Diritto all’oblio su Internet: come ci si può tutelare?

Redazione 10/02/17
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Come è tutelato ad oggi il diritto all’oblio? Dal Tribunale di Napoli arriva una sentenza pronta a fare giurisprudenza, ampliando la rosa degli strumenti giuridici disponibili a tutela del diritto in questione: l’oscuramento del sito web.

 

Che cos’è il diritto all’oblio?

Con il termine “diritto all’oblio” si fa riferimento al diritto di un individuo a che alcune informazioni a lui riguardanti vengano rimosse, dalla carta come dal web. È possibile che ciò avvenga in ossequio al rispetto della propria privacy e riservatezza, qualora le notizie un tempo divulgate abbiano perso il connotato dell’attuale interesse pubblico.

 

Diritto all’oblio su carta e su Internet

Il suddetto diritto all’oblio, ovvero a essere dimenticati, è invocato soprattutto nell’ambito  di siti web e social network, considerando la potenziale viralità con cui si diffondono le notizie pubblicate in rete, rispetto a quella relativamente più contenuta delle informazioni stampate su giornali cartacei.

Sono soprattutto i soggetti nei confronti dei quali siano state diffuse notizie inerenti condanne penali o fatti o atti riprovevoli da loro commessi ad essere interessati al rispetto del diritto all’oblio. La cancellazione delle informazioni in questione, infatti, appare come unico strumento utile a garantire loro la possibilità di ricostruirsi una nuova più rispettabile reputazione.

Per commisurare l’incidenza della diffusione di una notizia riprovevole sull’esistenza dignitosa di un individuo, è sufficiente pensare che, a titolo di esempio, tra le misure premiali promesse in particolari riti del processo penale, vi è proprio la non menzione della condanna all’interno del casellario giudiziale.

 

Cancellazione dei dati e strumenti di tutela del cittadino

Ecco dunque quali sono gli strumenti esperibili da parte del cittadino interessato, personalmente o attraverso un organo giudiziario.

A fronte della richiesta di cancellazione dei dati personali privi ormai di attuale interesse pubblico da parte del soggetto interessato, nel caso in cui un sito web ottemperi alla richiesta, nulla quaestio.

In caso di rifiuto, invece, da parte del titolare gestore del sito di riferimento ad eliminare dalla pagina di consultazione il contenuto lesivo della reputazione del soggetto richiedente, sono previsti alcuni efficaci strumenti giuridici, da sempre avallati anche dalla giurisprudenza maggioritaria.

Sul versante civilistico, il provvedimento d’urgenza: dopo aver adito il Tribunale, l’agente dovrà rivendicare l’applicazione dell’art. 700 del c.p.c. affinché il giudice ingiunga al titolare del dominio del sito web di rispettare il diritto all’oblio. Sarà possibile anche ottenere un risarcimento del danno, sempre che venga debitamente provato.

Sul versante penalistico, invece, vi è il sequestro preventivo del sito, in conformità con quanto recentemente affermato dalla Corte di Cassazione. In particolare, la Corte ha ritenuto che, non essendo la generalità dei siti web vere e proprie testate giornalistiche, essi non siano suscettibili di protezione costituzionale contro il sequestro di cui godono gli altri.

 

L’oscuramento del sito web

Il già citato oscuramento del sito si configura come un terzo strumento di tutela del diritto all’oblio: esso fa riferimento all’oscuramento del sito web nella sua interezza, e non quindi a quello della sola pagina contenente i dati lesivi.

Finora, si era provveduto in questo senso nel caso in cui i dati personali da cancellarsi fossero inseriti all’interno di server stabiliti all’estero, per i quali non sarebbe stato possibile un sequestro fisico da parte degli ausiliari del giudice. Materialmente, consiste nell’ordine del giudice ai provider italiani di impedire agli utenti di accedere al sito.  Inoltre, si disponeva lo stesso provvedimento nei casi di gravi reati, quali pedopornografia o pirateria informatica.

Concludendo, sembra emergere un nuovo e più blando ricorso allo strumento in questione dalla sentenza del tribunale di Napoli: sarà possibile oscurare il sito web interamente in virtù del rispetto del diritto all’identità personale, alternativamente al sequestro fisico, e qualunque siano le modalità con cui la reputazione di un individuo sia stata lesa.

 

Sabina Grossi

Redazione

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