Direttiva Bolkestein: la data di scadenza delle concessioni non può essere estesa

Redazione 15/07/16
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Una selezione imparziale e trasparente dei candidati non è possibile sotto l’estensione fornita dalla normativa italiana vigente.

La direttiva che stabilisce l’erogazione di servizi nel mercato interno (2006/123/CE), la cosiddetta direttiva Bolkestein, pone le regole alla base della libertà di stabilimento e dei principi di non discriminazione e di tutela della concorrenza.

In particolare, l’articolo 12 affronta la ripartizione di risorse naturali o capacità tecniche scarse, che limitano a loro volta il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività. In queste circostanze, gli Stati Membri possono subordinare delle attività commerciali ad un regime di autorizzazione.

La questione della compatibilità tra la legislazione italiana e la direttiva Bolkestein

Tuttavia, ai sensi della legislazione italiana, è consentita un’estensione automatica e generalizzata dalla data di cessazione delle concessioni per l’utilizzo di proprietà demaniale marittima e lacustre. Tali beni, come le spiagge, sono utilizzati per scopi turistico – commerciali e sono stati concessi senza una procedura di preventiva selezione. Per quanto riguarda il periodo attuale, la data di scadenza è stata estesa fino al 31 dicembre 2020.

Ma l’estensione di tali concessioni è stata rifiutata dalle autorità italiane, indipendentemente dalla legislazione nazionale e gli operatori privati del settore turistico che detengono le concessioni hanno mosso varie azioni legali contro tali rifiuti.

Di conseguenza, la domanda di compatibilità della normativa italiana con il diritto comunitario è stata posta varie volte alla Corte di giustizia dai tribunali italiani.

Oggi la Corte europea di giustizia ha fornito loro una risposta nella sua sentenza, dicendo innanzitutto che, ai fini dell’applicazione della direttiva, spetta ai tribunali nazionali determinare se le concessioni italiane devono essere soggette a un numero limitato di autorizzazioni a causa della scarsità delle risorse naturali.

Il ragionamento della Corte di giustizia europea

La Corte ha precisato che, nel caso in cui la direttiva fosse applicabile, la condizione per la concessione delle autorizzazioni per lo sfruttamento economico di beni demaniali marittimi e lacustri non potrebbe che essere l’organizzazione di un’ imparziale, trasparente ed adeguatamente pubblicizzata procedura di selezione per i  potenziali candidati. Di conseguenza, il rinnovo automatico delle autorizzazioni impedisce che abbia luogo l’organizzazione di una procedura di selezione.

Anche se è vero che è previsto dall’articolo 12 della direttiva la possibilità per gli Stati membri di tener conto di motivi imperativi di pubblico interesse durante l’avvio della procedura di selezione come, per esempio, la necessità di preservare le legittime aspettative dei titolari di autorizzazioni di recuperare il costo dei propri investimenti, un rinnovo automatico non può essere giustificato da tali considerazioni, perché nessuna procedura di selezione è stata organizzata al momento dell’iniziale concessione delle autorizzazioni.

Così, secondo quanto scritto all’articolo 12 della direttiva, poiché manca una procedura di selezione per i possibili candidati, si preclude alla legislazione nazionale la possibilità d’estendere automaticamente le autorizzazioni di proprietà demaniale marittima e lacustre per attività turistico – commerciali.

In conclusione, la Corte chiarisce che, anche nel caso in cui la direttiva non fosse applicabile, la questione delle concessioni sarebbe comunque d’interesse transfrontaliero. L’estensione automatica dell’autorizzazione a un’impresa avente sede in uno Stato membro genera una differenza di trattamento a scapito di quelle imprese che, situate in altri Stati membri, sarebbero potenzialmente interessate a tale concessione. Tale differenza di trattamento è, in linea di principio, quindi incompatibile con la libertà di stabilimento.

Il principio della certezza del diritto, che mira a permettere ai concessionari di recuperare il costo dei loro investimenti, non può essere invocato per giustificare tale differenza di trattamento. Ciò è particolarmente vero se si considera il fatto che le concessioni sono state attribuite quando era già stato stabilito che il tipo di contratto, sicuramente d’interesse transfrontaliero, fosse soggetto a un obbligo di trasparenza.

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