Diritto d’autore, chiarimenti dell’Inps sui profili contributivi e previdenziali

Redazione 27/09/13
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Lilla Laperuta

Con il messaggio n. 14802 del 19 settembre 2013, l’Inps ha fornito chiarimenti in ordine all’assoggettabilità a contribuzione previdenziale presso la Gestione separata Inps dei compensi per l’utilizzo e lo sfruttamento economico del diritto di autore disciplinato dal codice civile e dalla L. 633/1941.

In via preliminare l’Istituto ricorda che il diritto di autore concerne “le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, al teatro, alla cinematografia, all’informatica ed al disegno industriale, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione”, e che titolare del diritto è l’autore stesso, che lo acquisisce con la creazione dell’opera.

L’utilizzazione economica di quest’ultima, posta in essere attraverso diverse forme e modalità (pubblicazione, riproduzione, diffusione a distanza, noleggio, etc.), può dare luogo a compensi assoggettabili a diversa imposizione a seconda che risulti percepito:

a) dall’autore. In tal caso, salvo che si tratti di proventi conseguiti nell’esercizio di impresa commerciale ovvero assimilabili a redditi di lavoro dipendente, l’esercizio abituale di arti o professioni comporta il trattamento del compenso medesimo alla stregua di un reddito di lavoro autonomo. Per la determinazione dell’imponibile, all’importo del compenso si applica una deduzione forfettaria delle spese di produzione pari al 25% (per contribuenti con età superiore a 35 anni) ovvero al 40% (per contribuenti con età pari o inferiore a 35 anni) della misura del compenso medesimo

b) da aventi causa a titolo gratuito (ad esempio, eredi o legatari dell’autore). Per tale fattispecie il compenso costituisce reddito imponibile per l’intero importo;

c) da soggetti che abbiano acquisito a titolo oneroso l’utilizzazione economica del diritto medesimo. In tal caso, oltre all’importo lordo si applica una deduzione forfettaria delle spese di produzione in misura pari al 25% del suo importo.

Sotto il profilo previdenziale, il reddito per lo sfruttamento economico del diritto di autore risulta soggetto ad imposizione esclusivamente laddove derivi (fatti salvi i rari casi in cui è assimilato al reddito di lavoro dipendente) dall’esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di arti e professioni.

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