Responsabilità medica

La sezione è volta ad approfondire lo studio dei problemi medico-legali e giuridici, anche sotto l’aspetto assicurativoattinenti al bene salute della persona ed alle responsabilità conseguenti alla lesione di tale bene.

Referente dell’area:  Avv. Pier Paolo Muià

VOLUMI CONSIGLIATI

La responsabilità del ginecologo e dell’ostetrica;
La risoluzione stragiudiziale delle controversie mediche e sanitarie;
La nuova responsabilità medica

La responsabilità sanitaria oggi e il danno

Errore del dentista: i danni risarcibili patrimoniali e non

I danni patrimoniali e non patrimoniali risarcibili al paziente in caso di errore del dentista nell’esecuzione dell’impianto.

Danni da premorienza e risarcimento: la Cassazione boccia le tabelle milanesi

No alle tabelle milanesi per danni da premorienza. Equità, personalizzazione e distinzione tra danno biologico, relazionale e patrimoniale.

Infezioni nosocomiali: responsabilità della struttura senza rispetto dei protocolli

In materia di infezioni nosocomiali per escludere la responsabilità della struttura è necessario provare il rispetto dei protocolli.

Responsabilità medica: effetti civili anche se il reato è prescritto

L’accertamento della responsabilità del medico avvenuto in sede penale produce i suoi effetti in sede civile anche se il reato è prescritto.

Rinnovare la CTU per malpractice medica: il potere del giudice è discrezionale

Malpractice medica: è discrezionale il potere del giudice di rinnovare la CTU a fronte di contestazioni nel merito. Sentenza commentata.

Responsabilità struttura sanitaria per protesi difettose e prova del paziente

La struttura sanitaria risponde dell’impianto di protesi difettose solo se il paziente prova che a tale momento era prevedibile la loro difettosità.

Danno morale: la prova quando il danno biologico è lieve

La prova del danno morale deve essere più rigorosa se il danno biologico subito dal paziente è di bassa entità.

Danno da perdita parentale: onere probatorio a carico della struttura sanitaria

Danno da perdita del rapporto parentale di membri della famiglia nucleare: spetta alla struttura sanitaria provare l’assenza del rapporto affettivo.

Perdita di chance per rapporto parentale: risponde la struttura

La struttura sanitaria risponde della perdita di chance di continuare a godere del rapporto parentale subito dai congiunti di un paziente.

Perdita di rapporto parentale: il danno dev’essere liquidato in via equitativa

Il danno per la perdita di chances di proseguire il rapporto parentale deve essere liquidato in via equitativa.