti sul diritto dei media ed i diritti dell’uomo (MM-S-HR) è stato dell’avviso che un certo carattere professionale dovrebbe essere richiesto, sarebbe a dire che un giornalista, di norma, lavori regolarmente e riceva una qualche forma di remunerazione per il suo lavoro. E’ per questo che si usano nella Raccomandazione i termini "praticante a titolo continuativo o professionale". Ciò non deve tuttavia escludere i giornalisti che lavorino come indipendenti od a tempo parziale, che siano all’inizio della carriera o che dedichino un tempo parziale ad un’inchiesta indipendente. Un accreditamento od un’affiliazione professionale non sono necessari. Tuttavia degli individui che in altre circostanze non si considererebbero dei giornalisti non devono avere la qualifica di giornalisti ai fini della presente Raccomandazione. Quest’ultima categoria può includere, per esempio, le persone che scrivano delle lettere al redattore capo di un organo di stampa, che figurino come invitati a programmi radiotelevisivi o che partecipino a dei forum di discussione per mezzo di media accessibili attraverso mezzi informatici. Il Gruppo di Specialisti sul diritto dei media ed i diritti dell’uomo (MM-S-HR) ha tenuto in conto la dimensione storica di questa protezione ed ha prestato attenzione al fatto che la protezione delle fonti è un presupposto essenziale per il lavoro dei media in una società democratica, ma non per tutte le forme di comunicazione sul piano individuale. Limitare questa protezione ai giornalisti, così come sono sopra definiti, faciliterà egualmente l’equilibrio tra diritti e valori che possono essere antinomici, come indica il Principio 3.
(iii) L’espressione "raccolta e diffusione attraverso tutti i mezzi di comunicazione" rinvia al fatto che l’informazione è messa a disposizione del pubblico nel suo insieme o ad un vasto gruppo aperto di destinatari, per esempio abbonati, clienti o membri. Le persone che lavorano alla creazione e diffusione di pubblicità o di corrispondenze personali non entrano in questa categoria. Tutte le forme di tecniche di comunicazione possono essere utilizzate, comprese pubblicazioni non periodiche ed opere audiovisive. Conseguentemente, i giornalisti della stampa scritta, i fotografi, i giornalisti della radio, degli audiovisivi e coloro che lavorano per i media accessibili attraversi i mezzi informatici sono allo stesso modo protetti.
14. Negli stati membri dove già esistono dei sistemi di protezione delle fonti, la protezione era di norma concepita a beneficio dei giornalisti che lavorano per i media tradizionali (giornali, organi di radiodiffusione). Orbene, niente giustifica che si limiti la protezione a queste persone e che si applichi un regime differente per coloro la cui professione consiste nella raccolta e diffusione di informazioni attraverso i nuovi mezzi di informazione come internet. Ciò stante, può apparire più difficile per gli Stati membri definire le caratteristiche dell’attività professionale dei giornalisti che utilizzano esclusivamente questi nuovi mezzi di comunicazione per giustificare la stessa protezione, in ragione dell’emergere di nuove professioni in questo ambito. In queste condizioni, la portata ampia della definizione mira ad evitare che la Raccomandazione debba essere modificata in un futuro prossimo. Conviene tuttavia sottolineare che un approccio graduale da parte degli Stati membri può rivelarsi utile per mettere in opera i principi enunciati nella Raccomandazione per ciò che concerne i nuovi mezzi di comunicazione.
b. Informazione
15. Il diritto del pubblico di ricevere delle informazioni ed il fatto che la protezione della relazione tra i giornalisti e le loro fonti risponde all’interesse generale rappresentano le ragioni della protezione dell’identità delle persone che forniscono queste informazioni ai giornalisti. Il valore dell’informazione per il pubblico o il grado di interesse del pubblico per questa informazione non sono decisivi per la protezione del diritto dei giornalisti di non divulgare le loro fonti, come ha concluso la Corte europea dei Diritti dell’Uomo (vedasi Goodwin c. Royaume-Uni, paragrafo 37). La possibilità dei giornalisti di decidere loro stessi del potenziale che l’informazione in questione racchiude dal punto di vista dei media rientra dunque nel quadro della protezione della libertà dei giornalisti, garantita dall’articolo 10 della Convenzione.
16. Le fonti d’informazione possono avere un interesse a restare sconosciute al pubblico, per esempio perché esse sono tenute a non rivelare l’informazione o perché rischiano se lo fanno di esporsi a qualche forma di sanzione di diritto o di fatto. La Raccomandazione si applica non solo alle dichiarazioni di fatti, ma anche alle dichiarazioni di opinioni e di idee. La natura dell’informazione non è determinante e può trattarsi di dichiarazioni orali o scritte, di suoni o di immagini.
c. Fonte
17. Ogni persona che fornisce delle informazioni ad un giornalista è considerata come la sua "fonte". La Raccomandazione si è proposta come obiettivo la protezione della relazione tra un giornalista e la sua fonte, avuto riguardo all’"effetto negativo" sull’esercizio di questa libertà (della stampa) che rischia di produrre un’ordinanza di divulgazione (vedasi Corte europea dei Diritti dell’Uomo, Goodwin c. Royaume-Uni, 27 marzo 1996, paragrafo 39). I giornalisti possono ricevere le loro informazioni da ogni tipo di fonte. Un’interpretazione non restrittiva di questo termine è dunque necessaria. Nella pratica, la fornitura di informazioni ai giornalisti può essere il risultato di un’azione della fonte. Tale sarà il caso per esempio quando una fonte chiami un giornalista o gli scriva o gli invii delle informazioni o delle immagini registrate. Si può anche considerare che un’informazione è "fornita" quando una fonte resti passiva e consenta a che il giornalista prenda l’informazione, per esempio filmando o registrando l’informazione con il consenso della fonte.
d. Informazione identificante una fonte
18. Per proteggere adeguatamente l’identità di una fonte, è necessario proteggere tutte le forme d’informazione che sono suscettibili di condurre all’identificazione di questa fonte. Il potenziale di identificazione della fonte determina dunque il tipo di informazioni protette e l’ampiezza di questa protezione. Nella misura in cui la sua rivelazione può condurre all’identificazione di una fonte, l’informazione conseguente è protetta dalla presente Raccomandazione:
i. il nome di una fonte e il suo indirizzo, il suo numero di telefono e di fax, il nome del suo datore di lavoro e altri dati personali così come la voce della fonte e le fotografie nelle quali questa figura;
ii. "le circostanze concrete dell’ottenimento di informazioni", per esempio l’ora e il luogo d’incontro con una fonte, il mezzo di corrispondenza utilizzato o gli accordi particolari convenuti tra una fonte e un giornalista;
iii. "la parte non pubblicata dell’informazione fornita da una fonte a un giornalista" per esempio altri fatti, dati, suoni o immagini che possano indicare l’identità di una fonte e che non siano ancora stati pubblicati dal giornalista;
iv. "i dati personali dei giornalisti o dei loro datori di lavoro legati alla loro attività professionale", ovvero dati personali legati al lavoro dei giornalisti, che potrebbero essere trovati per esempio nelle liste di indirizzi, di annotazioni di chiamate telefoniche, di comunicazioni informatiche, di documenti di viaggio o di annotazioni di conti bancari.
19. Questa lista non è certamente esaustiva. Il paragrafo c deve essere letto e interpretato in modo da permettere la protezione adeguata di una fonte in un dato caso, poiché il fattore decisivo è sapere se una qualunque informazione supplementare può condurre all’identificazione di una fonte.
 
Principio 1 (Diritto di non-divulgazione dei giornalisti)
20. Il Principio 1 raccomanda agli Stati membri di prevedere nel loro diritto e nella loro pratica interna una protezione esplicita e chiara del diritto dei giornalisti di non divulgare le loro fonti, per esempio adottando nuovi testi o riesaminando le disposizioni esistenti nella prospettiva di modificarle se necessario. Il termine "diritto e pratica interna" corrisponde all’espressione "previste dalla legge" contenuta nell’articolo 10, paragrafo 2 della Convenzione, così come interpretata dalla Corte europea dei Diritti dell’Uomo. Conseguentemente può comprendere una giurisprudenza costante e precisa stabilita da delle giurisdizioni nazionali superiori che applichino dei principi generali del diritto nazionale (vedasi ugualmente il Principio 3.a).
21.    Il diritto dei giornalisti di non rivelare le loro fonti fa parte integrante del loro diritto alla libertà di espressione garantito dall’articolo 10 della Convenzione. L’articolo 10 della Convenzione, così come interpretato dalla Corte europea dei Diritti dell’Uomo, s’impone a tutti gli Stati contraenti. Vista l’importanza, per i media all’interno di una società democratica, della confidenzialità delle fonti dei giornalisti, è bene tuttavia che la legislazione nazionale assicuri una protezione accessibile, precisa e prevedibile. E’ nell’interesse dei giornalisti e delle loro fonti come in quello dei pubblici poteri disporre di norme legislative chiare e precise in materia. Queste norme dovrebbero ispirarsi all’articolo 10, così come interpretato dalla Corte europea dei Diritti dell’Uomo, oltre che alla presente Raccomandazione. Una protezione più estesa della confidenzialità delle fonti d’informazione dei giornalisti non è esclusa dalla Raccomandazione. Se un diritto alla non-divulgazione esiste, i giornalisti possono legittimamente rifiutare di divulgare delle informazioni identificanti una fonte senza esporsi alla denuncia della loro responsabilità sul piano civile o penale o a una qualunque pena cagionata da questo rifiuto.
 
Principio 2 (Diritto di non-divulgazione di altre persone)
22. "Altre persone", diverse dai giornalisti, che siano attive nel settore dei media dovrebbero ugualmente essere autorizzate a non rivelare una fonte d’informazione, se esse ne vengono a conoscenza attraverso la raccolta, il trattamento editoriale o la pubblicazione di questa informazione. E’ necessario che questi terzi abbiano avuto conoscenza della fonte nel quadro delle loro "relazioni professionali con i giornalisti". Il personale di segreteria, i colleghi giornalisti, il personale incaricato della stampa, il redattore capo o il datore di lavoro del giornalista possono avere accesso all’informazione identificante la fonte. Il lavoro giornalistico e la diffusione dell’informazione attraverso i media possono anche esigere che il giornalista riveli un’informazione riservata sul suo luogo di lavoro, senza comunicarla al pubblico. E’ dunque necessario estendere la protezione anche a queste persone, in modo da salvaguardare il carattere riservato della fonte rispetto a terzi o al pubblico, se esse non sono già coperte dalla definizione di giornalista in applicazione dei sistemi di protezione nazionali. Il personale delle agenzie di stampa può rientrare in questa categoria, se queste persone lavorano alla raccolta e diffusione dell’informazione. Gli Stati membri che intendono prevedere una più ampia protezione delle fonti sono liberi di prendere dei provvedimenti al fine di obbligare le "altre persone" precedentemente citate a rispettare la confidenzialità delle fonti.
23. Nella sua sentenza De Hes e Gijsels c. Belgio (27 febbraio 1957, paragrafo 55), per esempio, la Corte europea dei Diritti dell’Uomo ha esteso il diritto di non divulgare le informazioni identificanti una fonte tanto al redattore (impiegato) che al giornalista.
 
Principio 3 (Limiti al diritto di non-divulgazione)
a.    Fine legittimo in applicazione dell’articolo 10 della Convenzione
24. La Corte europea dei Diritti dell’Uomo ha sottolineato a più riprese l’esigenza posta dall’articolo 10, paragrafo 2 della Convenzione secondo la quale le restrizioni all’articolo 10 devono essere "previste per legge". La Corte ha stimato che "il diritto interno applicabile deve essere formulato con sufficiente precisione per permettere alle persone interessate – assecondando la necessità di indicazioni chiare – di prevedere, a un livello ragionevole rispetto alle circostanze, le conseguenze che possano risultare da un determinato atto", e essere formulato con una chiarezza sufficiente per assicurare all’individuo "una protezione adeguata contro un’ingerenza arbitraria" dei poteri pubblici di fatto di una discrezionalità illimitata (vedasi per esempio Goodwin c. Royaume-Uni, 27 marzo 1996, paragrafo 31).
25. Per altro, la Corte europea dei Diritti dell’Uomo ha sottolineato che ogni restrizione alle libertà garantite dall’articolo 10, paragrafo 1 della Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo deve perseguire un fine legittimo in applicazione dell’articolo 10, paragrafo 2 della Convenzione. L’articolo 10, paragrafo 2 della Convenzione elenca i motivi che giustificano una restrizione della libertà d’espressione senza stabilire una gerarchia tra essi. Ogni limitazione del diritto dei giornalisti di non rivelare un’informazione che permetta di identificare la propria fonte, e ogni lesione all’interesse generale legato alla non divulgazione, deve rispondere a un interesse legittimo corrispondente a uno di questi motivi. A questo riguardo, l’articolo 10 paragrafo 2 deve essere oggetto di un’interpretazione ristretta, conformemente alla giurisprudenza costante della Corte europea dei Diritti dell’Uomo. La legittimità di un interesse deve dunque essere stabilita in rapporto a questi motivi che possono eventualmente sopravanzare i diritti e gli interessi legati alla protezione della confidenzialità delle fonti d’informazione dei giornalisti.
26. In terzo luogo, per stabilire se un interesse legittimo dato, previsto dall’articolo 10, paragrafo 2 della Convenzione giustifica la restrizione del diritto alla libertà di espressione, la Corte europea applica un test, una comparazione, che determina se una restrizione è "necessaria in una società democratica" (vedasi Sunday Times c. Royaume-Uni (n.2), 26 novembre 1991, paragrafo 50). Per non discostarsi dall’articolo 10, paragrafo 2 della Convenzione, il Gruppo di Specialisti sui diritti dei media e dell’uomo (MM-S-HR) ha deciso di non elencare una serie di interessi legittimi particolari che potrebbero giustificare la divulgazione forzata di una fonte. Al suo posto il testo della Raccomandazione include una serie di verifiche e criteri per valutare l’interesse legittimo.
27. La Raccomandazione riafferma l’applicazione di questo test utilizzato dalla Corte europea dei Diritti dell’Uomo qualora si tratti di determinare se una restrizione è "necessaria in una società democratica" in applicazione dell’articolo 10, paragrafo 2 della Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo (vedasi Sunday Times c. Royaume-Uni (n.2), 26 novembre 1991, paragrafo 50). Il diritto dei giornalisti di non rivelare la loro fonte e l’interesse del pubblico ad essere informato dai media devono essere considerati essenziali in ogni società democratica. La Corte europea dei Diritti dell’Uomo ha considerato che non soltanto i media hanno per compito di diffondere delle informazioni e delle idee su delle questioni di interesse pubblico, ma anche che il pubblico ha diritto di riceverne (vedasi Fressoz e Roire c. Francia, 21 gennaio 1999, paragrafo 51). L’effetto dissuasivo della divulgazione di una fonte da parte di un giornalista nuocerà a siffatto ruolo dei media. Conseguentemente i tribunali e le autorità a livello nazionale riserveranno un’attenzione particolare all’importanza che riveste il diritto dei giornalisti di non divulgare le loro fonti.
28. La rivelazione di notizie che permettano di identificare la fonte dovrebbe dunque essere limitata a delle situazioni eccezionali che mettano in gioco degli interessi pubblici o personali vitali suscettibili di essere stabiliti in maniera convincente (vedasi Corte europea dei Diritti dell’Uomo, Goodwin c. Royaume-Uni, 27 marzo 1996, paragrafo 37). Solo nel caso in cui un imperativo preponderante di interesse pubblico esista e le circostanze presentino un carattere sufficientemente vitale e grave, la divulgazione potrebbe essere considerata come necessaria in una società democratica conformemente all’articolo 10, paragrafo 2 della Corte europea dei Diritti dell’Uomo. Il paragrafo b del presente Principio stabilisce quali sono i criteri applicabili alla valutazione di questa necessità. In questo contesto, è opportuno ricordare che alcuni di questi interessi personali possono ugualmente essere protetti da parte di altri diritti in applicazione della Convenzione (per esempio il diritto a un processo equo).
b. necessità della divulgazione
29. Come indicato al paragrafo a del presente Principio, le autorità nazionali competenti sono tenute a stabilire un adeguato equilibrio fra l’interesse legittimo che comporta la divulgazione da una parte e il diritto dei giornalisti di mantenere la confidenzialità delle proprie fonti, oltre che l’interesse generale legato alla non divulgazione, dall’altra parte. Il paragrafo c enumera le esigenze che si applicano per determinare la necessità della divulgazione.
30. La necessità di ogni restrizione apportata alla libertà d’espressione deve essere stabilita in maniera convincente, conformemente alla giurisprudenza costante della Corte europea dei Diritti dell’Uomo (vedasi Sunday Times c. Royaume-Uni (n. 2), 26 novembre 1991, paragrafo 50). Il paragrafo b esige dunque che possa essere stabilito in maniera probante che la divulgazione risponda ad un interesse legittimo che chiaramente abbia il sopravvento sull’interesse generale legato alla non-divulgazione. In questo contesto, l’espressione "in maniera convincente" significa che la valutazione dei fatti di un determinato caso e l’uso fatto della discrezionalità devono essere suscettibili di ulteriore verificazione. E’ raccomandato alle autorità competenti di specificare le ragioni per le quali un serio interesse ha il sopravvento sull’interesse alla non-divulgazione. Questo raffronto permette non soltanto un diritto di vigilanza pubblica, ma anche di controllare, eventualmente ad un livello successivo, le sanzioni che potrebbero essere comminate ai giornalisti, per non avere divulgato la propria fonte, in applicazione del Principio 5, paragrafo d della Raccomandazione.
i. assenza di misure alternative ragionevoli
31. Oltre l’esistenza di un interesse legittimo preponderante rispetto alla divulgazione, la necessità ai sensi di questo paragrafo esige che sia impossibile rispettare questo interesse in assenza di divulgazione; è necessario, in altri termini, che sia stabilito il rapporto di causalità fra la divulgazione e la presa in considerazione dell’interesse legittimo.
32. La divulgazione non dovrebbe essere giustificata se non nel caso in cui altri mezzi o altre fonti siano state in via preliminare esperite senza successo dalle parti interessate ad una procedura di divulgazione. Potrebbe trattarsi, per esempio, di una inchiesta interna in caso di informazioni riservate confidenziali su un’impresa od un’amministrazione, del rafforzamento delle restrizioni all’accesso a determinate informazioni segrete, di indagini di polizia o della diffusione di informazioni contrarie a titolo di contro-misura. Le parti interessate ad una procedura di divulgazione dovrebbero dunque esperire in un primo tempo le altre possibili fonti, prima di richiedere ad un giornalista la rivelazione della sua fonte. Tra le altre fonti che potrebbero essere oggetto di altre forme di indagine e di inchiesta si potrebbero citare, per esempio, gli impiegati, i colleghi, i partners legati per contratto od associati alla persona che chiede la divulgazione. Negli Stati che proteggono la confidenzialità delle fonti in quanto tali, la legislazione nazionale potrebbe vietare di esigere informazioni da parte di altre persone. In ogni caso, le altre persone che abbiano un legame con il lavoro del giornalista e vengano a conoscenza delle sue fonti sono protette dal principio 2 della Raccomandazione.
33. L’informazione diviene pertinente, nella maggior parte dei casi, a causa della sua grande diffusione. La comunicazione di informazioni ad un giornalista può ledere determinati diritti od interessi, ma è la diffusione pubblica ulteriore di questa informazione da parte del giornalista che colpisce questi diritti od interessi in una misura assai superiore. E’ dunque possibile che una restrizione più o meno spinta della diffusione di questa informazione da parte del giornalista protegga sufficientemente i diritti e gli interessi in gioco. Tale era il caso nella sentenza Goodwin c. Royaume-Uni nella quale la Corte europea dei Diritti dell’Uomo ha concluso che l’interesse della società in questione di sapere quale impiegato avesse rivelato l’informazione pertinente al giornalista non era sufficiente per prevalere sull’interesse pubblico legato alla non-divulgazione, allorché nello stesso tempo l’interesse della società a limitare le eventuali conseguenze finanziarie negative, persino catastrofiche, di una diffusione pubblica di questa informazione tramite i media poteva essere sufficientemente salvaguardato attraverso il mezzo indiretto di una ordinanza che proibisse la pubblicazione di questa informazione, senza che la fonte venisse rivelata. La Corte europea dei Diritti dell’Uomo ha concluso che "l’ordinanza di divulgazione si prefiggeva uno scopo in gran parte identico a quello già ottenuto con l’ingiunzione (contro la pubblicazione e la diffusione), cioè impedire la diffusione di informazioni confidenziali.." (vedasi Goodwin c. Royaume-Uni, paragrafo 42). Se una tale limitazione della diffusione protegge sufficientemente gli interessi delle parti che cercano di ottenere la divulgazione, la divulgazione della fonte non sarà giustificata.
