L’art. 30 D.Lgs. 165/2001 disciplina la mobilità in modalità volontaria: i dipendenti mediante cessione del contratto di lavoro possono ottenere il passaggio diretto fra amministrazioni diverse, previo parere favorevole del dirigente responsabile e tenuto conto delle loro professionalità.
In tale quadro è intervenuto il D.L. 138/2011 con la previsione dell’istituto nella forma opposta, quella obbligatoria, e ciò in ragione del disegno, dallo stesso provvedimento contemplato, di riduzione delle province e unioni di comuni con meno di 1000 abitanti e del ridisegno degli uffici periferici statali con sede nelle province che verranno soppresse.
Precisamente, all’art. 1, comma 29, del provvedimento si dispone che i dipendenti pubblici, esclusi i magistrati, su richiesta del datore di lavoro, sono tenuti ad effettuare la prestazione in luogo di lavoro e sede diversi sulla base di motivate esigenze, tecniche, organizzative e produttive con riferimento ai piani della performance o ai piani di razionalizzazione, secondo criteri ed ambiti regolati dalla contrattazione collettiva di comparto. Nelle more della disciplina contrattuale si fa riferimento ai criteri datoriali, oggetto di informativa preventiva e il trasferimento è consentito nell’ambito del territorio regionale di riferimento.
A ciò si aggiunga la previsione nello stesso documento del comma 19, secondo cui il trasferimento può essere disposto anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralità finanziaria. Da ora in poi trasferimenti dunque anche in aree diverse di contrattazione. (Lilla Laperuta)
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento