Diritto alla pensione per i lavoratori precoci

Redazione 02/03/21
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E’ fissata al 1 marzo la richiesta per la certificazione dei requisiti da parte di coloro che li maturano in tempi precedenti e potranno, così, considerarsi potenziali titolari del diritto alla pensione. Per quanto riguarda le domande presentate successivamente a tale termine, saranno, in ogni caso, prese in considerazione, ma solo se esisterà la relativa copertura finanziaria e purché si rispetti il termine ultimo del 30.11.2021. E’ chiaro che ai fini della fruizione del relativo trattamento pensionistico sarà necessario che i potenziali beneficiari si trovino in determinate condizioni che vanno dallo stato di disoccupazione all’assunzione del ruolo del caregiver.

I beneficiari

La Legge n. 232 del 11 dicembre 2016 all’art. 1 co. 299 ha stabilito che i lavoratori che hanno maturato almeno dodici mesi di contribuzione per i periodi di lavoro effettivo in tempi antecedenti al compimento del diciannovesimo anno d’età, possono accedere alla pensione anticipata con un requisito pari a 41 anni di contributi. Ciò consentirà ai lavoratori c.d. precoci di usufruire del trattamento pensionistico avvalendosi del requisito della contribuzione in misura ridotta e cioè, come affermato in precedenza, pari a 41 anni di contribuzione.

I presupposti

Le condizioni affinché sia possibile usufruire del beneficio della erogazione della pensione per i lavoratori precoci, sono le seguenti:

  • stato di disoccupazione successivo alla cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, per dimissioni per giusta causa o per risoluzione consensuale, in riferimento al procedimento di cui all’art. 7 della Legge n. 604/1966 ed abbiano concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante per un periodo pari a tre mesi.
  • assistenza del convivente da almeno sei mesi purché si tratti di coniuge o persona in unione civile od un parente in primo grado, il quale si trovi con un handicap in situazione di gravità, secondo quanto previsto dall’art. 3, co. 3, Legge n. 104/1992, oppure di secondo grado o un affine entro il secondo grado convivente qualora i genitori ed i parenti di primo grado della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 70 anni d’età o siano anch’essi affetti da patologie invalidanti oppure siano deceduti o mancanti.
  • abbiano una riduzione della capacità lavorativa di grado almeno pari al 74 %.
  • si tratti di lavoratori dipendenti che svolgano, al momento del pensionamento, da almeno sette anni negli ultimi dieci anni, ovvero da almeno sei anni negli ultimi sette, una delle seguenti attività lavorative:

-personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni.

-Insegnanti delle scuole dell’infanzia e educatori degli asili nido.

-Operai dell’agricoltura, della zootecnia e della pesca, ecc…

Contribuzione utile

L’INPS, con propria circolare n. 99/2017, ha affermato che per contribuzione utile s’intendano i periodi di lavoro effettivi e, quindi, la contribuzione obbligatoria dovuta per i periodi di prestazione lavorativa effettiva in riferimento all’anzianità contributiva utile per il diritto e la misura secondo le discipline vigenti presso le varie forme assicurative previdenziali. Al riguardo, rientrano nel computo, anche i periodi di lavoro all’estero riscattati ed i periodi riscattati per omissioni contributive.

Decorrenza

Dal mese successivo alla presentazione della domanda, decorrerà il trattamento pensionistico, purché ne ricorrano i requisiti e ciò successivamente allo scadere dei tre mesi dalla maturazione dei presupposti che legittimano la devoluzione del trattamento previdenziale. Naturalmente, la pensione di cui trattasi non è cumulabile con i redditi da lavoro sia subordinato che autonomo e per un periodo di tempo corrispondente alla differenza tra l’anzianità contributiva di cui all’art. 24 c. 10 e 12, Legge n. 214/2011 e l’anzianità contributiva al momento del pensionamento.

 

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