34. I privati o le autorità pubbliche che cerchino di ottenere la divulgazione dovrebbero dunque ricercare ed applicare al suo posto delle altre misure proporzionate che proteggano adeguatamente i loro diritti ed i loro interessi, comportando un’ingerenza minore nella protezione del diritto dei giornalisti di non divulgare la loro fonte. L’esistenza di altri mezzi ragionevoli per proteggere un interesse legittimo esclude la necessità della rivelazione della fonte da parte del giornalista e le parti interessate alla divulgazione devono preliminarmente percorrere queste altre possibilità.
ii. prevalenza sull’interesse legittimo
35. Tenuto debitamente conto della giurisprudenza costante della Corte europea dei Diritti dell’Uomo, ogni restrizione all’articolo 10 della Convenzione deve essere proporzionata all’obiettivo legittimo perseguito (vedasi Goodwin c. Royaume-Uni, 27 marzo 1996, paragrafo 39). La Corte europea dei Diritti dell’Uomo ha concluso che ci deve essere "una relazione ragionevole di proporzionalità fra l’obiettivo cui mira l’ordinanza di divulgazione ed i mezzi messi in opera per raggiungere questo obiettivo" (vedasi Goodwin c. Royaume-Uni, paragrafo 46). L’interesse concreto che la persona od i poteri pubblici hanno alla divulgazione della fonte deve essere "sufficiente per prevalere sull’interesse pubblico fondamentale alla protezione della fonte del giornalista" (vedasi ibid. paragrafo 45).
36. Data l’importanza della libertà d’espressione e della libertà dei media per ogni società democratica e per ogni individuo, e tenuto conto dell’effetto inibente che le rivelazione di una fonte può avere sulla propensione delle future fonti a fornire informazioni ai giornalisti, solo dei casi eccezionali che mettano in gioco un interesse pubblico o personale vitale potrebbero giustificare la rivelazione di una fonte e rispettare il criterio di proporzionalità. Il paragrafo c, sottoparagrafo ii. rinvia a questo buon uso della discrezione da parte delle autorità competenti ed esige che (1) un interesse legittimo prevalga sull’interesse del pubblico alla non-divulgazione e sia provato; (2) il carattere vitale e la gravità delle circostanze giustifichino questa divulgazione; e (3) siano identificati come corrispondenti ad un bisogno sociale imperativo da parte delle autorità competenti; (4) la valutazione della necessità della divulgazione, in virtù dell’articolo 10 della Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo, sia sottoposta alla supervisione ed al controllo della Corte europea dei Diritti dell’Uomo.
37. La Raccomandazione non cerca di emendare l’articolo 10 della Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo. Essa raccomanda delle norme comuni che dovrebbero essere applicate dalle autorità nazionali negli Stati membri. Tra i motivi menzionati all’articolo 10, paragrafo 2 della Convenzione, il Gruppo di Specialisti sul diritto dei media ed i diritti dell’uomo (MM-S-HR) ha considerato che determinati scopi potevano costituire degli interessi legittimi riguardo ai quali la divulgazione delle fonti dei giornalisti potrebbe essere giustificata, salvo rispondere ai criteri posti dal Principio 3 b. E’ stato considerato, prima di tutto, che altri motivi sarebbero insufficienti per giustificare la divulgazione, anche se questa divulgazione potrebbe essere giustificata avuto riguardo a tutte le circostanze pertinenti.
38. Si potrebbe non tenere conto dell’interesse pubblico alla non-divulgazione, in particolare quando la divulgazione fosse necessaria alla "protezione della vita umana", alla "prevenzione di un crimine grave", o alla "difesa, nell’ambito di una procedura giudiziaria, di una persona accusata o convinta di aver commesso un crimine grave", salvo rispondere ai criteri enunciati al Principio3 b. Il Gruppo di Specialisti sul diritto dei media ed i diritti dell’uomo (MM-S-HR) ha giustificato la sua valutazione con il ragionamento seguente, tenendo conto che i casi in questione necessitano di un’analisi adeguata dei fatti e dello stabilirsi di un giusto equilibrio fra i diritti fondamentali riconosciuti dall’articolo 10 e quelli che sono riconosciuti da altri articoli della Convenzione:
Protezione della vita umana
39. La protezione della vita è il primo fra i diritti degli esseri umani, dato che tutti gli altri diritti dell’uomo e tutte le libertà fondamentali le sono logicamente subordinati. Il Gruppo di Specialisti sul diritto dei media ed i diritti dell’uomo (MM-S-HR) ha considerato che questa posizione preminente della protezione della vita umana può giustificare la rivelazione delle fonti di un giornalista.
Prevenzione di un crimine grave
40. Il diritto penale nazionale stabilisce generalmente una distinzione fra le infrazioni e i delitti poco gravi, da una parte e i crimini "maggiori" o gravi dall’altra. In questa ultima categoria rientrano abitualmente gli atti che possono contribuire o condurre a dei crimini come l’omicidio, le ferite gravi, i crimini contro la sicurezza nazionale o la grande criminalità organizzata. La prevenzione di tali infrazioni può eventualmente giustificare la rivelazione delle fonti di un giornalista.
Difesa di un individuo accusato o convinto di aver commesso un crimine grave
41. L’articolo 6 della Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo garantisce al suo paragrafo 1 il diritto ad un processo equo e, al suo paragrafo 3 d, il diritto all’audizione di testimoni a carico e a discarico per ogni persona accusata di un’infrazione penale. Alla luce di questo diritto fondamentale, si possono immaginare dei casi in cui la rivelazione delle fonti di un giornalista possa essere necessaria alla difesa di una persona accusata o convinta di un crimine nell’ambito di una procedura giudiziaria. Le legislazioni nazionali possono garantire al giornalisti il diritto di non fare deposizioni in questo tipo di processi, e la Raccomandazione non ha lo scopo di modificare questa protezione più ampia. Tenuto logicamente conto della condizione stipulante che la divulgazione deve essere limitata a casi eccezionali nei quali interessi vitali sono in gioco, il Gruppo di Specialisti per il diritto dei media e i diritti dell’uomo (MM-S-HR) ha ritenuto necessario indicare che il diritto alla difesa di una persona accusata o convinta di aver commesso un crimine grave potrebbe eventualmente giustificare la rivelazione della fonte di un giornalista.
c. Applicazione a tutti gli stadi di ogni procedura
42. Le esigenze stipulate in questo principio dovrebbero essere rispettate e applicate da tutte le autorità pubbliche a tutti gli stadi di ogni procedura in cui il diritto di non-divulgazione possa essere invocato dai giornalisti. Si può trattare tra le altre di indagini condotte dalla polizia o dal pubblico ministero, di procedure davanti ai tribunali, di commissioni parlamentari o politiche di inchiesta e di altre istanze che abbiano il potere di fare comparire dei testimoni, così come di procedure di revisione a seguito di un ricorso o davanti a istanze superiori.
 
Principio 4 (Prove alternative alle fonti dei giornalisti)
43. Nella sua sentenza De Haes e Gijsels c. Belgio (24 febbraio 1997, paragrafi 55 e 58), la Corte europea dei Diritti dell’Uomo ha applicato il diritto dei giornalisti di non divulgare la loro fonte in una causa di diffamazione. Un redattore ed un giornalista erano stati condannati per diffamazione, perché avevano rifiutato di provare la veridicità dell’informazione diffamante divulgando la loro fonte. Ora, questa era fondata sulle dichiarazioni rese da esperti giudiziari in occasione di precedenti cause. La Corte europea dei Diritti dell’Uomo ha stabilito che, conformemente all’articolo 6 della Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo, le giurisdizioni nazionali non possono rigettare la domanda di un giornalista, posto sotto accusa, mirante a che altre prove, diverse dalla divulgazione della sua fonte d’informazione, siano prese in considerazione, ciò in considerazione del fatto che la giustizia ha accesso a prove alternative per stabilire la veridicità delle dichiarazioni di un giornalista. L’importanza delle cause di diffamazione per i giornalisti e per il loro lavoro ha indotto il Gruppo di Specialisti per il diritto dei media e i diritti dell’uomo (MM-S-HR) a inscrivere un principio corrispondente nella Raccomandazione.
44. Nelle "procedure legali contro giornalisti a causa di un’offesa all’onore o alla reputazione di una persona" attraverso un’esposizione dei fatti che si suppone falsa, è possibile che i giornalisti siano in grado di stabilire la veridicità della loro dichiarazione rivelando la loro fonte di informazione.
45. Il diritto dei giornalisti di non divulgare la propria fonte in applicazione della Raccomandazione impone alle autorità competenti di esaminare ogni prova "a loro disposizione in applicazione del diritto procedurale nazionale" piuttosto che esigere che i giornalisti rivelino la propria fonte. L’autorità competente può pronunciarsi sul carattere equivalente di questa prova, tenuto conto dell’interesse dell’opinione pubblica a che le fonti dei giornalisti rimangano confidenziali, come indicato nella Raccomandazione. Un rifiuto puro e semplice di altri mezzi di prova rischierebbe di ledere non soltanto il diritto dei giornalisti di non divulgare le loro fonti, conformemente all’articolo 10 della Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo, ma anche al diritto ad un processo equo previsto dall’articolo 6 della Convenzione. Come nella causa De Haes e Gijsels c. Belgio, questi altri mezzi di prova possono, segnatamente, includere delle informazioni che si trovino in dossier in possesso della giustizia o della polizia, accessibili all’autorità in questione.
 
Principio 5 (Condizioni concernenti la divulgazione)
a. interesse legittimo diretto
46. Il Principio 3 invoca delle esigenze relativamente a ciò che concerne l’interesse legittimo alla rivelazione delle fonti d’informazione dei giornalisti. L’effetto considerevole e dissuasivo della rivelazione di una fonte esige che l’apertura, da parte delle autorità competenti, di un’azione finalizzata alla divulgazione di una fonte sia fornita di certe condizioni. Per evitare richieste di divulgazione abusive o arbitrarie, è raccomandato in questo paragrafo che solo le persone o le autorità pubbliche aventi un interesse legittimo diretto alla divulgazione siano abilitate a presentare una tale richiesta. Questa condizione dovrebbe essere applicata a tutti gli stadi delle procedure concernenti le fonti giornalistiche.
b. diritto di essere informati
47. Le autorità pubbliche dovrebbero vigilare per evitare situazioni in cui dei giornalisti potrebbero rivelare le loro fonti d’informazione per errore o per mancanza di conoscenza dei loro diritti. Una buona amministrazione della giustizia presuppone che le persone che si trovano davanti ad una autorità, che abbia il potere di fare comparire dei testimoni, siano informate da questa autorità dei loro diritti fondamentali in materia di procedure e di altri diritti. Conformemente ai principi stabiliti nella Raccomandazione, il diritto di non-divulgazione non può essere invocato in maniera assoluta. I giornalisti devono dunque essere informati del loro diritto di non rivelare le loro fonti d’informazione e delle sue eventuali limitazioni ai termini dell’articolo 10 della Convenzione. Questa informazione deve, per essere effettiva, essere data prima che la divulgazione sia richiesta.
