Quando il giornalista che effettua un’intervista può beneficiare dell’esimente del diritto di cronaca per le dichiarazioni ingiuriose o diffamatorie a lui rilasciate? Per un valido supporto per professionisti consigliamo: Codice penale e di procedura penale e norme complementari -Edizione 2024. Aggiornato alla Riforma Nordio e al decreto Svuota Carceri
Indice
- 1. La questione: l’esercizio del diritto di cronaca quale scriminante del delitto di diffamazione
- 2. La soluzione adottata dalla Cassazione
- 3. Conclusioni: ricorre l’esimente del diritto di cronaca, per le dichiarazioni ingiuriose o diffamatorie rilasciate al giornalista, se riportate fedelmente e in modo imparziale
1. La questione: l’esercizio del diritto di cronaca quale scriminante del delitto di diffamazione
La Corte di Appello di Potenza confermava una sentenza emessa dal Tribunale di Potenza con la quale l’imputati erano stati condannati alla pena di 600,00 euro di multa in quanto riconosciuti colpevoli del delitto previsto dagli artt. 110, 595, comma terzo, cod. pen..
Ciò posto, avverso questa decisione ricorrevano per Cassazione gli accusati, per il tramite del loro difensore, con cui si deduceva l’inosservanza o l’erronea applicazione della legge penale, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità di costoro.
In particolare, secondo la prospettazione difensiva, le condotte dei giornalisti sarebbero state scriminate in presenza dei requisiti della verità, della pertinenza e dell’interesse pubblico, richiesti per l’esercizio del diritto di cronaca. Per un valido supporto per professionisti consigliamo: Codice penale e di procedura penale e norme complementari -Edizione 2024. Aggiornato alla Riforma Nordio e al decreto Svuota Carceri
Codice penale e di procedura penale e norme complementari
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2. La soluzione adottata dalla Cassazione
Il Supremo Consesso, pur ritenendo di dovere annullare il provvedimento impugnato senza rinvio per intervenuta prescrizione del reato, considerava tuttavia il ricorso proposto, così come formulato, infondato.
Nel dettaglio, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini a reputare le censure difensive non meritevoli di accoglimento, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, in tema di diffamazione a mezzo stampa, il giornalista che effettua un’intervista può beneficiare dell’esimente del diritto di cronaca per le dichiarazioni ingiuriose o diffamatorie a luì rilasciate, se riportate fedelmente e in modo imparziale, senza commenti e chiose capziose a margine, tali da renderlo dissimulato coautore (Sez. 5, n. 41013 del 3/09/2021; Sez. 5, n. 16959 del 21/11/2019; Sez. 5, n. 51235 del 09/10/2019).
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3. Conclusioni: ricorre l’esimente del diritto di cronaca, per le dichiarazioni ingiuriose o diffamatorie rilasciate al giornalista, se riportate fedelmente e in modo imparziale
La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito quando il giornalista che effettua un’intervista può beneficiare dell’esimente del diritto di cronaca per le dichiarazioni ingiuriose o diffamatorie a luì rilasciate.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso indirizzo interpretativo, che il giornalista può avvalersi del diritto di cronaca e essere esonerato da responsabilità per dichiarazioni ingiuriose o diffamatorie, se riporta fedelmente e imparzialmente le parole rilasciate durante un’intervista, senza aggiungere commenti o interpretazioni che possano farlo diventare coautore di tali affermazioni.
Siffatto provvedimento, quindi, deve essere preso nella dovuta considerazione ogni volta si debba appurare la sussistenza di codesta esimente in una situazione di questo genere.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché prova a fare chiarezza su tale tematica giuridica sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.
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