Lilla Laperuta
Nel messaggio n. 19435 del 28 novembre 2013, l’INPS ha fornito chiarimenti in merito all’assoggettamento a contribuzione obbligatoria dei compensi per l’utilizzo e lo sfruttamento economico del diritto d’autore e del diritto d’immagine; il messaggio fa seguito ai contenuti del precedente messaggio n. 14712/2013 dov’erano state diramate indicazioni finalizzate a supportare l’attività di accertamento di irregolarità contributive riferite al trattamento contributivo delle somme percepite a titolo di compenso per lo sfruttamento economico suddetto.
In particolare, l’Istituto precisa che il compenso percepito per lo sfruttamento economico del diritto d’autore da parte del lavoratore autonomo, non iscritto né al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (Gestione ex Enpals) né ad una Cassa Professionale, è escluso da qualsiasi obbligo contributivo, anche nei confronti della Gestione separata INPS di cui all’articolo 2, comma 26, Legge n. 335/1995.
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