c. sanzioni per non-divulgazione
48. La rivelazione forzata delle fonti di un giornalista avendo un effetto abbastanza sfavorevole, "negativo", sulle fonti future e sul lavoro dei giornalisti, deve essere considerata come una restrizione maggiore della libertà d’informazione. L’articolo 6, paragrafo 1 della Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo dispone che "ogni persona ha diritto a che la sua causa sia discussa equamente, pubblicamente e in un arco temporale ragionevole, da un tribunale indipendente e imparziale, stabilito dalla legge". Il paragrafo c contempla questa disposizione raccomandando che ogni sanzione a carico dei giornalisti per non divulgazione delle loro fonti non possa essere presa che da delle autorità giudiziarie, ai sensi dell’articolo 6 della Convenzione. Alla base della decisione di comminare una sanzione, dovrà essere trovata una procedura giudiziaria nella quale la causa del giornalista interessato sarà "discussa equamente e pubblicamente". Il diritto di controllo del pubblico su queste procedure e queste sanzioni è così assicurato.
d. controllo delle sanzioni
49. Il paragrafo d raccomanda agli Stati membri di accordare ai giornalisti il diritto di fare in modo che le sanzioni per non-divulgazione di una fonte siano sottoposte al controllo di un’altra autorità giudiziaria. L’esigenza di un’amministrazione equa della giustizia, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1 della Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo non contempla espressamente il diritto a un controllo da parte di un’istanza superiore, mentre l’articolo 2 del Protocollo n.7 del 22 novembre 1984 sancisce questo diritto quando si tratti di condanne in materia penale. Ogni decisione di un’autorità nazionale che limiti il diritto dei giornalisti di non divulgare le loro fonti nel quadro dell’articolo 10 della Convenzione è di pertinenza del controllo che può esercitare la Corte europea dei Diritti dell’Uomo. Un’amministrazione equa ed efficace della giustizia a livello nazionale potrebbe dunque rendere necessaria la possibilità di un controllo a livello nazionale delle ordinanze di divulgazione in generale, e più in particolare delle sanzioni comminate per non-divulgazione di informazioni che permettano di identificare una fonte.
e. limitazione della estensione della divulgazione
50. Il carattere pubblico delle udienze giudiziarie, conformemente all’articolo 6 della Convenzione, è un principio fondamentale della buona amministrazione della giustizia. Comunque, nel caso in cui un’autorità competente si pronunci in favore della rivelazione di un’informazione che consenta di identificare una fonte, gli effetti negativi di questa rivelazione per il giornalista o per le fonti in questione, così come per l’attività giornalistica in generale, dovrebbero essere limitati in ogni modo possibile. Può dunque essere opportuno tenere il pubblico all’oscuro della divulgazione, o di una parte di essa, del giornalista, al fine di evitare che l’identità della fonte sia rivelata pubblicamente ed in un contesto che vada al di là delle parti interessate alla procedura di divulgazione. A titolo eccezionale rispetto al principio posto in applicazione dell’articolo 6 della Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo, sarebbe opportuno di conseguenza che le autorità competenti vagliassero l’opportunità di escludere il pubblico dalla procedura di divulgazione.
51. Le autorità competenti dovrebbero ugualmente rispettare la confidenzialità della divulgazione di informazioni che permettano di identificare una fonte, per esempio non divulgando loro stesse queste informazioni.
 
Principio 6 (intercettazione delle comunicazioni, sorveglianza e perquisizioni giudiziarie e sequestri)
52. La Raccomandazione stabilisce delle norme per la protezione del diritto dei giornalisti di non rivelare le loro fonti. La divulgazione forzata rappresenta l’attentato più diretto alla confidenzialità delle fonti. Oltre alle misure coercitive miranti direttamente alla divulgazione, altre azioni di polizia o giudiziarie possono ledere in maniera indiretta la confidenzialità della fonte.
a. esclusione delle misure di aggiro
53. Il Principio 6 tende ad impedire che una semplice decisione di intercettazione, di sorveglianza o di perquisizione e di sequestro aggiri la protezione delle fonti di informazione dei giornalisti, o sia applicata in modo da limitare questa protezione, che è raccomandata. Il Principio 6 è dunque un corollario logico della protezione del diritto dei giornalisti di non divulgare le loro fonti. Conformemente al diritto nazionale, la decisione di intercettazione, di sorveglianza o di perquisizione e di sequestro potrebbe essere eventualmente combinata in una sola decisione con la decisione di divulgazione conforme agli articoli 8 e 10 della Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo ed ai principi della Raccomandazione.
54. Le autorità nazionali potrebbero essere indotte a ordinare l’intercettazione delle comunicazioni e della corrispondenza dei giornalisti, la loro sorveglianza e delle misure di perquisizione e di sequestro, per ragioni diverse dalla divulgazione delle fonti di informazione dei giornalisti. Ciò nonostante, queste misure rischiano fortemente di condurre alla divulgazione delle fonti che si trovano in relazione con il giornalista interessato al momento dell’intercettazione, della sorveglianza, della perquisizione o del sequestro. In conseguenza il diritto dei giornalisti di non divulgare le loro fonti dovrebbe includere la protezione rispetto all’intercettazione di comunicazioni, alle misure di sorveglianza, di perquisizione e di sequestro, se il loro scopo è di aggirare questo diritto. Tuttavia ciò non dovrebbe escludere la possibilità, per le autorità nazionali, di applicare misure di intercettazione delle comunicazioni, di sorveglianza o di perquisizioni e di sequestri giudiziari per altre ragioni legittime, conformemente agli articoli 8 e 10 della Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo.
