Diritto alla genitorialità e stepchild adoption: gli interrogativi

Scarica PDF Stampa

La tutela di “un diritto al figlio” correlata alla legittimità della fecondazione eterologa lascia dietro di se molti interrogativi e concorre all’abbattimento di un istituto millenario come l’adozione.

Premesso che nella Costituzione Italiana non è contenuta alcuna menzione specifica di un c.d. “diritto alla genitorialità” che, così, consegue piuttosto ad un’interpretazione sistematica del testo costituzionale (l’ art. 2 in combinato disposto con gli artt. 29, 30 e 32), è apprezzabile che se ne possa discutere quale espressione della ‪‎libertà di ‪autodeterminazione che trova sensibilità della Cassazione ed adeguata copertura costituzionale (artt. 2, 3 e 31) ma pare azzardato che, nel contempo, si possa richiamare la sua tutela in prospettiva della sentenza di accesso alle tecniche di PMA di tipo eterologo che di fatto favorisce il “mercato dei gameti” e la distruzione della “famiglia adottiva”. Il rischio – che dietro l’interesse superiore del minore si nasconda il tentativo degli adulti di ottenere il riconoscimento giuridico di vincoli familiari diversi e non riconosciuti dalla legge – pare sempre più evidente e preoccupante. 

Passata la versione “stralciata” del ddl Cirinnà e congelata la regolamentazione della c.d. “stepchild adoption”, si è evitato temporaneamente lo stravolgimento giuridico di un settore della vita dell’ordinamento ossia quello relativo alla filiazione adottiva. E’ palese che l’applicazione di questo istituto alle coppie omosessuali, avrebbe aperto la strada normativa alla legittimazione del c.d. “utero in affitto”.

Istituto giuridico, quello della “stepchild adoption”, che in Italia esiste già dal 1983 (L. 184/1983) e permette l’adozione del figlio del coniuge, con il consenso del genitore biologico, solo se l’adozione corrisponde all’interesse del figlio, che deve dare il consenso (se maggiore di 14 anni) o comunque esprimere la sua opinione (se di età tra i 12 e i 14). L’adozione non è automatica ma viene disposta dal Tribunale per i minorenni dopo un accurato screening sull’idoneità affettiva, la capacità educativa, la situazione personale ed economica, la salute e l’ambiente familiare di colui che chiede l’adozione. [1] Sino al 2007, era ammessa solo per le coppie sposate: il Tribunale per i minorenni di Milano prima e quello di Firenze poi, hanno esteso questa facoltà anche ai conviventi eterosessuali, ritenendo, in quei due casi, che fosse interesse del minore che al rapporto affettivo fattuale corrispondesse anche un rapporto giuridico, consistente in diritti ma – soprattutto – doveri.

Nel 2014 e nel 2015, il Tribunale per i minorenni di Roma, ribadendo il principio giuridico consolidato e in linea con la giurisprudenza Europea, ha sancito che l’orientamento sessuale dell’adottante non può costituire un elemento ostativo alla stepchild. In entrambi i casi il Tribunale aveva verificato, con estrema attenzione, che la convivente donna della mamma biologica non solo aveva maturato un legame affettivo intenso con il minore ma aveva tutte le carte in regole per poter essere un buon genitore anche sotto il profilo giuridico; capacità genitoriali che non potevano certo essere invalidate dall’orientamento sessuale. [2] Motivo per cui il ddl Cirinnà prevedeva inizialmente la stabilizzazione della sopra indicata linea giurisprudenziale.

Detto questo, è evidente che all’interno del dibattito pubblico, in pochi si interroghino sulla crisi delle adozioni in Italia, mentre in molti si prodighino per l’applicazione della “stepchild adoption” alle coppie omosessuali, per la maternità surrogata e per  la legittimazione delle adozioni gay.

Due considerazioni in materia:

  1. Se si continua a favorire il mercato dei gameti, accompagnato dall’eccessiva burocrazia che caratterizza da tempo l’iter adottivo,  non avremo più adozioni nel nostro Paese [3]
  2. Mentre i giudici creano diritto e  i Tribunali riconoscono casi di stepchild adoption, collezionando sentenze storiche (vedi recenti casi “Milano” e “Roma”), nulla si muove per contrastare il mercato dei gameti e la commercializzazione del corpo femminile.

Ne segue che tra vent’anni non avremo più richieste di adozioni. Gli operatori della filiazione adottiva si occuperanno esclusivamente di sporadici casi di “stepchild adoption”o di qualche adozione a favore di single o coppie omosessuali. Non dimenticando che l’adozione di un bambino da parte di una coppia omosessuale potrebbe rivelarsi un atto di pregiudizio nei confronti del minore perché lo si priva dell’emozione, del rapporto e della relazione con l’altro sesso, senza i quali – indubbiamente -soffrirà. E’ necessaria nella persona fisica  – affinché si sviluppi in armonia ed uniformità – sia la figura femminile che quella maschile, come dimostrato da alcuni prestigiosi studi medici. Infine occorrerebbe soffermarsi sul valore della gravidanza materna non solo come mera fase scientifica ma come momento fondante del rapporto biologico e psichico tra madre e feto. Solo affrontando la domanda più elementare e nel contempo la più complessa “che cosa è l’uomo?”, meglio “chi è l’uomo?”, è possibile dare risposta alla domanda sulla bontà o meno dell’agire dell’uomo nei riguardi della vita e quindi del diritto[4]

Concludo, ritenendo necessaria un’attenta analisi pubblica sulle scelte politiche e normative in materia ed auspico l’apertura di un serio dibattito sulle questioni relative al mercato dei gameti e alle adozioni omosessuali in Italia. Se non lo si facesse, non solo si compirebbe una notevole forzatura, ma si rischierebbe di incorrere nella bocciatura di alcune leggi da parte della Corte Costituzionale ovvero del popolo italiano – in maggioranza contrario – in un ipotetico referendum.

 


[1] A.SIMEONE (2016) – Stepchild adoption, tutto quello che bisogna sapere Articolo pubblicato su “La Repubblica.it” in data 13/01/2016, Portale Giuffrè “ilFamiliarista.it” (http://www.repubblica.it/cronaca/2016/01/13/news/che_cos_e_la_stepchild_adoption_-131182819/)

 

[2] ibidem

 

[3] S. CIANCIO (2016) – Perché c’è crisi di adozioni in Italia? Articolo pubblicato sulla Rivista di Informazione Giuridica “Diritto.it” in data 25/03/2016 (http://dirittodifamiglia.diritto.it/docs/38013-perch-c-crisi-di-adozioni-in-italia)

[4] S. CIANCIO (2016) – Il contributo bioetico delle confessioni cristiane nell´epoca del narcisismo, Derecom20, 174

Sebastiano Ciancio

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento