Diritto d’asilo ed espulsione verso “paesi terzi sicuri”: presupposti per l’attuazione del regolamento di Dublino

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La sentenza del TAR Puglia n. 1870 del 14/05/08, depositata il 24/06/08, offre un’interessante ed innovativa lettura del Regolamento comunitario n. 343/03 (c.d. Regolamento di Dublino,modificante l’omonima Convenzione), in particolar modo dell’art. 10, comma I. Questa norma prevede che: quando è accertato, sulla base degli elementi di prova e delle prove indiziarie di cui ai due elenchi menzionati all’articolo 18, paragrafo 3, inclusi i dati di cui al capo III del regolamento (CE) n. 2725/2000, che il richiedente asilo ha varcato illegalmente, per via terrestre, marittima o aerea, in provenienza da un paese terzo, la frontiera di uno Stato membro, lo Stato membro in questione è competente per l’esame della domanda d’asilo”.
            Nella fattispecie un cittadino extracomunitario, proveniente dalla Grecia, entrava illegalmente in Italia e chiedeva asilo politico per motivi non meglio precisati.
La P.A., però, rigettava la richiesta, rilevando, in base alla sopra richiamata disposizione di legge, la competenza della Grecia a decidere la vertenza. Questa decisione era avvalorata dal fatto che questa nazione  è un “paese terzo sicuro”, in quanto stato membro dell’ Ue.
L’immigrato impugnava prontamente questo provvedimento, sollevando una serie di eccezioni (v. sentenza, cui si rinvia integralmente), tra le quali la più importante è la grave violazione dei suoi diritti umanitari. Il tribunale adito ha accolto questo punto, assorbendo tutte le altre censure.
Invero, anche se da un lato si dà atto che la Grecia sia uno stato membro, dall’altro si contesta la superficialità con cui si è disposto il trasferimento del ricorrente verso questo paese: gli interessi legittimi dello straniero, primo tra tutti la tutela della sua incolumità, prevalgono su tutti gli altri diritti concorrenti.
Si rileva come l’amministrazione non abbia tenuto conto del rapporto dell’UNHCR, supremo organo dell’Onu per la protezione dei rifugiati, in cui si sconsigliano le estradizioni ed i trasferimenti verso questa nazione, poiché aveva disatteso ripetutamente i principi del regolamento di Dublino. Queste critiche sono contenute nelle “raccomandazioni del 15.4.2008, ed, in precedenza, nel documento del 9.7.2007 (Rinvio in Grecia di richiedenti asilo con domande di riconoscimento dello status di rifugiato “interrotte”) ed in quello di novembre 2007 (“Studio UNHCR sulla trasposizione della Direttiva Qualifiche”).”. Perciò è quanto mai sconsigliato, per i motivi di cui sopra, far discutere la richiesta di asilo politico da una nazione che per prima viola i basilari cardini della richiesta tutela.
Infatti “l’UNHCR – nel documento di raccomandazioni del 15.4.2008 – esprime la propria preoccupazione per le difficoltà che i richiedenti asilo incontrano nell’accesso e nel godimento di una protezione effettiva, in linea con gli standards internazionali ed europei e raccomanda espressamente i Governi di non rinviare in Grecia i richiedenti asilo in applicazione del regolamento Dublino fino ad ulteriore avviso. Raccomanda, invece, ai Governi, “l’applicazione dell’art. 3 (2) del regolamento Dublino, che permette agli Stati di esaminare una richiesta di asilo anche quando questo esame non sarebbe di propria competenza secondo i criteri stabiliti dal regolamento stesso”.
Si noti come i rapporti e le raccomandazioni dell’ONU, in definitiva, abbiano un potere vincolante simile a quello delle direttive e delle raccomandazioni comunitarie e che, perciò, i giudici dei vari stati membri siano obbligati a tenerli nella debita considerazione ed ad uniformarsi ai principi in essi contenuti.
Il TAR evidenzia, infine, proprio come le censure e le perplessità espresse da questo ente internazionale avrebbero dovuto indurre la P.A. ad un’analisi più approfondita e ponderata delle problematiche sottese allo status di rifugiato ed alla richiesta di concessione d’asilo politico, biasimando la superficiale frettolisità con cui si è disposto il trasferimento de quo.
Da quanto sopra e dall’esegesi della sentenza si ricava la possibilità, rectius il dovere, di derogare alle disposizioni del Regolamento di Dublino ogni qual volta vi sia il fondato sospetto o la certezza che la loro applicazione nuoccia al richiedente asilo, perché non gli viene assicurata un’adeguata protezione dei suoi diritti. Si ribadisce che l’interesse ad un equo processo, ad una giusta difesa ed alla salvaguardia della propria persona prevalgono su ogni altro interesse legittimo concorrente.
**************, foro di Grosseto.
 