i. intercettazione delle comunicazioni
55. Molto spesso i giornalisti devono corrispondere con le loro fonti per iscritto, per telefono, fax, posta elettronica o attraverso altri mezzi di comunicazione. L’intercettazione delle comunicazioni di giornalisti o dei loro datori di lavoro può rivelare l’identità di una fonte. La confidenzialità delle comunicazioni e della corrispondenza dei giornalisti è protetta dall’articolo 8 così come dall’articolo 10 della Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo. Le autorità giudiziarie che ordinano l’intercettazione delle comunicazioni o della corrispondenza dei giornalisti dovrebbero limitare il relativo mandato in modo di preservare la confidenzialità delle fonti. L’operazione di intercettazione dovrebbe rispettare concretamente la confidenzialità. In pratica ciò potrebbe esigere che ogni intercettazione sia limitata alle comunicazioni od alla corrispondenza con persone diverse dalle fonti del giornalista, o che siano applicate delle procedure speciali che permettano di dissociare le informazioni che identifichino una fonte dalle comunicazioni intercettate e di non registrarle .
ii.    sorveglianza
56. La sorveglianza dei giornalisti deve non soltanto rispondere alle norme dell’articolo 8 della Convenzione, ma anche a quelle dell’articolo 10 per ciò che concerne la protezione del diritto dei giotnalisti di non divulgare le loro fonti. La polizia o le autorità giudiziarie possono tenere dei giornalisti sotto sorveglianza per ragioni di ordine giudiziario senza rapporto con le loro fonti. In simili casi il provvedimento e l’operazione conseguente non devono rivelare informazioni che permettano di identificare una fonte. Ciò si può rivelare molto difficile in pratica e potrebbe esigere, per esempio, il ricorso e dei meccanismi speciali di controllo della sorveglianza sui giornalisti, tale che il controllo della sorveglianza sia effettuato da parte di una diversa autorità che vigili affinché i soli elementi di informazione che non permettano di identificare una fonte, siano registrati o messi a disposizione delle strutture preposte alle misure di sorveglianza.
iii. perquisizioni giudiziarie e sequestri
57. Il domicilio privato dei giornalisti o i locali ove svolgono il proprio lavoro, i loro effetti personali, la loro corrispondenza o i loro dati personali che abbiano a che fare con il lavoro, possono contenere delle informazioni suscettibili di determinare la rivelazione di una fonte. Lo stesso vale per luogo di lavoro, effetti personali, corrispondenza archivi o dati personali del datore di lavoro del giornalista. Ogni misura di perquisizione o di sequestro può rivelare un’informazione che consenta di identificare una fonte.
58. Le autorità giudiziarie che ordinano la perquisizione o il sequestro dovrebbero limitare il mandato di perquisizione o di sequestro proteggendo la rivelazione delle fonti di un giornalista, e le autorità giudiziarie o di polizia che eseguono un tale mandato dovrebbero rispettare la confidenzialità delle fonti nelle loro operazioni di perquisizione e di sequestro, conformemente agli articoli 8 e 10 della Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo. Ciò dovrebbe implicare, per esempio che la perquisizione o il sequestro siano limitati ai documenti che non contengono informazioni che consentano di identificare una fonte. Si potrebbero citare come esempi concreti il sequestro di beni mobili, ma non di informazioni, in caso di sequestro motivato da crediti finanziari nei confronti di giornalisti, oppure la ricerca di oggetti proibiti limitata a questi oggetti senza tenere conto di eventuali informazioni che permettano di identificare una fonte.
b. misure contro l’utilizzazione ulteriore di informazioni
59. Potrebbe capitare che le autorità di polizia o le autorità giudiziarie ottengano delle informazioni in grado di identificare una fonte attraverso le attività menzionate al paragrafo a del Principio 6, anche se ciò non rappresentava la finalità di queste attività. In questo caso il diritto dei giornalisti di non rivelare le loro fonti d’informazione dovrebbe esigere che vengano prese delle misure per impedire l’utilizzazione ulteriore di queste informazioni come prova davanti ai tribunali. Queste misure potrebbero essere, per esempio, la distruzione delle registrazioni o delle immagini che permettano di identificare la fonte o la restituzione dei documenti sequestrati.
60. L’ulteriore utilizzazione dell’informazione che consenta l’identificazione di una fonte dovrebbe tuttavia essere possibile qualora la divulgazione fosse giustificata in applicazione del Principio 3.
 
Principio 7 (Protezione contro l’auto-accusa)
61. La Raccomandazione stabilisce un certo numero di principi per la protezione o la divulgazione delle fonti di informazione dei giornalisti. Per quel che concerne la divulgazione questi principi non limiteranno altri diritti dei giornalisti in materia di comunicazione di informazione o di testimonianza, previsti dalle legislazioni nazionali e in grado di assicurare un livello di protezione più elevato. I principi in materia di divulgazione stabiliti nella Raccomandazione riguardano unicamente la divulgazione delle fonti dei giornalisti in rapporto all’articolo 10 della Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo. Il diritto di non essere costretti a rendere una deposizione che rischi di incriminarli è generalmente riconosciuto ai testimoni o alle persone indiziate o accusate di infrazioni penali. Il Principio 7 sottolinea che, se un tale diritto esiste, deve essere possibile invocarlo indipendentemente dal diritto dei giornalisti di non rivelare le loro fonti di informazione. Si può immaginare una situazione nella quale i giornalisti siano tenuti a rivelare le loro fonti in applicazione del Principio 3.b, mentre il Principio 7 potrebbe ancora proteggerli in caso di accusa penale diretta contro di loro.
 

Normativa

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento