Diniego di risarcimento del danno pur in presenza di vizi nella procedura: la illegittimità provvedimentale – pur ritenuta sussistente- non è tuttavia di per sé sola sufficiente a dar consistenza giuridica alla pretesa risarcitoria, non essendo stato prov

Lazzini Sonia 16/04/09
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Anche davanti al Consiglio di Stato, l’appellante, nel mostrare disappunto per il capo di sentenza recante il prefato rigetto della domanda risarcitoria, si limita a richiamare pacifici principi giurisprudenziali sul riconoscimento in linea generale della risarcibilità del danno da interesse legittimo, senza tuttavia nulla aggiungere sul piano ricostruttivo in ordine al profilo del danno in concreto subito, alla esistenza del nesso di causalità tra la illegittimità denunciata e tale dedotto (e non provato) danno, per non dire dell’ulteriore elemento soggettivo della fattispecie aquiliana, e cioè della rimproverabilità del riscontrato vizio procedimentale, quantomeno a titolo di colpa, all’apparato amministrativo ritenuto responsabile
 
La mancata allegazione degli elementi costitutivi della pretesa fattispecie aquiliana (di cui la dedotta illegittimità provvedimentale rappresenta evidentemente soltanto un prius logico, necessario ma non sufficiente a ritenere integrata la suddetta fattispecie), anche in relazione alla tipologia di danni pretensivamente sofferti (oltre che alla loro sia pur sommaria quantificazione), consentono al Collegio di ritenere, in totale aderenza, sul punto, alla gravata pronuncia, che la domanda risarcitoria di primo grado non merita effettivamente di essere accolta. _In particolare, la già stigmatizzata carenza di ogni elemento di relazione causale tra il vizio procedimentale prospettato – e pur ritenuto sussistente dal giudice di primo grado – ed il preteso danno da mancata aggiudicazione impedisce il riconoscimento della fondatezza della pretesa risarcitoria azionata, dato che non è stato spiegato, né è altrimenti desunibile, in che misura la fissazione di ulteriori criteri di massima per lo scrutinio delle offerte sul piano tecnico avrebbe posto la cooperativa ricorrente in posizione poziore rispetto alle altre concorrenti in relazione al bene della vita (aggiudicazione) da conseguire. In tale contesto giuridico-fattuale riconoscere in via automatica il risarcimento del danno, sulla scorta della sola illegittimità procedimentale riscontrata, equivarrebbe a dequotare inammissibilmente la tecnica di riparazione del danno per equivalente ad un meccanismo indennitario capace di reintegrare <<sempre e comunque>> il preteso danneggiato da attività amministrativa illegittima, a prescindere da ogni collegamento causale tra la norma asseritamente violata e le conseguenze pregiudizievoli prodotte dalla sua violazione nella sfera dell’interessato.
 
In tema di onere della prova per un legittimo riconoscimento del danno da lesione di interessi legittimi, merita di essere riportato il seguente passaggio tratto dalla decisione numero 1817 del 26 marzo 2009, emessa dal Consiglio di Stato:
 
Come premesso in fatto, l’appellante sostanzialmente si duole, gravandone il relativo capo decisorio, della sentenza di primo grado nella parte in cui il Tar Liguria, pur dopo aver accolto il petitum demolitorio del ricorso originario, ha nondimeno rigettato la richiesta di risarcimento del danno, consequenziale alla illegittima adozione degli atti di gara.
 
E’ da ricordare che il giudice di primo grado nel disattendere la predetta richiesta risarcitoria ha tra l’altro considerato che << l’omissione della fissazione di idonei criteri di massima per l’attribuzione dei punteggi all’offerta tecnica concreta una sicura lesione dell’interesse legittimo della ricorrente, ma questa non può vantare, in relazione all’esito finale della gara, alcuna situazione suscettiva di determinare un oggettivo affidamento circa la sua aggiudicazione>> e che, inoltre, << atteso il carattere non automatico del criterio di aggiudicazione adottato, la ricorrente non può infatti vantare una posizione giuridica “ a risultato garantito”, ben potendo il miglior punteggio relativo al prezzo essere vanificato dai punteggi attribuiti alla componente tecnica dell’offerta>>.
 
 In buona sostanza, nell’ordito argomentativo del giudice di primo grado assume portata dirimente, in senso reiettivo, il rilievo secondo cui la illegittimità provvedimentale – pur ritenuta sussistente- non è tuttavia di per sé sola sufficiente a dar consistenza giuridica alla pretesa risarcitoria, non essendo stato provato, nè potendosi desumere aliunde, un nesso di relazione causale tra la dedotta illegittimità (mancata fissazione ad opera del Seggio di gara di criteri di massima utili alla valutazione delle offerte) e le concrete possibilità per la ricorrente in primo grado di ottenere l’aggiudicazione della gara.
 
     D’altra parte, nel ricorso di primo grado la odierna appellante, dopo aver argomentato sulla illegittimità degli atti di gara gravati, aveva concluso per il loro annullamento, limitandosi ad articolare, quanto al profilo risarcitorio, una generica richiesta di condanna del Comune di Genova al risarcimento dei danni, ai sensi dell’art. 35 d.lgs. 31 marzo 1995 n. 80, <<se possibile anche con reintegrazione in forma specifica o comunque con determinazione in via equitativa>> e con espresso invito al giudicante di fissazione dei criteri in base ai quali, sulla scorta della disposizione appena richiamata, l’Amministrazione avrebbe dovuto proporre, a favore dell’avente titolo, il pagamento di una somma di denaro entro un congruo termine. E ciò, si badi, senza neppure prospettare, quantomeno sulla base di elementi presuntivi desumibili dalla composizione della propria offerta tecnica in rapporto a quelle delle dirette concorrenti, in che misura la fissione di ulteriori criteri di massima avrebbe reso possibile la aggiudicazione della gara in favore di essa ricorrente o ne avrebbe quantomeno accresciuto le chances di successo.
 
Anche in questa sede di gravame l’appellante, nel mostrare disappunto per il capo di sentenza recante il prefato rigetto della domanda risarcitoria, si limita a richiamare pacifici principi giurisprudenziali sul riconoscimento in linea generale della risarcibilità del danno da interesse legittimo, senza tuttavia nulla aggiungere sul piano ricostruttivo in ordine al profilo del danno in concreto subito, alla esistenza del nesso di causalità tra la illegittimità denunciata e tale dedotto (e non provato) danno, per non dire dell’ulteriore elemento soggettivo della fattispecie aquiliana, e cioè della rimproverabilità del riscontrato vizio procedimentale, quantomeno a titolo di colpa, all’apparato amministrativo ritenuto responsabile.
 
La mancata allegazione degli elementi costitutivi della pretesa fattispecie aquiliana (di cui la dedotta illegittimità provvedimentale rappresenta evidentemente soltanto un prius logico, necessario ma non sufficiente a ritenere integrata la suddetta fattispecie), anche in relazione alla tipologia di danni pretensivamente sofferti (oltre che alla loro sia pur sommaria quantificazione), consentono al Collegio di ritenere, in totale aderenza, sul punto, alla gravata pronuncia, che la domanda risarcitoria di primo grado non merita effettivamente di essere accolta. In particolare, la già stigmatizzata carenza di ogni elemento di relazione causale tra il vizio procedimentale prospettato – e pur ritenuto sussistente dal giudice di primo grado – ed il preteso danno da mancata aggiudicazione impedisce il riconoscimento della fondatezza della pretesa risarcitoria azionata, dato che non è stato spiegato, né è altrimenti desunibile, in che misura la fissazione di ulteriori criteri di massima per lo scrutinio delle offerte sul piano tecnico avrebbe posto la cooperativa ricorrente in posizione poziore rispetto alle altre concorrenti in relazione al bene della vita (aggiudicazione) da conseguire. In tale contesto giuridico-fattuale riconoscere in via automatica il risarcimento del danno, sulla scorta della sola illegittimità procedimentale riscontrata, equivarrebbe a dequotare inammissibilmente la tecnica di riparazione del danno per equivalente ad un meccanismo indennitario capace di reintegrare <<sempre e comunque>> il preteso danneggiato da attività amministrativa illegittima, a prescindere da ogni collegamento causale tra la norma asseritamente violata e le conseguenze pregiudizievoli prodotte dalla sua violazione nella sfera dell’interessato.
 
Il rigetto dell’appello principale impone la declaratoria di improcedibilità dell’appello incidentale, attesa la natura condizionata (all’accoglimento dell’appello principale) di tale ultimo mezzo di impugnazione.
 
Le spese di lite seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.>
 
 
A cura di *************
 
 
N. 1817/09 REG.DEC.
N. 7634 REG:RIC.
ANNO 2007
 
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale
Quinta  Sezione
 
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
     sul ricorso in appello n. 7634/2007, proposto dalla Cooperativa ALFA – ALFA-, soc. coop a r.l., in persona del legale rappresentante pt, rappresentata e difesa dall’Avv. ************** e dall’avv. ************* ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, in Roma, Via Michelino Tocci n. 50.
CONTRO
      il Comune di Genova, in persona del sindaco e legale rappresentante pt, rappresentato e difeso dagli avv.ti **********, *************** e ******************** ed elettivamente domiciliato nello studio di quest’ultimo in Roma al viale G. Cesare 14/4;
e nei confronti
      de La Cascina s.c.r.l., in persona del legale rappresentante pt, nc;
per la riforma
     della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (sezione II) n. 1314 del 5 luglio 2007 nella parte in cui è stata respinta l’istanza di risarcimento dei danni in relazione alla gara per l’affidamento dei servizi di ristorazione scolastica per il periodo 1.9.02-31.8.05;
     Visto il ricorso con i relativi allegati;
     Esaminate le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
     Visto l’appello incidentale proposto dal Comune di Genova;
     Visti tutti gli atti di causa;
     Relatore alla pubblica udienza del 16 dicembre 2008, il Consigliere ***************************;
     Uditi per le parti gli avv.ti *********, *******, Mosca per delega dell’avv. ****  e *****, come da verbale di udienza;
     considerato in fatto ed in diritto quanto segue;
FATTO E DIRITTO
     E’ impugnata la epigrafata sentenza del Tar Liguria nella parte in cui tale decisione, dopo aver accolto il ricorso di primo grado proposto dalla odierna appellante avverso gli atti relativi alla gara bandita dal Comune di Genova per l’affidamento per gli anni 2002/2005 del servizio di ristorazione scolastica, ha nondimeno rigettato la consequenziale domanda risarcitoria.
     A dire dell’appellante, la pronuncia risarcitoria si porrebbe nella specie come necessario aggregato della decisione caducatoria sugli atti di gara, dovendo la ricorrente cooperativa essere tenuta indenne del danno da mancato guadagno (da ragguagliare all’utile di impresa) o comunque per perdita di chance subito mercè la inutile partecipazione alla gara, viepiù considerando la impossibilità, all’epoca della decisione di primo grado, di ottenere la reintegrazione in forma specifica a motivo della completa esecuzione del servizio oggetto d’appalto. Di qui l’unico articolato motivo di censura avverso il predetto capo decisorio recante il denegato risarcimento, con la richiesta consequenziale di condanna del Comune di Genova al ristoro dei danni ed al pagamento delle spese e competenze del giudizio.
     Si è costituito il Comune di Genova per resistere al ricorso e per chiederne il rigetto. L’Ente intimato ha altresì interposto appello incidentale avverso la decisione di primo grado per chiederne la riforma anche nel capo annullatorio.
     All’udienza del 16 dicembre 2008 la causa è stata trattenuta per la decisione.
     Il ricorso è infondato e va rigettato.
     Come premesso in fatto, l’appellante sostanzialmente si duole, gravandone il relativo capo decisorio, della sentenza di primo grado nella parte in cui il Tar Liguria, pur dopo aver accolto il petitum demolitorio del ricorso originario, ha nondimeno rigettato la richiesta di risarcimento del danno, consequenziale alla illegittima adozione degli atti di gara.
     E’ da ricordare che il giudice di primo grado nel disattendere la predetta richiesta risarcitoria ha tra l’altro considerato che << l’omissione della fissazione di idonei criteri di massima per l’attribuzione dei punteggi all’offerta tecnica concreta una sicura lesione dell’interesse legittimo della ricorrente, ma questa non può vantare, in relazione all’esito finale della gara, alcuna situazione suscettiva di determinare un oggettivo affidamento circa la sua aggiudicazione>> e che, inoltre, << atteso il carattere non automatico del criterio di aggiudicazione adottato, la ricorrente non può infatti vantare una posizione giuridica “ a risultato garantito”, ben potendo il miglior punteggio relativo al prezzo essere vanificato dai punteggi attribuiti alla componente tecnica dell’offerta>>.
     In buona sostanza, nell’ordito argomentativo del giudice di primo grado assume portata dirimente, in senso reiettivo, il rilievo secondo cui la illegittimità provvedimentale – pur ritenuta sussistente- non è tuttavia di per sé sola sufficiente a dar consistenza giuridica alla pretesa risarcitoria, non essendo stato provato, nè potendosi desumere aliunde, un nesso di relazione causale tra la dedotta illegittimità (mancata fissazione ad opera del Seggio di gara di criteri di massima utili alla valutazione delle offerte) e le concrete possibilità per la ricorrente in primo grado di ottenere l’aggiudicazione della gara.
     D’altra parte, nel ricorso di primo grado la odierna appellante, dopo aver argomentato sulla illegittimità degli atti di gara gravati, aveva concluso per il loro annullamento, limitandosi ad articolare, quanto al profilo risarcitorio, una generica richiesta di condanna del Comune di Genova al risarcimento dei danni, ai sensi dell’art. 35 d.lgs. 31 marzo 1995 n. 80, <<se possibile anche con reintegrazione in forma specifica o comunque con determinazione in via equitativa>> e con espresso invito al giudicante di fissazione dei criteri in base ai quali, sulla scorta della disposizione appena richiamata, l’Amministrazione avrebbe dovuto proporre, a favore dell’avente titolo, il pagamento di una somma di denaro entro un congruo termine. E ciò, si badi, senza neppure prospettare, quantomeno sulla base di elementi presuntivi desumibili dalla composizione della propria offerta tecnica in rapporto a quelle delle dirette concorrenti, in che misura la fissione di ulteriori criteri di massima avrebbe reso possibile la aggiudicazione della gara in favore di essa ricorrente o ne avrebbe quantomeno accresciuto le chances di successo.
Anche in questa sede di gravame l’appellante, nel mostrare disappunto per il capo di sentenza recante il prefato rigetto della domanda risarcitoria, si limita a richiamare pacifici principi giurisprudenziali sul riconoscimento in linea generale della risarcibilità del danno da interesse legittimo, senza tuttavia nulla aggiungere sul piano ricostruttivo in ordine al profilo del danno in concreto subito, alla esistenza del nesso di causalità tra la illegittimità denunciata e tale dedotto (e non provato) danno, per non dire dell’ulteriore elemento  soggettivo della fattispecie aquiliana, e cioè della rimproverabilità del riscontrato vizio procedimentale, quantomeno a titolo di colpa, all’apparato amministrativo ritenuto responsabile.
La mancata allegazione degli elementi costitutivi della pretesa fattispecie aquiliana (di cui la dedotta illegittimità provvedimentale rappresenta evidentemente soltanto un prius logico, necessario ma non sufficiente a ritenere integrata la suddetta fattispecie), anche in relazione alla tipologia di danni pretensivamente sofferti (oltre che alla loro sia pur sommaria quantificazione), consentono al Collegio di ritenere, in totale aderenza, sul punto, alla gravata pronuncia, che la domanda risarcitoria di primo grado non merita effettivamente di essere accolta. In particolare, la già stigmatizzata carenza di ogni elemento di relazione causale tra il vizio procedimentale prospettato – e pur ritenuto sussistente dal giudice di primo grado – ed il preteso danno da mancata aggiudicazione impedisce il riconoscimento della fondatezza della pretesa risarcitoria azionata, dato che non è stato spiegato, né è altrimenti desunibile, in che misura la fissazione di ulteriori criteri di massima per lo scrutinio delle offerte sul piano tecnico avrebbe posto la cooperativa ricorrente in posizione poziore rispetto alle altre concorrenti in relazione al bene della vita (aggiudicazione) da conseguire. In tale contesto giuridico-fattuale riconoscere in via automatica il risarcimento del danno, sulla scorta della sola illegittimità procedimentale riscontrata, equivarrebbe a dequotare inammissibilmente la tecnica di riparazione del danno per equivalente  ad un meccanismo indennitario capace di reintegrare <<sempre e comunque>> il preteso danneggiato da attività amministrativa illegittima, a prescindere da ogni collegamento causale tra la norma asseritamente violata e le conseguenze pregiudizievoli prodotte dalla sua violazione nella sfera dell’interessato.
Il rigetto dell’appello principale impone la declaratoria di improcedibilità dell’appello incidentale, attesa la natura condizionata (all’accoglimento dell’appello principale) di tale ultimo mezzo di impugnazione.
Le spese di lite seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
     Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sul ricorso in appello in epigrafe lo rigetta. Dichiara improcedibile l’appello incidentale.
     Condanna l’appellante al pagamento, in favore del Comune di Genova, delle spese e competenze del grado, che liquida in complessivi Euro 3.000,00 (tremila//00), oltre al rimborso delle spese generali dell’IVA e del CAP come per legge.
     Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
     Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 16 dicembre 2008, con l’intervento dei signori:
****************** Presidente
************ Consigliere
***************** Consigliere
************ Consigliere
*************************** Consigliere Estensore
L’ESTENSORE          IL PRESIDENTE
f.to *************************** f.to ******************
IL SEGRETARIO 
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
26/03/09
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Direttore della Sezione
f.to ******************
N°. RIC. 7634-07
LR

Lazzini Sonia

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