 
 
T.A.R. PUGLIA- SEZ. DIST. DI LEGGE -SEZ.III
 
Registro Sentenze: 1870/2008
Registro Generale: 656/2008
 
REPUBBLICA ITALIANA
"In nome del popolo italiano”
Il Tribunale amministrativo della Puglia- Terza sezione di  Lecce, nelle persone dei Signori:
***************** -Presidente
************** -Ref.
*************** – Ref. , relatore
 
ha pronunciato la seguente
Sentenza
 
nella Camera di Consiglio del 14 Maggio 2008
 
Visto il ricorso 656/2008 proposto da:
 
XXX rappresentato e difeso da: YYY
con domicilio eletto in  …. omissis …
contro
Ministero dell’Interno – Roma
Questore di Brindisi
rappresentati e difesi da:
Avvocatura distrettuale dello Stato
con domicilio eletto in  … omissis …
 
per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, del provvedimento prot. n. 94574 del 15.4.2008 di trasferimento in Grecia emesso dal Ministero dell’Interno, Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione, Unità Dublino ai sensi del Regolamento Comunitario n. 343 del 2003, sostitutivo della c.d. Convenzione Dublino, e notificato al ricorrente dalla Questura di Brindisi il 29.4.2008; di tutti gli atti connessi, presupposti e/o consequenziali;
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno e del Questore di Brindisi;
Udito il relatore Ref. *************** e uditi, altresì, per le parti, l’avv. YYY e l’avv. dello Stato JJJ;
Sentiti i difensori delle parti costituite in ordine alla possibilità di definire nel merito il presente giudizio con sentenza in forma semplificata, ai sensi degli artt. 3 e 9 della L. 21.7.2000, n. 205.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue
 
Fatto e diritto
 
Con provvedimento prot. n. 94574 del 15.4.2008, il ministero dell’interno, dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione, Unità Dublino ha disposto il trasferimento del sig. XXX in Grecia ai sensi dell’art. 10, c.1, del regolamento CE n. 343/2003 (la disposizione prevede che “quando è accertato, sulla base degli elementi di prova e delle prove indiziarie di cui ai due elenchi menzionati all’articolo 18, paragrafo 3, inclusi i dati di cui al capo III del regolamento (CE) n. 2725/2000, che il richiedente asilo ha varcato illegalmente, per via terrestre, marittima o aerea, in provenienza da un paese terzo, la frontiera di uno Stato membro, lo Stato membro in questione è competente per l’esame della domanda d’asilo”).
Con il presente ricorso, il sig. XXX deduce l’illegittimità dell’atto per i seguenti motivi: 1. violazione degli art. 7 e 8, l. n. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento e dell’art. 3, c. 4, del regolamento CE n. 343/2003, per non essere stato il provvedimento tradotto in una lingua da lui conosciuta; 2. violazione dell’art. 6 del regolamento CE 343/2003; 3. violazione di gravi motivi umanitari.
Quest’ultimo motivo è fondato.
L’amministrazione si è limitata, nel provvedimento impugnato, a rilevare come la Grecia sia un paese terzo sicuro e la non ravvisabilità di particolari motivi che potrebbero indurre l’Italia ad assumere la competenza ai sensi dell’art. 3 c. 2 del regolamento CE 343/2003 (cd. Regolamento Dublino).
L’amministrazione non ha tenuto in alcuna considerazione la posizione espressa dall’UNHCR sul rinvio dei richiedenti asilo verso la Grecia, in attuazione del regolamento di Dublino, contenuta nel documento di raccomandazioni del 15.4.2008, ed, in precedenza, nel documento del 9.7.2007 (Rinvio in Grecia di richiedenti asilo con domande di riconoscimento dello status di rifugiato “interrotte”) ed in quello di novembre 2007 (“Studio UNHCR sulla trasposizione della Direttiva Qualifiche”).
L’UNHCR – nel documento di raccomandazioni del 15.4.2008 – esprime la propria preoccupazione per le difficoltà che i richiedenti asilo incontrano nell’accesso e nel godimento di una protezione effettiva, in linea con gli standards internazionali ed europei e raccomanda espressamente i Governi di non rinviare in Grecia i richiedenti asilo in applicazione del regolamento Dublino fino ad ulteriore avviso. Raccomanda, invece, ai Governi, “l’applicazione dell’art. 3 (2) del regolamento Dublino, che permette agli Stati di esaminare una richiesta di asilo anche quando questo esame non sarebbe di propria competenza secondo i criteri stabiliti dal regolamento stesso”.
Le problematiche sul sistema asilo della Grecia, riscontrate dall’UNHCR sin dal novembre 2007, consentono dunque di ritenere non adeguatamente motivata la valutazione effettuata dall’amministrazione in ordine al carattere di “paese terzo sicuro” della Grecia; le raccomandazioni dell’UNHCR avrebbero dovuto, quindi, indurre l’amministrazione ad effettuare una più approfondita valutazione in merito all’applicabilità, nel caso in esame, dell’art. 3, c. 2 del regolamento CE 343/2003. Per le ragioni esposte, il ricorso va, dunque, accolto, con assorbimento delle ulteriori censure dedotte. Sussistono, comunque, giusti motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Terza Sezione di Lecce accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio del 14 maggio 2008.
 
Dott. ***************** – Presidente
Dott. *************** – Estensore
 
Pubblicato mediante deposito in Segreteria il 24.06.2008

Dott.ssa Milizia Giulia

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