Responsabilità medica

La sezione è volta ad approfondire lo studio dei problemi medico-legali e giuridici, anche sotto l’aspetto assicurativoattinenti al bene salute della persona ed alle responsabilità conseguenti alla lesione di tale bene.

Referente dell’area:  Avv. Pier Paolo Muià

VOLUMI CONSIGLIATI

La responsabilità del ginecologo e dell’ostetrica;
La risoluzione stragiudiziale delle controversie mediche e sanitarie;
La nuova responsabilità medica

La responsabilità sanitaria oggi e il danno

Condotta omissiva: il sanitario risponde se avrebbe evitato il danno

Il sanitario risponde della condotta omissiva se il comportamento omesso avrebbe avuto serie ed apprezzabili possibilità di evitare il danno.

Condotta colposa del medico: nessuna responsabilità della struttura se l’esito era inevitabile

La struttura sanitaria non risponde della condotta colposa del medico se la condotta dovuta non avrebbe comunque evitato la morte del paziente.

Errore del dentista: i danni risarcibili patrimoniali e non

I danni patrimoniali e non patrimoniali risarcibili al paziente in caso di errore del dentista nell’esecuzione dell’impianto.

Danni da premorienza e risarcimento: la Cassazione boccia le tabelle milanesi

No alle tabelle milanesi per danni da premorienza. Equità, personalizzazione e distinzione tra danno biologico, relazionale e patrimoniale.

Infezioni nosocomiali: responsabilità della struttura senza rispetto dei protocolli

In materia di infezioni nosocomiali per escludere la responsabilità della struttura è necessario provare il rispetto dei protocolli.

Responsabilità medica: effetti civili anche se il reato è prescritto

L’accertamento della responsabilità del medico avvenuto in sede penale produce i suoi effetti in sede civile anche se il reato è prescritto.

Rinnovare la CTU per malpractice medica: il potere del giudice è discrezionale

Malpractice medica: è discrezionale il potere del giudice di rinnovare la CTU a fronte di contestazioni nel merito. Sentenza commentata.

Responsabilità struttura sanitaria per protesi difettose e prova del paziente

La struttura sanitaria risponde dell’impianto di protesi difettose solo se il paziente prova che a tale momento era prevedibile la loro difettosità.

Danno morale: la prova quando il danno biologico è lieve

La prova del danno morale deve essere più rigorosa se il danno biologico subito dal paziente è di bassa entità.

Danno da perdita parentale: onere probatorio a carico della struttura sanitaria

Danno da perdita del rapporto parentale di membri della famiglia nucleare: spetta alla struttura sanitaria provare l’assenza del rapporto affettivo.