Diritto d’autore: è tutelabile l’opera letteraria non pubblicata.

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Con la sentenza numero 180307/12, la Corte di Cassazione sez I civ. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza n. 878/2011 della Corte di Appello di Genova con la quale vi era stata una condanna per plagio nei confronti di un’opera letteraria non ancora pubblicata.

Nello specifico, il giudice di secondo grado ha ritenuto provata l’anteriorità dell’opera plagiata e cosa più importante, ha ritenuto la stessa meritevole di tutela, ravvisando tra le due opere comparate una palese somiglianza di contenuti nonché analogie lessicali, e stilistiche.

Rivolgendosi alla Suprema Corte, il ricorrente ha eccepito, tra l’altro, ai sensi dell’art 360 n.3 cpc. la violazione e la falsa applicazione dell’art. 185 l. 633/41 il quale prevede che la tutela sia applicata alle opere “ovunque pubblicate per la prima volta in Italia”.

Ad avviso del ricorrente, quindi, la pubblicazione di un’opera è un requisito necessario per la tutela della stessa.

Non è stata però dello stesso avviso la Suprema Corta, che dichiarando infondato il motivo del ricorso, ha colto innanzitutto l’occasione per ricordare che nel nostro ordinamento il diritto d’autore si basa sul principio di cui all’articolo 2575 c.c., “Formano oggetto del diritto di autore le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, … qualunque ne sia il modo o la forma di espressione” per poi continuare spiegando che se è vero che la pubblicazione toglie il dubbio sull’esistenza dell’opera, è pur vero che la sua mancanza non preclude affatto la tutela, ovviamente a patto che la stessa sia originale ed in possesso dei due fondamentali requisiti della concretezza di espressione e della soggettività.

Ancora, con riguardo all’articolo 185 della legge 633/41 la Corte lo ha considerato solamente una norma di organizzazione della tutela del diritto d’autore delle opere pubblicate “nello spazio”, cosa che non esclude affatto la tutelabilità di opere non ancora pubblicate.

Infine, la Corte coglie l’occasione per riaffermare ancora una volta un principio base del diritto d’autore: “non trovano protezione nell’ambito della legge di cui si tratta, solo quelle idee, e quegli elementi iniziali ovvero embrionali di intuizione e di immaginazione, necessitanti ancora della elaborazione tipicamente autoriale e della integrazione con ulteriori elementi per dare luogo ad opere, per l’appunto compiute in quanti realizzatrici del progetto creativo”.

In altre parole, la Corte, dichiarando possibile la tutela di un’opera letteraria non ancora pubblicata ha voluto ricordarci che l’oggetto del diritto d’autore non è il guadagno che un’opera porta nelle tasche degli autori o degli editori, bensì l’opera quale espressione di creatività e soggettività, portatrice di messaggi, speranze ed emozioni. Cosa che purtroppo viene spesso dimenticata anche dagli autori stessi.

Daniele Benedetto

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